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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE d'APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CINZIA PARASPORO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 2110 Anno 2025 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 11/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Monza del 16.11.2022, emessa a seguito di rito abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di IO MO in anni due e mesi otto di reclusione, riducendo nella stessa misura anche le sanzioni accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, I. fall. La Corte territoriale ha confermato nel resto la sentenza di primo grado e, quindi, la condanna dell'imputato in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché di bancarotta impropria da operazioni dolose, contestati al capo 1, ed ai reati tributari contestati ai capi 2,4 e 5, quale amministratore unico della MA. SISTEM. S.r.l. - una società "cartiera" fallita il 26.6.2019 - dalla data di costituzione sino al 13.4.2018. 2. Avverso il provvedimento d'appello citato ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, formulando un unico motivo con cui, in sintesi, deduce vizi di violazione di legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla valutazione delle prove, travisate o pretermesse, e con riguardo all'elemento soggettivo dei reati. La difesa evidenzia che dall'istruttoria dibattimentale è emerso come il ricorrente e l'altro coimputato, IK TI IP, anch'egli amministratore della società fallita per un periodo, fossero meri prestanome, individui senza fissa dimora che vivevano ai margini della società, senza competenze di sorta per poter operare quali amministratori di una società ed in relazione ai quali il dubbio circa la sussistenza del coefficiente soggettivo doloso doveva essere immediatamente evidente. Si rappresenta, altresì, che vi erano prove acquisite al processo (anche email), tali da individuare in IU NI De LU, rappresentante di uno studio contabile della provincia di Bergano, l'amministratore di fatto della fallita (insieme ad un altro soggetto, David Panareo): De LU era colui il quale aveva attivato la società cartiera e la gestiva, portando avanti il suo sistema fraudolento. A giudizio della difesa, il prelievo di contanti dalle casse sociali, da parte del ricorrente - contanti utilizzati in pagamenti di varia matrice (stipendi dei numerosi dipendenti della falita;
acquisto di materiali e mezzi per i cantieri in atto) - costituisce un'attività gestoria banale e scontata, da cui non potrebbe essere desunta la prova della consapevolezza dei delitti contestatigli. Neppure può derivare tale prova, di per sé, dalla constatazione dell'accettazione della carica di amministratore unico da parte del ricorrente. Si contesta anche l'utilizzabilità delle dichiarazioni contro l'imputato, rese dall'amministratore di una ditta che era in rapporti economici con la fallita, RC Barraco, il quale è stato ascoltato a sommarie informazioni senza l'assistenza di un 2 difensore, mentre invece egli avrebbe dovuto avere la qualifica di indagato di reati connessi. 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione Cinzia Parasporo, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno della sua richiesta di annullamento sono state costruite in modo disorganico e secondo direttrici rivalutative delle prove, che si collocano al di fuori del sindacato di legittimità, consentito in tal caso solo dinanzi a manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Le argomentazioni difensive sono sviluppate prevalentemente attraverso la trascrizione di brani di alcune annotazioni di polizia giudiziaria e la mera, assertiva contestazione dell'attendibilità di alcune fonti dichiarative, oltre che proclamando l'estraneità del ricorrente alla firma dei contratti di subappalto al centro della contestazione di bancarotta fraudolenta Si tratta di un incedere inammissibile anche, dunque, nell'approccio critico proposto, generico ed apodittico, privo di confronto reale con le ragioni sviluppate dalla sentenza impugnata per giungere alla condanna del ricorrente, che, invece, ha approfonditamente Il ruolo dell'imputato è stato attentamente esaminato nella sentenza di primo grado, che ha evidenziato plurimi e chiari indicatori delle funzioni effettivamente gestorie svolte dal ricorrente nella fallita (i prelievi in contanti per pagare in nero i dipendenti;
la firma nei contratti di subappalto, messa in dubbio con un argomento difensivo inedito e proposto per la prima volta nel ricorso, come emerge dai motivi di appello e dalla sentenza impugnata sicchè anche per questo inammissibile). Sono manifestamente infondate, pertanto, oltre che generiche, le deduzioni con le quali la difesa ha tentato di far passare la posizione del ricorrente come quella di mero prestanome. I giudici di secondo grado, saldandosi con le motivazioni della sentenza del Tribunale, hanno inoltre evidenziato come il ricorrente avesse effettuato consistenti prelievi di danaro dalle casse sociali della fallita tra aprile 2017 e maggio 2018, sottraendo oltre 500.000 euro ed effettuando ricariche di carte prepagate per oltre 800.000 euro. Rispetto a tale solido indice di fraudolenza dell'agire gestorio da parte dell'imputato, il ricorso si limi a considerazioni del tutto generiche. Irrilevanti, poi, si rivelano le obiezioni all'attendibilità delle testimonianze citate in ricorso ed alla legittimità della loro assunzione, visto che non si deduce la loro decisività. 3 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 ottobre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CINZIA PARASPORO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 2110 Anno 2025 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 11/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Monza del 16.11.2022, emessa a seguito di rito abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di IO MO in anni due e mesi otto di reclusione, riducendo nella stessa misura anche le sanzioni accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, I. fall. La Corte territoriale ha confermato nel resto la sentenza di primo grado e, quindi, la condanna dell'imputato in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché di bancarotta impropria da operazioni dolose, contestati al capo 1, ed ai reati tributari contestati ai capi 2,4 e 5, quale amministratore unico della MA. SISTEM. S.r.l. - una società "cartiera" fallita il 26.6.2019 - dalla data di costituzione sino al 13.4.2018. 2. Avverso il provvedimento d'appello citato ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, formulando un unico motivo con cui, in sintesi, deduce vizi di violazione di legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla valutazione delle prove, travisate o pretermesse, e con riguardo all'elemento soggettivo dei reati. La difesa evidenzia che dall'istruttoria dibattimentale è emerso come il ricorrente e l'altro coimputato, IK TI IP, anch'egli amministratore della società fallita per un periodo, fossero meri prestanome, individui senza fissa dimora che vivevano ai margini della società, senza competenze di sorta per poter operare quali amministratori di una società ed in relazione ai quali il dubbio circa la sussistenza del coefficiente soggettivo doloso doveva essere immediatamente evidente. Si rappresenta, altresì, che vi erano prove acquisite al processo (anche email), tali da individuare in IU NI De LU, rappresentante di uno studio contabile della provincia di Bergano, l'amministratore di fatto della fallita (insieme ad un altro soggetto, David Panareo): De LU era colui il quale aveva attivato la società cartiera e la gestiva, portando avanti il suo sistema fraudolento. A giudizio della difesa, il prelievo di contanti dalle casse sociali, da parte del ricorrente - contanti utilizzati in pagamenti di varia matrice (stipendi dei numerosi dipendenti della falita;
acquisto di materiali e mezzi per i cantieri in atto) - costituisce un'attività gestoria banale e scontata, da cui non potrebbe essere desunta la prova della consapevolezza dei delitti contestatigli. Neppure può derivare tale prova, di per sé, dalla constatazione dell'accettazione della carica di amministratore unico da parte del ricorrente. Si contesta anche l'utilizzabilità delle dichiarazioni contro l'imputato, rese dall'amministratore di una ditta che era in rapporti economici con la fallita, RC Barraco, il quale è stato ascoltato a sommarie informazioni senza l'assistenza di un 2 difensore, mentre invece egli avrebbe dovuto avere la qualifica di indagato di reati connessi. 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione Cinzia Parasporo, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno della sua richiesta di annullamento sono state costruite in modo disorganico e secondo direttrici rivalutative delle prove, che si collocano al di fuori del sindacato di legittimità, consentito in tal caso solo dinanzi a manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Le argomentazioni difensive sono sviluppate prevalentemente attraverso la trascrizione di brani di alcune annotazioni di polizia giudiziaria e la mera, assertiva contestazione dell'attendibilità di alcune fonti dichiarative, oltre che proclamando l'estraneità del ricorrente alla firma dei contratti di subappalto al centro della contestazione di bancarotta fraudolenta Si tratta di un incedere inammissibile anche, dunque, nell'approccio critico proposto, generico ed apodittico, privo di confronto reale con le ragioni sviluppate dalla sentenza impugnata per giungere alla condanna del ricorrente, che, invece, ha approfonditamente Il ruolo dell'imputato è stato attentamente esaminato nella sentenza di primo grado, che ha evidenziato plurimi e chiari indicatori delle funzioni effettivamente gestorie svolte dal ricorrente nella fallita (i prelievi in contanti per pagare in nero i dipendenti;
la firma nei contratti di subappalto, messa in dubbio con un argomento difensivo inedito e proposto per la prima volta nel ricorso, come emerge dai motivi di appello e dalla sentenza impugnata sicchè anche per questo inammissibile). Sono manifestamente infondate, pertanto, oltre che generiche, le deduzioni con le quali la difesa ha tentato di far passare la posizione del ricorrente come quella di mero prestanome. I giudici di secondo grado, saldandosi con le motivazioni della sentenza del Tribunale, hanno inoltre evidenziato come il ricorrente avesse effettuato consistenti prelievi di danaro dalle casse sociali della fallita tra aprile 2017 e maggio 2018, sottraendo oltre 500.000 euro ed effettuando ricariche di carte prepagate per oltre 800.000 euro. Rispetto a tale solido indice di fraudolenza dell'agire gestorio da parte dell'imputato, il ricorso si limi a considerazioni del tutto generiche. Irrilevanti, poi, si rivelano le obiezioni all'attendibilità delle testimonianze citate in ricorso ed alla legittimità della loro assunzione, visto che non si deduce la loro decisività. 3 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 ottobre 2024.