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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 02/12/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GI MI
Sezione Lavoro
N.R.G. 806/2024
Il Giudice dott.ssa Silvia Cavallari nella causa proposta da
Parte_1
contro
Controparte_1
All'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
PQM
Nella causa n. 806 /2024 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1)Dichiara la nullità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto da a con lettera del Controparte_2 Parte_1
20/12/2023 e, per l'effetto, condanna la resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto ( pari a € 3.427,85)- nei limiti previsti dall'art 18 co.4 L n. 300/1970- dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative ( con obbligo a carico del ricorrente di consegnare al datore di lavoro l'estratto contributivo aggiornato) oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale. 2) Condanna a rimborsare al ricorrente, con distrazione a Controparte_2 favore del procuratore antistatario le, spese di causa che liquida in euro
259,00 per esborsi, euro 9.000,00 oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge. Spese della Ctu a carico della resistente.
Fissa il termine di gg 60 per il deposito della sentenza.
Reggio Emilia così deciso il 02/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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Sezione Lavoro
N.R.G. 806/2024
Il Giudice dott.ssa Silvia Cavallari nella causa proposta da
Parte_1
contro
Controparte_1
All'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
PQM
Nella causa n. 806 /2024 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1)Dichiara la nullità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto da a con lettera del Controparte_2 Parte_1
20/12/2023 e, per l'effetto, condanna la resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto ( pari a € 3.427,85)- nei limiti previsti dall'art 18 co.4 L n. 300/1970- dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative ( con obbligo a carico del ricorrente di consegnare al datore di lavoro l'estratto contributivo aggiornato) oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale. 2) Condanna a rimborsare al ricorrente, con distrazione a Controparte_2 favore del procuratore antistatario le, spese di causa che liquida in euro
259,00 per esborsi, euro 9.000,00 oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge. Spese della Ctu a carico della resistente.
Fissa il termine di gg 60 per il deposito della sentenza.
Reggio Emilia così deciso il 02/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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