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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2024, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 29/05/2023 DEla CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CA RA;
lette le conclusioni DE PG VALENTINA MANUALI Il Proc. Gen. chiede di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione lette le conclusioni DE difensore, avv. EP OM IN Il difensore chiede l'accoglimento DE ricorso, Penale Sent. Sez. 3 Num. 860 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: RA CA Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza DE 29 maggio 2023 la Corte appello di Milano ha confermato la condanna alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione inflitta dal Tribunale di Pavia il 30 novembre 2021 a LI DA, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. per il reato di cui all'attuale art. 90, comma 3, d.P.R. n. 570 DE 1960 (già comma 2 DEla medesima disposizione). 1.1. LI DA è stato condannato per tale reato, perché, in qualità di incaricato DE «Partito Pirata - pirateparty.il: », ha formato falsamente la lista dei candidati DE consiglio comunale e alla carica di sindaco DE Comune di Mezzana Rabattone, avvalendosi di moduli di accettazione DEla candidatura recanti le false sottoscrizioni di plurimi soggetti (in Mezzana Rabattone, il 2 aprile 2012, data DE deposito DEla lista presso il Comune). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore DEl'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione DEl'art. 90, comma 2, d.P.R. n. 570 DE 1960 e la manifesta contraddittorietà DEla motivazione. La norma contestata farebbe riferimento dila qualità di appartenente all'Ufficio elettorale, ma il ricorrente non sarebbe stato impiegato in un Comune interessato dalle consultazioni elettorali oggetto DEl'imputazione, né in un Ufficio elettorale. Dal termine di prescrizione individuato dalla Corte di appelb - il 19 luglio 2029 - dovrebbe dedursi che sia stata applicata l'ipotesi di reato aggravato dalla qualifica soggettiva DEl'agente, errando nella commisurazione DEla pena, la quale dovrebbe essere di 7 mesi di reclusione;
da ciò deriverebbe il mancato riconoscimento DEl'estinzione DE reato per prescrizione. Secondo il ricorrente, la prescrizione sarebbe decorsa al più tardi il 10 ottobre 2022, pur volendo tener conto DEla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., nonché DEle sospensioni intervenute nel corso DE processo. Anche in caso di recidiva qualificata, il termine massimo di prescrizione sarebbe di 10 anni, dovendosi applicare l'aumento DE termine per la recidiva sulla pena base, senza previamente considerare il tempo massimo di prescrizione risultante dall'applicazione DEl'art. 161 cod. pen. La motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui la Corte di appello ha individuato il minimo edittale DEla pena per il reato ascritto al ricorrente in 1 anno: se così fosse, avrebbe fatto riferimento alla fattispecie comune DE DEitto ex art. 90, comma 2, d.P.R. n. 570 DE 1960, con le relative conseguenze in punto 2 di prescrizione DE reato, che sarebbe già intervenuta il 2 settembre 2019, nonché di pena da irrogare al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione DEl'art. 99 cod. pen. per avere la Corte territoriale applicato la recidiva specifica e reiterata. Con la sentenza di condanna, irrevocabile il 31 ottobre 2004, la Corte di appello di Torino avrebbe ritenuto la natura colposa DE reato;
la pena sarebbe stata oggetto di indulto. Il decreto penale di condanna DE Giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Como DE 26 settembre 2006 sarebbe irrilevante per l'applicazione DEla recidiva perché sarebbe stato emesso durante la vigenza DEl'art. 90, comma 3, d.P.R. n. 570 DE 1960, ratione temporis vigente, ripreso dall'art. 56 d.P.R. n. 223 DE 1967 - entrambe disposizioni modificate dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), I. 2 marzo 2004, n. 61; la condanna sarebbe intervenuta per una contravvenzione, per cui sarebbe stata riconosciuta l'oblazione. Gli effetti DEla I. n. 61 DE 2004 sarebbero stati annullati solo con la sentenza DEla Corte costituzionale n. 394 DE 23 novembre 2006, che avrebbe ripristinato la qualificazione di DEitti dei reati in questione. La sentenza DEla Corte costituzionale, successiva al decreto penale di condanna, non potrebbe spiegare efficacia retroattiva in malam partem. In ogni caso, la condanna riguarderebbe un falso elettorale diverso da quello per cui è processo;
di conseguenza non sarebbe un reato DEla stessa indole. Le condanne intervenute successivamente all'instaurazione DE processo non potrebbero rilevare ai fini DEla recidiva;
pertanto, all'epoca dei fatti, il ricorrente avrebbe dovuto essere considerato incensurato. 2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. e la manifesta illogicità e carenza DEla motivazione, per non avere la Corte territoriale esplicitato il ragionamento seguito per il calcolo DE termine di prescrizione. La recidiva sarebbe un istituto di diritto sostanziale, come tale soggetto al divieto di bis in idem: non potrebbe essere considerata per l'individuazione sia DEla pena massima sia DE tempo massimo di prescrizione. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva: la Corte di appello non avrebbe disposto la perizia grafologica. L'ammissione di tale prova sarebbe stata chiesta e rigettata in sede di udienza preliminare;
la richiesta, riproposta all'ultima udienza, sarebbe stata nuovamente rigettata. La richiesta di perizia fu presentata anche con i motivi di appello ma la Corte territoriale avrebbe dichiarato esaurita la facoltà di richiedere tale prova. La perizia sarebbe una prova contraria ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen. necessaria per dimostrare la non colpevolezza DEl'imputato. 3 2.5. Con il quinto motivo si deduce la manifesta illogicità DEla motivazione per non avere la Corte di appello applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. rispetto all'implicita richiesta di diminuzione DEla pena contenuta nei motivi di appello con cui si sarebbe contestata la recidiva. La particolare tenuità DE fatto sarebbe stata riconosciuta dal Tribunale che avrebbe determinato la pena lievemente superiore al minimo edittale. La motivazione DEla Corte di appello, sulla prognosi negativa di futura astensione dalla commissione di reato, pur basandovisi esplicitamente, sarebbe in contraddizione con il certificato DE casellario giudiziale DE ricorrente, dal quale emergerebbe che egli non è stato più imputato per reati commessi dopo il 2013. Non vi sarebbero ostacoli al riconoscimento dei benefici di legge. 2.6. Con il sesto motivo si deduce la manifesta illogicità DEla motivazione in ordine alla valutazione DE comportamento processuale DE ricorrente. La Corte di appello avrebbe rilevato che LI DA non avrebbe sporto querela dopo aver scoperto la non autenticità DEla sua firma in calce alle autenticazioni;
senonché, l'imputato avrebbe disconosciuto la propria firma alla prima occasione utile, ossia appena scoperta la circostanza nel processo, valutando di non sporgere querela, per l'estinzione per prescrizione DEl'eventuale reato. Egli avrebbe subito richiesto una perizia grafologica, producendo un esemplare DEla propria firma. Dagli atti DE processo emergerebbe, comunque, la potenziale responsabilità di tale CO IL per i fatti di reato ascritti al ricorrente: non sarebbe stato considerato che, seppur LI DA avesse depositato la lista elettorale, quest'ultima sarebbe stata in plico chiuso e non ne sarebbe automatica la conoscenza DE contenuto da parte DE ricorrente e la sua conseguente correità. 2.7. Con il settimo motivo si deduce la mancata assunzione da parte DE Tribunale e DEla Corte di appello DEla testimonianza di CO IL. Le dichiarazioni DEla teste MO MA non sarebbero sufficienti a colmare le lacune degli altri testimoni, come dichiarato dalla Corte territoriale. 2.8. Con l'ottavo motivo si deduce la manifesta illogicità DEla motivazione: la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato con formula dubitativa;
la potenziale responsabilità di un terzo soggetto escluderebbe quella DE ricorrente. 2.9. Con il nono motivo si deduce la violazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. L'imputato avrebbe eccepito l'incompetenza per territorio all'udienza preliminare e, poi, in sede di regressione DE procedimento in primo grado alla fase predibattinnentale. Il luogo DE reato non potrebbe essere Mezzana Rabattone, in cui la lista è stata depositata, in quanto l'atto DE deposito non configurerebbe reato. Vi sarebbe incertezza sul /ocus commissi DEicti, con conseguente competenza DE Tribunale di Milano, luogo di residenza DEl'imputato. 4 Il reato non si sarebbe consumato il 2 aprile 2012, in quanto rileverebbero le data DEle sottoscrizioni autenticate, che «arrivano» (pag. 9) al 1 dicembre 2011. 2.10. Con il decimo motivo, infine, si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 90 d.P.R. n. 570 DE 1960, 56 d.P.R. n. 233 DE 1967 e 111 Cost.: l'imputato sarebbe stato giudicato, in violazione DE principio DE giusto processo, per fatti che non sarebbero puniti come reato dalle prime due disposizioni citate, ma solo dalle norme codicistiche in tema di falso. 2.11. Il 1 ottobre 2023 il difensore di fiducia DE ricorrente, avv. Michele Picerno, ha rinunciato all'incarico; è stato nominato quale difensore d'ufficio l'avv. EP OM IN il quale il 10 novembre 2023 ha depositato una memoria con cui ha insistito nell'accoglimento DE ricorso. Il 28 novembre 2013 l'avv. Elisabetta Nardone - nell'interesse DE ricorrente - ha depositato una memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il decimo motivo, che va esaminato preliminarmente perché teso a contestare la rilevanza penale DE fatto ascritto al ricorrente, è manifestamente infondato. 1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui si deduce la violazione di norme costituzionali;
come affermato da Sez. U, n. 29541 DE 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non è consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme DEla Costituzione o DEla Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale. 1.2. Il motivo, nella parte in cui deduce la violazione DEl'art. 56 d.P.R. n. 223 DE 1967, è inammissibile perché la deduzione è puramente astratta e non sostenuta da un apprezzabile interesse DE ricorrente, non essendo tale disposizione normativa mai stata applicata nei gradi di merito, ma solo in uno dei procedimenti conclusisi con condanna irrevocabile DE ricorreni:e, valorizzata ai fini DEl'applicazione DEla recidiva. 1.3. Il motivo, nella parte in cui deduce la violazione DEl'art. 90, comma 2, d.P.R. n. 570 DE 1960, sostenendo l'irrilevariza penale DEle condotte ascritte al ricorrente nel presente giudizio, è inammissibile, trattandosi di una questione non dedotta con i motivi di appello. Secondo il costante orientamento DEla giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro 5 il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, DE provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione DE giudice di appello: in questo caso, infatti, è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione DEla relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito DEla verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Sez. U. n. 24 DE 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazione). 1.4. Ad ogni modo, la tesi difensiva DEla irrilevanza penale DEle condotte ascritte all'imputato è manifestamente infondata. Anticipando parte DEle considerazioni oggetto DEl'analisi DE primo motivo, la condotta ascritta al ricorrente consiste nell'aver falsamente formato la lista dei candidati al consiglio comunale, avvalendosi di moduli di accettazione all'autenticazione di sottoscrizioni DEla candidatura di plurimi soggetti, rivelatesi false. Nessun riferimento è contenuto nel capo di imputazione ad un'eventuale qualifica di appartenente all'Ufficio elettorale, ma solo alla qualità di incaricato DE «Partito pirata». Il ricorrente, dunque, è stato condannato per la fattispecie base di DEitto comune, non aggravato, di cui all'attuale art. 90, comma 3 (già comma 2, prima DEla modifica intervenuta con legge 3 luglio 2017, n. 105), d.P.R. n. 570 DE 1960. La formulazione DEl'addebito è giuridicamente coerente con i fatti ascritti a LI DA, in quanto, in forza DEl'annullamento per illegittimità costituzionale, ad opera DEla sentenza DEla Corte costituzionale n. 394 DE 2006, DEla norma di favore contenuta nell'originario comma 3 DEl'art. 90 d.P.R. citato (come risultante dalla modifica intervenuta con legge 2 marzo 2004, n. 61, e che, dopo la modifica DE 2017, sarebbe stato il comma 4), le due species di condotte di «autenticazione DEle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati», nonché di falsa formazione, in tutto o in parte, DEle liste di elettori o di candidati, devono dirsi penalmente rilevanti, in quanto ricomprese nel più ampio genus di falsa formazione «in tutto o in parte, [di] schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali», di cui all'attuale art. 90, comma 3, d.P.R. n. 570 DE 1960. Tanto è confermato non solo dalla Corte costituzionale nella pronuncia citata (cfr. par.
6.2. e 7.1.), ma anche dalla giurisprudenza che ha evidenziato che «la dichiarazione di incostituzionalità DE terzo comma DE ricordato articolo 90 - e dunque la cancellazione dall'ordinamento di un'ipotesi che rappresentava eccezione a quella più generale di cui al secondo comma - non può che avere determinato il "rientro" DEle condotte descritte nel comma dichiarato incostituzionale nel più ampio genus DEle condotte (omogenee) previste nel comma precedente. È proprio la Corte [cosi:ituzionale, n.d.r.] che fa ricorso a espressioni quali "automatica riespansione DEla norma generale o comunque 6 dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria"» (cfr. Sez. 5, n. 51523 DE 14/11/2013, Giovine, Rv. 258024-01, par.
3.8. DE «Considerato»; nonché, da ultimo, Sez. 5, n. 19895 DE 15/03/2021, Fiorio, non massimata, par.
1.1 DE «Considerato»). Sussiste, dunque, la rilevanza penale DEie condotte ascril:te al ricorrente. 2. Il primo, secondo e terzo motivo, concernenti l'applicazione DEla recidiva e la prescrizione DE reato, possono esaminarsi congiuntamenl:e e sono infondati. 2.1. Il ricorrente è stato condannato per l'ipotesi di DEitto comune non aggravato di cui all'attuale art. 90, comma 3, d.P.R. n. 570 DE 1960 (comma 2 all'epoca DE fatto). Tanto è evidenziato: dall'assenza nel capo di imputazione di ogni riferimento ad una qualifica DEl'imputato di appartenenl:e all'Ufficio elettorale;
dal percorso argomentativo seguito dal Tribunale e DEla Corte territoriale, in cui non viene fatta menzione di una simile qualifica, bensì solo a quella diversa di pubblico ufficiale di LI DA, giacché i poteri di autentica DEle sottoscrizioni gli erano stati concessi dal Comune di Aviatico;
nonché, soprattutto, dalla pena in concreto irrogata. 2.2. La fattispecie base di cui all'art. 90, comma 3, prevede la pena DEla reclusione da uno a sei anni;
la stessa pena era prevista dal comma 2 in vigore al momento DEla commissione DE fatto. La circostanza aggravante DEla qualità di appartenente all'Ufficio elettorale DEl'agente comporta la pena da due a otto anni di reclusione. 2.2.1. Il Tribunale, applicando le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha condannato l'imputato alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione, prossima al minimo edittale DE DEitto comune di cui all'attuale art. 90, comma 3, d.P.R. n. 570 DE 1960 e al di sotto DE minimo edittale previsto per l'ipotesi caratterizzata dalla particolare qualifica DEl'agente. La Corte territoriale ha confermato tale condanna rilevando che la pena è stata inflitta rispetto al minimo edittale di un anno. Nei giudizi di merito il ricorrente è stato condannato - in conformità al capo di imputazione - per la fattispecie di DEitto comune e non aggravato;
di conseguenza, non sussiste alcuna contraddizione nella motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha fatto riferimento ad un «lieve discostamento dal minimo» (pag. 6), con riguardo alla pena di 1 anno e 2 mesi comminata all'imputato. 2.2.2. È inammissibile la produzione, per la prima volta in sede di legittimità, di una dichiarazione DE 13 luglio 2023 DE responsabile DEl'Ufficio elettorale di un Comune non meglio precisato - peraltro apparentemente rilasciata da tale MO MA, la quale figura anche tra i testi escussi in dibai:timento - da cui si 7 dovrebbe desumere l'assenza DEla qualità di appartenente ad un Ufficio elettorale DE DA (cfr. Sez. 2, n. 42052 DE 16/06/20119, Moretti Cuseri, Rv. 277609-01). Secondo il costante orientamento DEla giurisprudenza nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti documenti che costil:uiscano una nuova prova e che comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto DEle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito: tale attività è estranea ai compiti istituzionali DEla Corte di Cassazione. 2.3. Così precisato il reato per cui è intervenuta la condanna DE ricorrente, deve esaminarsi la legittimità DEl'applicazione DEla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente la recidiva specifica e reiterata, in ragione di una condanna DEla C:orte di appello di Torino, irrevocabile il 31 ottobre 2004, intervenuta per il DEitto ex art. 424 cod. pen., e di un decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Como il 26 settembre 2006 per il reato ex art. 56 d.P.R. n. 223 DE 1967. Tali condanne sono entrambe precedenti ai fatti oggetto DE presente processo e risultano effettivamente dal casellario giudiziale DEl'imputato. È irrilevante ai fini DEla recidiva che per le condanne in questione sia stato applicato l'indulto (cfr. Sez. 1, n. 48405 DE 12/04/2017, F., Rv. 271415-01). 2.3.1. Quanto alla condanna per il DEitto ex art. 424 cod. pen., è manifestamente infondata ed indimostrata l'affermazione difensiva, secondo cui il Giudice per le indagini preliminari ne avrebbe ritenuto la natura colposa, dal momento che la fattispecie di reato in esame prevede unicamente l'imputazione a titolo di dolo, per giunta specifico (cfr. Sez. 1, n. 29294 DE 15105/2019, Feno, Rv. 276402-01). 2.3.2. La seconda condanna valorizzata dalla Corte territoriale, invece, non riguarda una contravvenzione, per cui il Giudice per le indagini preliminari avrebbe ammesso l'oblazione, ma - come già ritenuto dalla Corte di appello - un DEitto, essendo l'art. 56 d.P.R. n. 223 DE 1967 punito con la reclusione e la multa. La condanna alla pena per il DEitto risulta anche dal certilcato penale. La norma incriminatrice in esame non è stata oggetto né di modifiche legislative, né di sentenze di annullamento DEla Corte costituzionale. Dall'analisi DE casellario giudiziale di LI DA, infine, neppure risulta - né diversamente potrebbe essere - l'estinzione DE reato per oblazione. Tale ultimo reato deve ritenersi DEla stessa indole DE falso elettorale di cui all'attuale art. 90, comma 3, d.P.R. n. 570 DE 1960, giacché è teso a punire chi «forma una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali in tutto o in parte falsi». Si tratta, dunque, di disposizioni che nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - presentano 8 caratteri fondamentali comuni (cfr. Sez. 3, n. 38009 DE 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166-06), tra i quali spicca la connotazione di falsità impressa ad un documento necessario per l'ordinato svolgimento DE procedimento elettorale. Alla luce di quanto esposto deve ritenersi corretta e legittima l'applicazione al caso in esame DEl'art. 99, comma 4, cod. peri. Esente da vizi è, pertanto, il trattamento sanzionatorio riservato al DA. 2.4. Quanto al calcolo DE termine di prescrizione effettuato dalla Corte di appello, deve ribadirsi l'orientamento DEla giurisprudenza per cui i reati in materia elettorale sono soggetti al termine di prescrizione ordinario, previsto in via generale dal codice penale, perché il termine biennale di cui all'art. 100 DE d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo una lettura costituzionalmente orientata DEla norma, non riguarda l'azione penale DE pubblico ministero, ma esclusivamente la decadenza dall'azione popolare che, in forza di una previsione speciale, qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile nei procedimenti relativi ai reati previsti dal cosiddetto Testo unico DEle leggi elettorali (Sez. 5, n. 34305 DE 07/10/2020, Florio, Rv. 279975-02). 2.4.1. Per determinare il tempo massimo di prescrizione DE reato, deve assumersi il massimo edittale di 6 anni stabilii:o dall'art. 90, comma 3 (già comma 2), d.P.R. n. 570 DE 1960 e, a norma DEl'art. 157, comma 2, cod. pen., applicare ad esso l'aumento di due terzi previsto dall'art. 99, comma 4, cod. pen., pari ad ulteriori 4 anni. Ai sensi DEl'art. 157, comma 3, cod. peri., per la determinazione DEla pena su cui poi determinare il termine di prescrizione, non si applica l'art. 69 cod. pen. sicché è irrilevante che le circostanze attenuanti generiche siano state ritenute equivalenti alla contestata e ritenuta recidiva. 2.4.2. Sui 10 anni così ottenuti deve calcolarsi l'aumento massimo cui all'art. 161, comma 2, cod. pen., che, per l'ipotesi in esame di recidiva specifica e reiterata, è pari ad ulteriori due terzi: pertanto, il reato non potrà estinguersi prima che siano decorsi 16 anni e 8 mesi dalla sua c:ommissione. Deve, infatti, sottolinearsi che la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo DE termine prescrizionale minimo DE reato, ex art. 157, comma 2, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi - come nel caso in esame - su quello DE termine massimo, ex art. 161, comma 2, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione DE principio DE ne bis in idem sostanziale o DEl'art. 4 DE Protocollo n. 7 DEla CEDU, come interpretato dalla sentenza DEla Corte EDU DE 10 febbraio 2009 nel caso OL c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto DEla prescrizione (Sez. 4, n. 44610 DE 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267-01). 9 2.4.3. A tale periodo devono aggiungersi 145 giorni di sospensione DEla prescrizione, così determinati: - 60 giorni, in ragione DE rinvio DEl'udienza dal 8 ottobre 2019 al 18 febbraio 2020, per legittimo impedimento DE difensore;
- 64 giorni, previsti dall'art. 83, comma 4, c1.1. 17 marzo 2020 n. 18, conv. con nnod. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cfr. Sez. U, n. 5292 DE 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432-02), stante il rinvio disposto all'udienza DE 18 febbraio 2020 alla data DE 23 aprile 2020; - 21 giorni, in ragione DE rinvio DEl'udienza dal 8 giugno 2021 al 29 giugno 2021, disposto per legittimo impedimento DE difensore. Non può, invece, considerarsi il periodo di 84 giorni, intercorsi tra il 10 aprile 2018 e il 3 luglio 2018, essendo stato il rinvio disposto per assenza DE difensore. Ne consegue che - essendo stata accertata quale data di commissione DE reato il 2 aprile 2012 - la prescrizione non decorrerà prima DE 26 aprile 2029. 2.4.4. Quand'anche, infine, si considerasse un post-factum non punibile la condotta di deposito DEla lista falsa e, dunque, si fissasse il tempus commissi DEicti al 1 dicembre 2011 - assumendo per vera l'indicazione DEla difesa DE ricorrente - la prescrizione, in ogni caso, non decorrerebbe prima DE 18 marzo 2029. 3. Il nono motivo, da esaminare prioritariamente, in quanto concernente la questione di rito DEla competenza territoriale, è inammissibile. 3.1. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione DEla sentenza che ha correttamente rilevato che la questione di incompetenza territoriale DE Tribunale di Pavia non fu eccepita né all'udienza DE 3 ottobre 2017 né alla successiva udienza DE 11 giugno 2019, dopo la regressione DE processo alla fase pre-dibattimentale a causa DE mutamento DE Giudice, come risulta dai verbali di udienza in atti. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, l'eccezione di incompetenza per territorio, proposta soltanto con l'atto di appello, è tardiva ed è preclusa ai sensi DEl'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. 3.2. La questione circa la determinazione DE tempus commissí DEicti è stata prospettata in modo DE tutto generico e assertivo, rendendo la relativa censura inammissibile, oltre che non sostenuta da un apprezzabile interesse DE ricorrente, dovendosi richiamare sul punto, quanto già esposto al precedente par.
2.4. circa il mancato decorso, in ogni caso, DE termine di prescrizione DE reato. 4. Il quarto motivo, concernente la mancata disposizione da parte dei Giudici di merito DEla perizia grafologica, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 10 4.1. Secondo il costante orientamento DEla giurisprudenza (Sez. U, n. 39746 DE 23/03/2017, A., Rv. 270963-01), la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi DEl'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova «neutro», sottratto alla disponibilità DEle parti e rimesso alla discrezionalità DE giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. 4.2. In ogni caso, il ricorrente non sii confronta adeguatamente con la motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha negato l'ammissione DEla prova richiesta non per tardività, ma per carenza di decisività. Con l'appello si sostenne che l'imputato avrebbe disconosciuto sia la firma apposta in sede di deposito DEla lista, sia le singole firme di autenticazione DEle sottoscrizioni dei falsi candidati (pag. 3). Per dimostrare l'assenza di paternità di tali firme avrebbe chiesto la perizia. La Corte territoriale ha evidenziato, in primo luogo, che il clisconoscimento era generico, reso solo in sede di spontanee dichliarazioni e ad esso non avesse fatto seguito la proposizione di alcuna denuncia da parte DEl'imputato. Sulla firma apposta in sede di deposito si è rilevato, correttamente, che la perizia non fosse decisiva, stante la prova in atti DE deposito DEla lista da parte DEl'imputato, costituita dalle credibili dichiarazioni DEla teste DEla difesa MO MA, che ricevette il deposito. Sulle altre firme di autentica, oltre a guanto sopra esposto, si è aggiunto che il disconoscimento non sarebbe stato sufficiente ad escludere la responsabilità di LI DA, non essendosi smentito l'utilizzo DE timbro rilasciato dal Comune di Aviatico direttamente all'imputato., Tale motivazione è logica e conforme ai principi di diritto sopra richiamati. 5. Il sesto e l'ottavo motivo, rispettivamente relativi alla valutazione DE comportamento processuale DE ricorrente in punto di disconoscimento DEle proprie sottoscrizioni e all'asserita responsabilità di terzi, con conseguente necessità per la Corte di appello di assolvere il ricorrente con formula dubitativa, sono inammissibili. 5.1. I motivi, sotto la pretesa deduzione DE vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sollecitano, invero, la Corte di legittimità ad effettuare una rivalutazione nel merito DEle prove e DElo svolgimento dei fatti, non consentita ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 5.2. A ciò si aggiunga che la Corte territoriale ha rilevato che, all'esito DEl'accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito, ipotetiche responsabilità 11 di terzi concorrenti non escluderebbero quella DE ricorrente che autenticò le firme non apposte in sua presenza da candidati rivelatisi falsi e depositò la lista (pag. 5). Il ricorrente non si confronta adeguatamente con tale motivazione, limitandosi a qualificare come «incidentale» (pag. 8) il fatto che l'imputato fosse, al contempo, depositario DEla lista falsa e autenticatore DEle sottoscrizioni false. Già tale circostanza, invece, esclude la manifesta illogicità DE ragionamento seguito dai Giudici di merito per accertare la responsabili1:à DE ricorrente, con la conseguenza che la motivazione è insindacabile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 17395 DE 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01). 6. Il settimo motivo, con cui ci si duole DEla mancata assunzione DEla prova testimoniale di tale CO IL, è manifestamente infondato. La prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma DEl'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente (Sez. 5, n. 37195 DE 11/07/2019, D., Rv. 277035-01). 7. Il quinto motivo, esaminato per ultimo„ in quanto presupponente il positivo accertamento DEla responsabilità DEl'imputato, è manifestamente infondato. 7.1. Il ricorrente invoca in sede di legittimità, l'applicazione DEl'art. 131-bis cod. pen., senza averne fatto prima richiesta in sede di appello: il motivo è inammissibile ex artt. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen. La sentenza di appello è stata emessa dopo le modifiche all'istituto effettuate dalla c.d. riforma Cartabia che, in tesi, avrebbe consentito l'applicazione DEla causa di non punibilità anche all'art. 90, comrna 3, d.P.R. n. 570 DE 1960. Il ricorrente, tuttavia, non ne ha invocato l'operatività in sede di conclusioni scritte depositate nel giudizio di appello. 7.2. Pertanto, va ribadito il principio, che si fonda sulla motivazione DEle Sez. U, n. 13681 DE 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593-01, per cui la causa di esclusione DEla punibilità per la particolare tenuità DE fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione - come nel caso in esame - era già in vigore alla data DEla DEiberazione DEla sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 DE 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789-01). 12 Ne consegue che la questione doveva essere proposta nell'ambito DE giudizio di appello con richiesta di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. e non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. 7.3. I benefici di legge ex artt. 163, 164 e 175 cod. pen. non sono concedibili tenuto conto che l'imputato ha già riportato numerose condanne;
il motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Va dichiarata inammissibile per tardività la memoria depositata solo il 28 novembre 2013 dall'avv. Elisabetta Nardone nell'interesse DE ricorrente. Ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen. si c:ondanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali. Così deciso il 29/11/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere CA RA;
lette le conclusioni DE PG VALENTINA MANUALI Il Proc. Gen. chiede di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione lette le conclusioni DE difensore, avv. EP OM IN Il difensore chiede l'accoglimento DE ricorso, Penale Sent. Sez. 3 Num. 860 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: RA CA Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza DE 29 maggio 2023 la Corte appello di Milano ha confermato la condanna alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione inflitta dal Tribunale di Pavia il 30 novembre 2021 a LI DA, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. per il reato di cui all'attuale art. 90, comma 3, d.P.R. n. 570 DE 1960 (già comma 2 DEla medesima disposizione). 1.1. LI DA è stato condannato per tale reato, perché, in qualità di incaricato DE «Partito Pirata - pirateparty.il: », ha formato falsamente la lista dei candidati DE consiglio comunale e alla carica di sindaco DE Comune di Mezzana Rabattone, avvalendosi di moduli di accettazione DEla candidatura recanti le false sottoscrizioni di plurimi soggetti (in Mezzana Rabattone, il 2 aprile 2012, data DE deposito DEla lista presso il Comune). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore DEl'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione DEl'art. 90, comma 2, d.P.R. n. 570 DE 1960 e la manifesta contraddittorietà DEla motivazione. La norma contestata farebbe riferimento dila qualità di appartenente all'Ufficio elettorale, ma il ricorrente non sarebbe stato impiegato in un Comune interessato dalle consultazioni elettorali oggetto DEl'imputazione, né in un Ufficio elettorale. Dal termine di prescrizione individuato dalla Corte di appelb - il 19 luglio 2029 - dovrebbe dedursi che sia stata applicata l'ipotesi di reato aggravato dalla qualifica soggettiva DEl'agente, errando nella commisurazione DEla pena, la quale dovrebbe essere di 7 mesi di reclusione;
da ciò deriverebbe il mancato riconoscimento DEl'estinzione DE reato per prescrizione. Secondo il ricorrente, la prescrizione sarebbe decorsa al più tardi il 10 ottobre 2022, pur volendo tener conto DEla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., nonché DEle sospensioni intervenute nel corso DE processo. Anche in caso di recidiva qualificata, il termine massimo di prescrizione sarebbe di 10 anni, dovendosi applicare l'aumento DE termine per la recidiva sulla pena base, senza previamente considerare il tempo massimo di prescrizione risultante dall'applicazione DEl'art. 161 cod. pen. La motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui la Corte di appello ha individuato il minimo edittale DEla pena per il reato ascritto al ricorrente in 1 anno: se così fosse, avrebbe fatto riferimento alla fattispecie comune DE DEitto ex art. 90, comma 2, d.P.R. n. 570 DE 1960, con le relative conseguenze in punto 2 di prescrizione DE reato, che sarebbe già intervenuta il 2 settembre 2019, nonché di pena da irrogare al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione DEl'art. 99 cod. pen. per avere la Corte territoriale applicato la recidiva specifica e reiterata. Con la sentenza di condanna, irrevocabile il 31 ottobre 2004, la Corte di appello di Torino avrebbe ritenuto la natura colposa DE reato;
la pena sarebbe stata oggetto di indulto. Il decreto penale di condanna DE Giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Como DE 26 settembre 2006 sarebbe irrilevante per l'applicazione DEla recidiva perché sarebbe stato emesso durante la vigenza DEl'art. 90, comma 3, d.P.R. n. 570 DE 1960, ratione temporis vigente, ripreso dall'art. 56 d.P.R. n. 223 DE 1967 - entrambe disposizioni modificate dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), I. 2 marzo 2004, n. 61; la condanna sarebbe intervenuta per una contravvenzione, per cui sarebbe stata riconosciuta l'oblazione. Gli effetti DEla I. n. 61 DE 2004 sarebbero stati annullati solo con la sentenza DEla Corte costituzionale n. 394 DE 23 novembre 2006, che avrebbe ripristinato la qualificazione di DEitti dei reati in questione. La sentenza DEla Corte costituzionale, successiva al decreto penale di condanna, non potrebbe spiegare efficacia retroattiva in malam partem. In ogni caso, la condanna riguarderebbe un falso elettorale diverso da quello per cui è processo;
di conseguenza non sarebbe un reato DEla stessa indole. Le condanne intervenute successivamente all'instaurazione DE processo non potrebbero rilevare ai fini DEla recidiva;
pertanto, all'epoca dei fatti, il ricorrente avrebbe dovuto essere considerato incensurato. 2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. e la manifesta illogicità e carenza DEla motivazione, per non avere la Corte territoriale esplicitato il ragionamento seguito per il calcolo DE termine di prescrizione. La recidiva sarebbe un istituto di diritto sostanziale, come tale soggetto al divieto di bis in idem: non potrebbe essere considerata per l'individuazione sia DEla pena massima sia DE tempo massimo di prescrizione. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva: la Corte di appello non avrebbe disposto la perizia grafologica. L'ammissione di tale prova sarebbe stata chiesta e rigettata in sede di udienza preliminare;
la richiesta, riproposta all'ultima udienza, sarebbe stata nuovamente rigettata. La richiesta di perizia fu presentata anche con i motivi di appello ma la Corte territoriale avrebbe dichiarato esaurita la facoltà di richiedere tale prova. La perizia sarebbe una prova contraria ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen. necessaria per dimostrare la non colpevolezza DEl'imputato. 3 2.5. Con il quinto motivo si deduce la manifesta illogicità DEla motivazione per non avere la Corte di appello applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. rispetto all'implicita richiesta di diminuzione DEla pena contenuta nei motivi di appello con cui si sarebbe contestata la recidiva. La particolare tenuità DE fatto sarebbe stata riconosciuta dal Tribunale che avrebbe determinato la pena lievemente superiore al minimo edittale. La motivazione DEla Corte di appello, sulla prognosi negativa di futura astensione dalla commissione di reato, pur basandovisi esplicitamente, sarebbe in contraddizione con il certificato DE casellario giudiziale DE ricorrente, dal quale emergerebbe che egli non è stato più imputato per reati commessi dopo il 2013. Non vi sarebbero ostacoli al riconoscimento dei benefici di legge. 2.6. Con il sesto motivo si deduce la manifesta illogicità DEla motivazione in ordine alla valutazione DE comportamento processuale DE ricorrente. La Corte di appello avrebbe rilevato che LI DA non avrebbe sporto querela dopo aver scoperto la non autenticità DEla sua firma in calce alle autenticazioni;
senonché, l'imputato avrebbe disconosciuto la propria firma alla prima occasione utile, ossia appena scoperta la circostanza nel processo, valutando di non sporgere querela, per l'estinzione per prescrizione DEl'eventuale reato. Egli avrebbe subito richiesto una perizia grafologica, producendo un esemplare DEla propria firma. Dagli atti DE processo emergerebbe, comunque, la potenziale responsabilità di tale CO IL per i fatti di reato ascritti al ricorrente: non sarebbe stato considerato che, seppur LI DA avesse depositato la lista elettorale, quest'ultima sarebbe stata in plico chiuso e non ne sarebbe automatica la conoscenza DE contenuto da parte DE ricorrente e la sua conseguente correità. 2.7. Con il settimo motivo si deduce la mancata assunzione da parte DE Tribunale e DEla Corte di appello DEla testimonianza di CO IL. Le dichiarazioni DEla teste MO MA non sarebbero sufficienti a colmare le lacune degli altri testimoni, come dichiarato dalla Corte territoriale. 2.8. Con l'ottavo motivo si deduce la manifesta illogicità DEla motivazione: la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato con formula dubitativa;
la potenziale responsabilità di un terzo soggetto escluderebbe quella DE ricorrente. 2.9. Con il nono motivo si deduce la violazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. L'imputato avrebbe eccepito l'incompetenza per territorio all'udienza preliminare e, poi, in sede di regressione DE procedimento in primo grado alla fase predibattinnentale. Il luogo DE reato non potrebbe essere Mezzana Rabattone, in cui la lista è stata depositata, in quanto l'atto DE deposito non configurerebbe reato. Vi sarebbe incertezza sul /ocus commissi DEicti, con conseguente competenza DE Tribunale di Milano, luogo di residenza DEl'imputato. 4 Il reato non si sarebbe consumato il 2 aprile 2012, in quanto rileverebbero le data DEle sottoscrizioni autenticate, che «arrivano» (pag. 9) al 1 dicembre 2011. 2.10. Con il decimo motivo, infine, si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 90 d.P.R. n. 570 DE 1960, 56 d.P.R. n. 233 DE 1967 e 111 Cost.: l'imputato sarebbe stato giudicato, in violazione DE principio DE giusto processo, per fatti che non sarebbero puniti come reato dalle prime due disposizioni citate, ma solo dalle norme codicistiche in tema di falso. 2.11. Il 1 ottobre 2023 il difensore di fiducia DE ricorrente, avv. Michele Picerno, ha rinunciato all'incarico; è stato nominato quale difensore d'ufficio l'avv. EP OM IN il quale il 10 novembre 2023 ha depositato una memoria con cui ha insistito nell'accoglimento DE ricorso. Il 28 novembre 2013 l'avv. Elisabetta Nardone - nell'interesse DE ricorrente - ha depositato una memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il decimo motivo, che va esaminato preliminarmente perché teso a contestare la rilevanza penale DE fatto ascritto al ricorrente, è manifestamente infondato. 1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui si deduce la violazione di norme costituzionali;
come affermato da Sez. U, n. 29541 DE 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non è consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme DEla Costituzione o DEla Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale. 1.2. Il motivo, nella parte in cui deduce la violazione DEl'art. 56 d.P.R. n. 223 DE 1967, è inammissibile perché la deduzione è puramente astratta e non sostenuta da un apprezzabile interesse DE ricorrente, non essendo tale disposizione normativa mai stata applicata nei gradi di merito, ma solo in uno dei procedimenti conclusisi con condanna irrevocabile DE ricorreni:e, valorizzata ai fini DEl'applicazione DEla recidiva. 1.3. Il motivo, nella parte in cui deduce la violazione DEl'art. 90, comma 2, d.P.R. n. 570 DE 1960, sostenendo l'irrilevariza penale DEle condotte ascritte al ricorrente nel presente giudizio, è inammissibile, trattandosi di una questione non dedotta con i motivi di appello. Secondo il costante orientamento DEla giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro 5 il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, DE provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione DE giudice di appello: in questo caso, infatti, è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione DEla relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito DEla verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Sez. U. n. 24 DE 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazione). 1.4. Ad ogni modo, la tesi difensiva DEla irrilevanza penale DEle condotte ascritte all'imputato è manifestamente infondata. Anticipando parte DEle considerazioni oggetto DEl'analisi DE primo motivo, la condotta ascritta al ricorrente consiste nell'aver falsamente formato la lista dei candidati al consiglio comunale, avvalendosi di moduli di accettazione all'autenticazione di sottoscrizioni DEla candidatura di plurimi soggetti, rivelatesi false. Nessun riferimento è contenuto nel capo di imputazione ad un'eventuale qualifica di appartenente all'Ufficio elettorale, ma solo alla qualità di incaricato DE «Partito pirata». Il ricorrente, dunque, è stato condannato per la fattispecie base di DEitto comune, non aggravato, di cui all'attuale art. 90, comma 3 (già comma 2, prima DEla modifica intervenuta con legge 3 luglio 2017, n. 105), d.P.R. n. 570 DE 1960. La formulazione DEl'addebito è giuridicamente coerente con i fatti ascritti a LI DA, in quanto, in forza DEl'annullamento per illegittimità costituzionale, ad opera DEla sentenza DEla Corte costituzionale n. 394 DE 2006, DEla norma di favore contenuta nell'originario comma 3 DEl'art. 90 d.P.R. citato (come risultante dalla modifica intervenuta con legge 2 marzo 2004, n. 61, e che, dopo la modifica DE 2017, sarebbe stato il comma 4), le due species di condotte di «autenticazione DEle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati», nonché di falsa formazione, in tutto o in parte, DEle liste di elettori o di candidati, devono dirsi penalmente rilevanti, in quanto ricomprese nel più ampio genus di falsa formazione «in tutto o in parte, [di] schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali», di cui all'attuale art. 90, comma 3, d.P.R. n. 570 DE 1960. Tanto è confermato non solo dalla Corte costituzionale nella pronuncia citata (cfr. par.
6.2. e 7.1.), ma anche dalla giurisprudenza che ha evidenziato che «la dichiarazione di incostituzionalità DE terzo comma DE ricordato articolo 90 - e dunque la cancellazione dall'ordinamento di un'ipotesi che rappresentava eccezione a quella più generale di cui al secondo comma - non può che avere determinato il "rientro" DEle condotte descritte nel comma dichiarato incostituzionale nel più ampio genus DEle condotte (omogenee) previste nel comma precedente. È proprio la Corte [cosi:ituzionale, n.d.r.] che fa ricorso a espressioni quali "automatica riespansione DEla norma generale o comunque 6 dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria"» (cfr. Sez. 5, n. 51523 DE 14/11/2013, Giovine, Rv. 258024-01, par.
3.8. DE «Considerato»; nonché, da ultimo, Sez. 5, n. 19895 DE 15/03/2021, Fiorio, non massimata, par.
1.1 DE «Considerato»). Sussiste, dunque, la rilevanza penale DEie condotte ascril:te al ricorrente. 2. Il primo, secondo e terzo motivo, concernenti l'applicazione DEla recidiva e la prescrizione DE reato, possono esaminarsi congiuntamenl:e e sono infondati. 2.1. Il ricorrente è stato condannato per l'ipotesi di DEitto comune non aggravato di cui all'attuale art. 90, comma 3, d.P.R. n. 570 DE 1960 (comma 2 all'epoca DE fatto). Tanto è evidenziato: dall'assenza nel capo di imputazione di ogni riferimento ad una qualifica DEl'imputato di appartenenl:e all'Ufficio elettorale;
dal percorso argomentativo seguito dal Tribunale e DEla Corte territoriale, in cui non viene fatta menzione di una simile qualifica, bensì solo a quella diversa di pubblico ufficiale di LI DA, giacché i poteri di autentica DEle sottoscrizioni gli erano stati concessi dal Comune di Aviatico;
nonché, soprattutto, dalla pena in concreto irrogata. 2.2. La fattispecie base di cui all'art. 90, comma 3, prevede la pena DEla reclusione da uno a sei anni;
la stessa pena era prevista dal comma 2 in vigore al momento DEla commissione DE fatto. La circostanza aggravante DEla qualità di appartenente all'Ufficio elettorale DEl'agente comporta la pena da due a otto anni di reclusione. 2.2.1. Il Tribunale, applicando le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha condannato l'imputato alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione, prossima al minimo edittale DE DEitto comune di cui all'attuale art. 90, comma 3, d.P.R. n. 570 DE 1960 e al di sotto DE minimo edittale previsto per l'ipotesi caratterizzata dalla particolare qualifica DEl'agente. La Corte territoriale ha confermato tale condanna rilevando che la pena è stata inflitta rispetto al minimo edittale di un anno. Nei giudizi di merito il ricorrente è stato condannato - in conformità al capo di imputazione - per la fattispecie di DEitto comune e non aggravato;
di conseguenza, non sussiste alcuna contraddizione nella motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha fatto riferimento ad un «lieve discostamento dal minimo» (pag. 6), con riguardo alla pena di 1 anno e 2 mesi comminata all'imputato. 2.2.2. È inammissibile la produzione, per la prima volta in sede di legittimità, di una dichiarazione DE 13 luglio 2023 DE responsabile DEl'Ufficio elettorale di un Comune non meglio precisato - peraltro apparentemente rilasciata da tale MO MA, la quale figura anche tra i testi escussi in dibai:timento - da cui si 7 dovrebbe desumere l'assenza DEla qualità di appartenente ad un Ufficio elettorale DE DA (cfr. Sez. 2, n. 42052 DE 16/06/20119, Moretti Cuseri, Rv. 277609-01). Secondo il costante orientamento DEla giurisprudenza nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti documenti che costil:uiscano una nuova prova e che comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto DEle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito: tale attività è estranea ai compiti istituzionali DEla Corte di Cassazione. 2.3. Così precisato il reato per cui è intervenuta la condanna DE ricorrente, deve esaminarsi la legittimità DEl'applicazione DEla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente la recidiva specifica e reiterata, in ragione di una condanna DEla C:orte di appello di Torino, irrevocabile il 31 ottobre 2004, intervenuta per il DEitto ex art. 424 cod. pen., e di un decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Como il 26 settembre 2006 per il reato ex art. 56 d.P.R. n. 223 DE 1967. Tali condanne sono entrambe precedenti ai fatti oggetto DE presente processo e risultano effettivamente dal casellario giudiziale DEl'imputato. È irrilevante ai fini DEla recidiva che per le condanne in questione sia stato applicato l'indulto (cfr. Sez. 1, n. 48405 DE 12/04/2017, F., Rv. 271415-01). 2.3.1. Quanto alla condanna per il DEitto ex art. 424 cod. pen., è manifestamente infondata ed indimostrata l'affermazione difensiva, secondo cui il Giudice per le indagini preliminari ne avrebbe ritenuto la natura colposa, dal momento che la fattispecie di reato in esame prevede unicamente l'imputazione a titolo di dolo, per giunta specifico (cfr. Sez. 1, n. 29294 DE 15105/2019, Feno, Rv. 276402-01). 2.3.2. La seconda condanna valorizzata dalla Corte territoriale, invece, non riguarda una contravvenzione, per cui il Giudice per le indagini preliminari avrebbe ammesso l'oblazione, ma - come già ritenuto dalla Corte di appello - un DEitto, essendo l'art. 56 d.P.R. n. 223 DE 1967 punito con la reclusione e la multa. La condanna alla pena per il DEitto risulta anche dal certilcato penale. La norma incriminatrice in esame non è stata oggetto né di modifiche legislative, né di sentenze di annullamento DEla Corte costituzionale. Dall'analisi DE casellario giudiziale di LI DA, infine, neppure risulta - né diversamente potrebbe essere - l'estinzione DE reato per oblazione. Tale ultimo reato deve ritenersi DEla stessa indole DE falso elettorale di cui all'attuale art. 90, comma 3, d.P.R. n. 570 DE 1960, giacché è teso a punire chi «forma una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali in tutto o in parte falsi». Si tratta, dunque, di disposizioni che nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - presentano 8 caratteri fondamentali comuni (cfr. Sez. 3, n. 38009 DE 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166-06), tra i quali spicca la connotazione di falsità impressa ad un documento necessario per l'ordinato svolgimento DE procedimento elettorale. Alla luce di quanto esposto deve ritenersi corretta e legittima l'applicazione al caso in esame DEl'art. 99, comma 4, cod. peri. Esente da vizi è, pertanto, il trattamento sanzionatorio riservato al DA. 2.4. Quanto al calcolo DE termine di prescrizione effettuato dalla Corte di appello, deve ribadirsi l'orientamento DEla giurisprudenza per cui i reati in materia elettorale sono soggetti al termine di prescrizione ordinario, previsto in via generale dal codice penale, perché il termine biennale di cui all'art. 100 DE d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo una lettura costituzionalmente orientata DEla norma, non riguarda l'azione penale DE pubblico ministero, ma esclusivamente la decadenza dall'azione popolare che, in forza di una previsione speciale, qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile nei procedimenti relativi ai reati previsti dal cosiddetto Testo unico DEle leggi elettorali (Sez. 5, n. 34305 DE 07/10/2020, Florio, Rv. 279975-02). 2.4.1. Per determinare il tempo massimo di prescrizione DE reato, deve assumersi il massimo edittale di 6 anni stabilii:o dall'art. 90, comma 3 (già comma 2), d.P.R. n. 570 DE 1960 e, a norma DEl'art. 157, comma 2, cod. pen., applicare ad esso l'aumento di due terzi previsto dall'art. 99, comma 4, cod. pen., pari ad ulteriori 4 anni. Ai sensi DEl'art. 157, comma 3, cod. peri., per la determinazione DEla pena su cui poi determinare il termine di prescrizione, non si applica l'art. 69 cod. pen. sicché è irrilevante che le circostanze attenuanti generiche siano state ritenute equivalenti alla contestata e ritenuta recidiva. 2.4.2. Sui 10 anni così ottenuti deve calcolarsi l'aumento massimo cui all'art. 161, comma 2, cod. pen., che, per l'ipotesi in esame di recidiva specifica e reiterata, è pari ad ulteriori due terzi: pertanto, il reato non potrà estinguersi prima che siano decorsi 16 anni e 8 mesi dalla sua c:ommissione. Deve, infatti, sottolinearsi che la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo DE termine prescrizionale minimo DE reato, ex art. 157, comma 2, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi - come nel caso in esame - su quello DE termine massimo, ex art. 161, comma 2, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione DE principio DE ne bis in idem sostanziale o DEl'art. 4 DE Protocollo n. 7 DEla CEDU, come interpretato dalla sentenza DEla Corte EDU DE 10 febbraio 2009 nel caso OL c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto DEla prescrizione (Sez. 4, n. 44610 DE 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267-01). 9 2.4.3. A tale periodo devono aggiungersi 145 giorni di sospensione DEla prescrizione, così determinati: - 60 giorni, in ragione DE rinvio DEl'udienza dal 8 ottobre 2019 al 18 febbraio 2020, per legittimo impedimento DE difensore;
- 64 giorni, previsti dall'art. 83, comma 4, c1.1. 17 marzo 2020 n. 18, conv. con nnod. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cfr. Sez. U, n. 5292 DE 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432-02), stante il rinvio disposto all'udienza DE 18 febbraio 2020 alla data DE 23 aprile 2020; - 21 giorni, in ragione DE rinvio DEl'udienza dal 8 giugno 2021 al 29 giugno 2021, disposto per legittimo impedimento DE difensore. Non può, invece, considerarsi il periodo di 84 giorni, intercorsi tra il 10 aprile 2018 e il 3 luglio 2018, essendo stato il rinvio disposto per assenza DE difensore. Ne consegue che - essendo stata accertata quale data di commissione DE reato il 2 aprile 2012 - la prescrizione non decorrerà prima DE 26 aprile 2029. 2.4.4. Quand'anche, infine, si considerasse un post-factum non punibile la condotta di deposito DEla lista falsa e, dunque, si fissasse il tempus commissi DEicti al 1 dicembre 2011 - assumendo per vera l'indicazione DEla difesa DE ricorrente - la prescrizione, in ogni caso, non decorrerebbe prima DE 18 marzo 2029. 3. Il nono motivo, da esaminare prioritariamente, in quanto concernente la questione di rito DEla competenza territoriale, è inammissibile. 3.1. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione DEla sentenza che ha correttamente rilevato che la questione di incompetenza territoriale DE Tribunale di Pavia non fu eccepita né all'udienza DE 3 ottobre 2017 né alla successiva udienza DE 11 giugno 2019, dopo la regressione DE processo alla fase pre-dibattimentale a causa DE mutamento DE Giudice, come risulta dai verbali di udienza in atti. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, l'eccezione di incompetenza per territorio, proposta soltanto con l'atto di appello, è tardiva ed è preclusa ai sensi DEl'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. 3.2. La questione circa la determinazione DE tempus commissí DEicti è stata prospettata in modo DE tutto generico e assertivo, rendendo la relativa censura inammissibile, oltre che non sostenuta da un apprezzabile interesse DE ricorrente, dovendosi richiamare sul punto, quanto già esposto al precedente par.
2.4. circa il mancato decorso, in ogni caso, DE termine di prescrizione DE reato. 4. Il quarto motivo, concernente la mancata disposizione da parte dei Giudici di merito DEla perizia grafologica, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 10 4.1. Secondo il costante orientamento DEla giurisprudenza (Sez. U, n. 39746 DE 23/03/2017, A., Rv. 270963-01), la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi DEl'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova «neutro», sottratto alla disponibilità DEle parti e rimesso alla discrezionalità DE giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. 4.2. In ogni caso, il ricorrente non sii confronta adeguatamente con la motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha negato l'ammissione DEla prova richiesta non per tardività, ma per carenza di decisività. Con l'appello si sostenne che l'imputato avrebbe disconosciuto sia la firma apposta in sede di deposito DEla lista, sia le singole firme di autenticazione DEle sottoscrizioni dei falsi candidati (pag. 3). Per dimostrare l'assenza di paternità di tali firme avrebbe chiesto la perizia. La Corte territoriale ha evidenziato, in primo luogo, che il clisconoscimento era generico, reso solo in sede di spontanee dichliarazioni e ad esso non avesse fatto seguito la proposizione di alcuna denuncia da parte DEl'imputato. Sulla firma apposta in sede di deposito si è rilevato, correttamente, che la perizia non fosse decisiva, stante la prova in atti DE deposito DEla lista da parte DEl'imputato, costituita dalle credibili dichiarazioni DEla teste DEla difesa MO MA, che ricevette il deposito. Sulle altre firme di autentica, oltre a guanto sopra esposto, si è aggiunto che il disconoscimento non sarebbe stato sufficiente ad escludere la responsabilità di LI DA, non essendosi smentito l'utilizzo DE timbro rilasciato dal Comune di Aviatico direttamente all'imputato., Tale motivazione è logica e conforme ai principi di diritto sopra richiamati. 5. Il sesto e l'ottavo motivo, rispettivamente relativi alla valutazione DE comportamento processuale DE ricorrente in punto di disconoscimento DEle proprie sottoscrizioni e all'asserita responsabilità di terzi, con conseguente necessità per la Corte di appello di assolvere il ricorrente con formula dubitativa, sono inammissibili. 5.1. I motivi, sotto la pretesa deduzione DE vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sollecitano, invero, la Corte di legittimità ad effettuare una rivalutazione nel merito DEle prove e DElo svolgimento dei fatti, non consentita ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 5.2. A ciò si aggiunga che la Corte territoriale ha rilevato che, all'esito DEl'accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito, ipotetiche responsabilità 11 di terzi concorrenti non escluderebbero quella DE ricorrente che autenticò le firme non apposte in sua presenza da candidati rivelatisi falsi e depositò la lista (pag. 5). Il ricorrente non si confronta adeguatamente con tale motivazione, limitandosi a qualificare come «incidentale» (pag. 8) il fatto che l'imputato fosse, al contempo, depositario DEla lista falsa e autenticatore DEle sottoscrizioni false. Già tale circostanza, invece, esclude la manifesta illogicità DE ragionamento seguito dai Giudici di merito per accertare la responsabili1:à DE ricorrente, con la conseguenza che la motivazione è insindacabile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 17395 DE 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01). 6. Il settimo motivo, con cui ci si duole DEla mancata assunzione DEla prova testimoniale di tale CO IL, è manifestamente infondato. La prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma DEl'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente (Sez. 5, n. 37195 DE 11/07/2019, D., Rv. 277035-01). 7. Il quinto motivo, esaminato per ultimo„ in quanto presupponente il positivo accertamento DEla responsabilità DEl'imputato, è manifestamente infondato. 7.1. Il ricorrente invoca in sede di legittimità, l'applicazione DEl'art. 131-bis cod. pen., senza averne fatto prima richiesta in sede di appello: il motivo è inammissibile ex artt. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen. La sentenza di appello è stata emessa dopo le modifiche all'istituto effettuate dalla c.d. riforma Cartabia che, in tesi, avrebbe consentito l'applicazione DEla causa di non punibilità anche all'art. 90, comrna 3, d.P.R. n. 570 DE 1960. Il ricorrente, tuttavia, non ne ha invocato l'operatività in sede di conclusioni scritte depositate nel giudizio di appello. 7.2. Pertanto, va ribadito il principio, che si fonda sulla motivazione DEle Sez. U, n. 13681 DE 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593-01, per cui la causa di esclusione DEla punibilità per la particolare tenuità DE fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione - come nel caso in esame - era già in vigore alla data DEla DEiberazione DEla sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 DE 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789-01). 12 Ne consegue che la questione doveva essere proposta nell'ambito DE giudizio di appello con richiesta di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. e non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. 7.3. I benefici di legge ex artt. 163, 164 e 175 cod. pen. non sono concedibili tenuto conto che l'imputato ha già riportato numerose condanne;
il motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Va dichiarata inammissibile per tardività la memoria depositata solo il 28 novembre 2013 dall'avv. Elisabetta Nardone nell'interesse DE ricorrente. Ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen. si c:ondanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali. Così deciso il 29/11/2023.