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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/11/2025, n. 4791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4791 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
nella causa n. 22090 / 2024 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 nato a [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'Avv. MASUELLI NICOLETTA*
RICORRENTE
CONTRO
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2 Distrettuale dello Stato di Torino (C.F. – – fax 011/5612194), presso P.IVA_1 Email_1 la quale è ivi domiciliato in via Arsenale, n. 21;
RESISTENTE –
Il Collegio, nella seguente composizione: RO TA Presidente rel Silvia Graziella Carosio Giudice Tiziana Vita De Fazio Giudice
Pr ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: rigetto richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 6.12.2024 , cittadino senegalese ha Parte_1 impugnato il decreto emesso dal Questore di Torino del 28/03/2024 e notificato a mani del ricorrente in data 09/11/2024, con il quale si rigettava la domanda di Protezione Speciale del sig. , sulla base di un parere della CT che secondo le allegazioni del Pt_1 ricorrente facevano riferimento per quanto riguarda le condizioni lavorative, al solo contratto di somministrazione di lavoro presso l'impresa utilizzatrice Condor S.p.a., dal 13/06/2023 a/ 31/07/2023 e senza considerare il reddito complessivo prodotto dal ricorrente. Con comparsa di costituzione depositata in data 18.4.20255 si è costituito in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso avversario con vittoria di spese. CP_1
In data 27.12.2024 veniva sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato. pagina 1 di 6 In seguito a due udienze cui compariva il ricorrente personalmente la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
CONSIDERATO IN DIRITTO. 1.Nel ricorso si allega che che il ricorrente, quindi, più di dodici anni addietro, Pt_1 partiva dalla città natale il 20.11.2012, ancora minorenne e, dopo aver attraversato il Mali e l'Algeria, giungeva in Libia, prima a Gadames poi a Tripoli, dove rimaneva fino al novembre 2013, anno in cui s'imbarcava per , in Sicilia che una volta in Italia, Pt_2 il ricorrente si trasferiva a Foggia e presentava domanda di protezione internazionale presso la Questura di Foggia ed otteneva in sede giudiziaria il permesso di soggiorno per motivi umanitari in data 11.6.2024 , in ragione della sua giovane età (doc.3); che, inoltre, il sig. gode di idonea sistemazione abitativa, essendo conduttore di un Pt_1 immobile sito in Torino, Corso Vigevano 41 (doc. 15); che in data 20.03.2018 Pt_1 iniziava un tirocinio retribuito di tre mesi, presso la Segheria Valle Sacra di Castellamonte (TO), percependo un'indennità mensile di 600,00 euro (docc. 4-5); che in data 11.06.2020 il ricorrente conseguiva il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione – scuola media (doc.6); che in data 17.02.2021 veniva assunto presso la Pt_1 ditta Sciacca Bruno di Bosconero ad Ivrea (TO), con regolare contratto a tempo determinato scadente a marzo 2021, con qualifica di operaio di quarto livello e una retribuzione mensile netta compresa tra i 1.400,00 e i 2000,00 euro;
che tale contratto di lavoro veniva prorogato sino al 30.04.2021 (docc.9-10); che il ricorrente, in data 10.09.2021, veniva inoltre assunto con regolare contratto a tempo determinato scadente il 31.10.2021 presso la ditta “Il mio Angolo Verde di Fileppo Andrea” corrente in Montalto Dora (TO), con qualifica di giardiniere e con un impegno settimanale di 24 ore lavorative, percependo uno stipendio medio mensile di 700,00 euro (doc.11); che il ricorrente si è dimostrato un valido lavoratore ed il datore si dichiarava disponibile a prorogarne il contratto ed a stabilizzarne la posizione lavorativa, qualora al medesimo fosse stato concesso il permesso di soggiorno per o anche solo un Parte_3 permesso temporaneo a seguito di sospensiva che il aveva ottenuto a seguito di un Pt_1 ricorso presentato al Tribunale di Lecce, avverso il rigetto di una precedente richiesta di;
che, tuttavia, dopo marzo 2021 il predetto contratto non è più stato Parte_3 rinnovato, in quanto, nonostante le ripetute richieste alla Questura di Torino (docc. 15), non veniva rilasciato al ricorrente il premesso di soggiorno a seguito di sospensiva giudiziaria emessa dal Tribunale di Lecce;
la mancanza del permesso di soggiorno e la conseguente cancellazione anagrafica, comportavano il licenziamento del per Pt_1
l'impossibilità di individuare l'ente comunale cui versare l'addizionale comunale Irpef, secondo quanto riferito dal datore di lavoro;
che proprio la mancanza del permesso di soggiorno, non rilasciatogli seppure il Tribunale di Lecce avesse emesso ordinanza di sospensiva, ha comportato che il si ritrovasse di nuovo nella necessità di adattarsi Pt_1 contratti di breve durata ed in posti differenti (notoriamente con la sola ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i datori di lavoro sono molto restii a sottoscrivere contratti di durata apprezzabile), ma è da pagina 2 di 6 notarsi che lo stesso è riuscito a produrre un reddito:
- Per il 2022 di complessivi euro 9.113,65;
- Per il 2023 di complessivi euro 12.502,34; Che, in data 9.3.2023, egli riusciva ad ottenere (doc. 01) dalla Questura di Torino un nuovo invito alla presentazione della domanda di Protezione Speciale, domanda che veniva però formalizzata molti mesi dopo (a settembre 2023); che nel corso del 2024, risultando la ricevuta di rilascio del permesso di soggiorno essere stata rilasciata più di un anno addietro, lo stesso ha avuto sempre più difficoltà a essere assunto regolarmente;
lo stesso ha lavorato comunque in contratto di somministrazione lavoro per la
[...]
(doc. 02) ed attualmente sta effettuando dei colloqui da cui dovrebbe CP_3 conseguire, a breve, una nuova assunzione lavorativa (se lo stesso potesse ottenere un titolo di soggiorno, anche di carattere temporaneo, ma non consistente in una mera ricevuta, potrebbe senz'altro reperire nuova occupazione di lavoro regolare, come la sua storia personale dimostra, avendo sempre lavorato - doc. 05); che lo stesso si è comunque adoperato ancora per migliorare le proprie competenze e titoli, iscrivendosi al corso per sostenere l'esame per la patente (doc. 7); che, tuttavia, con l'atto impugnato (del 28/03/2024 e notificato a mani del ricorrente in data 09/11/2024) il Questore di Torino rigettava la domanda di Protezione Speciale del sig. , sulla base di un parere Pt_1 della CT, del tutto parziale, in quanto facente riferimento, per quanto riguarda le condizioni lavorative, al solo contratto di somministrazione di lavoro presso l'impresa utilizzatrice Condor S.p.a., dal 13/06/2023 a/ 31/07/2023 e senza considerare il reddito complessivo prodotto dal ricorrente e come sopra ricostruito. A fondamento della domanda di protezione speciale il ricorrente allega la Condizione di violenza indiscriminata, assenza di controllo statale e violazioni sistematiche dei diritti umani nella zona del Casamance, l'assenza di qualsiasi legame familiare e l'integrazione sul territorio nazionale.
2. Il provvedimento di rigetto della del 28.3.2024 richiama in primo luogo il CP_4 provvedimento del tribunale di Bari che in data 8.2.2023 ha respinto la domanda di rinnovo della protezione umanitaria, in secondo luogo il parere negativo della CT che ha ritenuto insufficiente il successivo contratto di somministrazione della durata di un mese stipulato in data successiva al provvedimento del Tribunale di Bari, al fine di diversamente valutare i presupposti di cui all'art. 19 TUI.
3. Si è costituita la Questura di Torino allegando quanto segue:
- che dopo essere giunto in Italia HO il 13.1.2014 veniva già indagato, a Foggia, per furto;
nel medesimo anno chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale in esito alla quale veniva solo riconosciuta la presenza di motivi umanitari da tutelare.
- che il relativo permesso di soggiorno veniva rinnovato a Foggia fino al 2019.
- l'ulteriore istanza rinnovo veniva respinta con decreto del 9.6.2021, notificato il 31.8.2021 (doc. 1).
-trasferitosi a Torino, il 12.7.2023 quindi dopo ben due anni di irregolarità, il ricorrente presentava nuova istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 e 1.2 del D. Lgs. 286/1998. pagina 3 di 6 -l'ufficio istruiva la pratica, rilevando che lo straniero era stato arrestato il 27.1.2017 per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (poi condannato il 20.3.2018 dal Tribunale di Bolzano); condannato il 7.11.2019 dal Tribunale di Foggia per furto (doc. 2); il 14.10.2022 arrestato ad Ivrea per lesioni personali aggravate e detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73 co. 1 del d.P.R. 309/1990; il 17.10.2022 colpito dal provvedimento del divieto di dimora nei Comuni di Ivrea e Montalto Dora;
il 11.11.2022 e il 10.1.2024 indagato per porto abusivo di arma;
il 13.11.2024 veniva indagato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale (doc. 3). Eccepisce poi che sono sottaciute le numerose vicende penale che l'hanno visto coinvolto, ostative al rilascio del richiesto permesso di soggiorno nonché chiaro indice di mancanza di integrazione sociale e assenza di rispetto delle basilari regole del vivere civile. In relazione all'attività lavorativa, che, benché presente in Italia quanto meno nel 2014, i primi contributi previdenziali sono stati versati soltanto durante la detenzione in carcere nel 2019; successivamente, il ricorrente ha maturato numerose somme in ragione del proprio stato di disoccupazione;
infine, non risulta produttore di reddito dall'inizio del 2024.
**** 4.Ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. Preliminarmente, dev'essere evidenziato che trattasi di impugnazione avverso il rigetto di un nuovo permesso per protezione speciale, posto che la precedente richiesta di rinnovo era stata respinta dal Tribunale di Bari, Dal momento che la Questura ha invitato il ricorrente a presentare la domanda in epoca anteriore alla disciplina cd Cutro, è applicabile la disciplina introdotta dal dl.130/2020 che ha nuovamente modificato il dl. 113/2018, ampliando le ipotesi disciplinate dall'art. 19 TUI e introducendo una nuova tipologia del permesso speciale. Nella citata formulazione l'art. 19 D. L.vo 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradantio qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio
pagina 4 di 6 nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; Nel caso in esame tuttavia si ravvisano i presupposti per il chiesto permesso di protezione speciale, anche in ragione del lungo tempo di permanenza regolare sul territorio italiano ( almeno dal 2014 al 2029). Con riguardo invece alla integrazione vi è da dire che seppure non vi sia stata continuità nello svolgimento della attività lavorativa, negli ultimi anni tuttavia dopo il 2023 – anno in cui è stato rigettato il rinnovo della protezione speciale dal Tribunale di Bari – egli si è comunque attivato per lavorare;
oltre alla attività documentata svolta negli anni precedenti, egli dopo aver acquisito la ricevuta è riuscito a stipulare un tirocinio con durata fino a dicembre 2025 e con possibilità di rinnovo in caso di regolarizzazione ( docc. 1,2,3). E' vero che vi sono episodi per i quali egli è stato attinto da condanne;
tuttavia gli stessi sono recessivi nel giudizio di bilanciamento per i seguenti motivi. Con riferimento alle denunce del 2014 e del 2017 (per furto e uso di un passaporto falso), esse risultano dal casellario e sono condanne definitive;
si richiama l'attenzione sulla circostanza che le stesse riguardano fatti commessi una decina di anni orsono, allorquando il HO aveva, rispettivamente, diciotto e vent'anni. Quanto alle successive segnalazioni, che riferisce il , occorre dire che le stesse CP_1 non sono state oggetto di condanna, né pendono fasi di giudizio. Per i fatti più recenti del 14.10.2022 (arresto ad Ivrea per lesioni personali aggravate e detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti) ed il pedissequo provvedimento di divieto di dimora 17.10.2022, si richiama l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino (doc.01), che ha escluso, per quella vicenda, la ricorrenza dei gravi indizi di reità e ciò sulla base delle riprese delle telecamere, dalle quali si desume un ruolo del di Pt_1 aggredito, anziché di aggressore, con conseguente considerazione della sua condotta quale legittima difesa;
In questo contesto e tenuto anche conto della permanenza da lungo tempo in Italia il Collegio reputa accoglibile la domanda di permesso per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di lavoro.
5. Nulla in punto spese tenuto conto che il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio. Invero nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la pagina 5 di 6 parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce il diritto in capo al ricorrente al Parte_1 permesso per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di lavoro. Nulla in punto spese.- Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 20.10.2025 .
Il Presidente
TA RO
pagina 6 di 6
nella causa n. 22090 / 2024 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 nato a [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'Avv. MASUELLI NICOLETTA*
RICORRENTE
CONTRO
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2 Distrettuale dello Stato di Torino (C.F. – – fax 011/5612194), presso P.IVA_1 Email_1 la quale è ivi domiciliato in via Arsenale, n. 21;
RESISTENTE –
Il Collegio, nella seguente composizione: RO TA Presidente rel Silvia Graziella Carosio Giudice Tiziana Vita De Fazio Giudice
Pr ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: rigetto richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 6.12.2024 , cittadino senegalese ha Parte_1 impugnato il decreto emesso dal Questore di Torino del 28/03/2024 e notificato a mani del ricorrente in data 09/11/2024, con il quale si rigettava la domanda di Protezione Speciale del sig. , sulla base di un parere della CT che secondo le allegazioni del Pt_1 ricorrente facevano riferimento per quanto riguarda le condizioni lavorative, al solo contratto di somministrazione di lavoro presso l'impresa utilizzatrice Condor S.p.a., dal 13/06/2023 a/ 31/07/2023 e senza considerare il reddito complessivo prodotto dal ricorrente. Con comparsa di costituzione depositata in data 18.4.20255 si è costituito in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso avversario con vittoria di spese. CP_1
In data 27.12.2024 veniva sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato. pagina 1 di 6 In seguito a due udienze cui compariva il ricorrente personalmente la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
CONSIDERATO IN DIRITTO. 1.Nel ricorso si allega che che il ricorrente, quindi, più di dodici anni addietro, Pt_1 partiva dalla città natale il 20.11.2012, ancora minorenne e, dopo aver attraversato il Mali e l'Algeria, giungeva in Libia, prima a Gadames poi a Tripoli, dove rimaneva fino al novembre 2013, anno in cui s'imbarcava per , in Sicilia che una volta in Italia, Pt_2 il ricorrente si trasferiva a Foggia e presentava domanda di protezione internazionale presso la Questura di Foggia ed otteneva in sede giudiziaria il permesso di soggiorno per motivi umanitari in data 11.6.2024 , in ragione della sua giovane età (doc.3); che, inoltre, il sig. gode di idonea sistemazione abitativa, essendo conduttore di un Pt_1 immobile sito in Torino, Corso Vigevano 41 (doc. 15); che in data 20.03.2018 Pt_1 iniziava un tirocinio retribuito di tre mesi, presso la Segheria Valle Sacra di Castellamonte (TO), percependo un'indennità mensile di 600,00 euro (docc. 4-5); che in data 11.06.2020 il ricorrente conseguiva il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione – scuola media (doc.6); che in data 17.02.2021 veniva assunto presso la Pt_1 ditta Sciacca Bruno di Bosconero ad Ivrea (TO), con regolare contratto a tempo determinato scadente a marzo 2021, con qualifica di operaio di quarto livello e una retribuzione mensile netta compresa tra i 1.400,00 e i 2000,00 euro;
che tale contratto di lavoro veniva prorogato sino al 30.04.2021 (docc.9-10); che il ricorrente, in data 10.09.2021, veniva inoltre assunto con regolare contratto a tempo determinato scadente il 31.10.2021 presso la ditta “Il mio Angolo Verde di Fileppo Andrea” corrente in Montalto Dora (TO), con qualifica di giardiniere e con un impegno settimanale di 24 ore lavorative, percependo uno stipendio medio mensile di 700,00 euro (doc.11); che il ricorrente si è dimostrato un valido lavoratore ed il datore si dichiarava disponibile a prorogarne il contratto ed a stabilizzarne la posizione lavorativa, qualora al medesimo fosse stato concesso il permesso di soggiorno per o anche solo un Parte_3 permesso temporaneo a seguito di sospensiva che il aveva ottenuto a seguito di un Pt_1 ricorso presentato al Tribunale di Lecce, avverso il rigetto di una precedente richiesta di;
che, tuttavia, dopo marzo 2021 il predetto contratto non è più stato Parte_3 rinnovato, in quanto, nonostante le ripetute richieste alla Questura di Torino (docc. 15), non veniva rilasciato al ricorrente il premesso di soggiorno a seguito di sospensiva giudiziaria emessa dal Tribunale di Lecce;
la mancanza del permesso di soggiorno e la conseguente cancellazione anagrafica, comportavano il licenziamento del per Pt_1
l'impossibilità di individuare l'ente comunale cui versare l'addizionale comunale Irpef, secondo quanto riferito dal datore di lavoro;
che proprio la mancanza del permesso di soggiorno, non rilasciatogli seppure il Tribunale di Lecce avesse emesso ordinanza di sospensiva, ha comportato che il si ritrovasse di nuovo nella necessità di adattarsi Pt_1 contratti di breve durata ed in posti differenti (notoriamente con la sola ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i datori di lavoro sono molto restii a sottoscrivere contratti di durata apprezzabile), ma è da pagina 2 di 6 notarsi che lo stesso è riuscito a produrre un reddito:
- Per il 2022 di complessivi euro 9.113,65;
- Per il 2023 di complessivi euro 12.502,34; Che, in data 9.3.2023, egli riusciva ad ottenere (doc. 01) dalla Questura di Torino un nuovo invito alla presentazione della domanda di Protezione Speciale, domanda che veniva però formalizzata molti mesi dopo (a settembre 2023); che nel corso del 2024, risultando la ricevuta di rilascio del permesso di soggiorno essere stata rilasciata più di un anno addietro, lo stesso ha avuto sempre più difficoltà a essere assunto regolarmente;
lo stesso ha lavorato comunque in contratto di somministrazione lavoro per la
[...]
(doc. 02) ed attualmente sta effettuando dei colloqui da cui dovrebbe CP_3 conseguire, a breve, una nuova assunzione lavorativa (se lo stesso potesse ottenere un titolo di soggiorno, anche di carattere temporaneo, ma non consistente in una mera ricevuta, potrebbe senz'altro reperire nuova occupazione di lavoro regolare, come la sua storia personale dimostra, avendo sempre lavorato - doc. 05); che lo stesso si è comunque adoperato ancora per migliorare le proprie competenze e titoli, iscrivendosi al corso per sostenere l'esame per la patente (doc. 7); che, tuttavia, con l'atto impugnato (del 28/03/2024 e notificato a mani del ricorrente in data 09/11/2024) il Questore di Torino rigettava la domanda di Protezione Speciale del sig. , sulla base di un parere Pt_1 della CT, del tutto parziale, in quanto facente riferimento, per quanto riguarda le condizioni lavorative, al solo contratto di somministrazione di lavoro presso l'impresa utilizzatrice Condor S.p.a., dal 13/06/2023 a/ 31/07/2023 e senza considerare il reddito complessivo prodotto dal ricorrente e come sopra ricostruito. A fondamento della domanda di protezione speciale il ricorrente allega la Condizione di violenza indiscriminata, assenza di controllo statale e violazioni sistematiche dei diritti umani nella zona del Casamance, l'assenza di qualsiasi legame familiare e l'integrazione sul territorio nazionale.
2. Il provvedimento di rigetto della del 28.3.2024 richiama in primo luogo il CP_4 provvedimento del tribunale di Bari che in data 8.2.2023 ha respinto la domanda di rinnovo della protezione umanitaria, in secondo luogo il parere negativo della CT che ha ritenuto insufficiente il successivo contratto di somministrazione della durata di un mese stipulato in data successiva al provvedimento del Tribunale di Bari, al fine di diversamente valutare i presupposti di cui all'art. 19 TUI.
3. Si è costituita la Questura di Torino allegando quanto segue:
- che dopo essere giunto in Italia HO il 13.1.2014 veniva già indagato, a Foggia, per furto;
nel medesimo anno chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale in esito alla quale veniva solo riconosciuta la presenza di motivi umanitari da tutelare.
- che il relativo permesso di soggiorno veniva rinnovato a Foggia fino al 2019.
- l'ulteriore istanza rinnovo veniva respinta con decreto del 9.6.2021, notificato il 31.8.2021 (doc. 1).
-trasferitosi a Torino, il 12.7.2023 quindi dopo ben due anni di irregolarità, il ricorrente presentava nuova istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 e 1.2 del D. Lgs. 286/1998. pagina 3 di 6 -l'ufficio istruiva la pratica, rilevando che lo straniero era stato arrestato il 27.1.2017 per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (poi condannato il 20.3.2018 dal Tribunale di Bolzano); condannato il 7.11.2019 dal Tribunale di Foggia per furto (doc. 2); il 14.10.2022 arrestato ad Ivrea per lesioni personali aggravate e detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73 co. 1 del d.P.R. 309/1990; il 17.10.2022 colpito dal provvedimento del divieto di dimora nei Comuni di Ivrea e Montalto Dora;
il 11.11.2022 e il 10.1.2024 indagato per porto abusivo di arma;
il 13.11.2024 veniva indagato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale (doc. 3). Eccepisce poi che sono sottaciute le numerose vicende penale che l'hanno visto coinvolto, ostative al rilascio del richiesto permesso di soggiorno nonché chiaro indice di mancanza di integrazione sociale e assenza di rispetto delle basilari regole del vivere civile. In relazione all'attività lavorativa, che, benché presente in Italia quanto meno nel 2014, i primi contributi previdenziali sono stati versati soltanto durante la detenzione in carcere nel 2019; successivamente, il ricorrente ha maturato numerose somme in ragione del proprio stato di disoccupazione;
infine, non risulta produttore di reddito dall'inizio del 2024.
**** 4.Ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. Preliminarmente, dev'essere evidenziato che trattasi di impugnazione avverso il rigetto di un nuovo permesso per protezione speciale, posto che la precedente richiesta di rinnovo era stata respinta dal Tribunale di Bari, Dal momento che la Questura ha invitato il ricorrente a presentare la domanda in epoca anteriore alla disciplina cd Cutro, è applicabile la disciplina introdotta dal dl.130/2020 che ha nuovamente modificato il dl. 113/2018, ampliando le ipotesi disciplinate dall'art. 19 TUI e introducendo una nuova tipologia del permesso speciale. Nella citata formulazione l'art. 19 D. L.vo 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradantio qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio
pagina 4 di 6 nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; Nel caso in esame tuttavia si ravvisano i presupposti per il chiesto permesso di protezione speciale, anche in ragione del lungo tempo di permanenza regolare sul territorio italiano ( almeno dal 2014 al 2029). Con riguardo invece alla integrazione vi è da dire che seppure non vi sia stata continuità nello svolgimento della attività lavorativa, negli ultimi anni tuttavia dopo il 2023 – anno in cui è stato rigettato il rinnovo della protezione speciale dal Tribunale di Bari – egli si è comunque attivato per lavorare;
oltre alla attività documentata svolta negli anni precedenti, egli dopo aver acquisito la ricevuta è riuscito a stipulare un tirocinio con durata fino a dicembre 2025 e con possibilità di rinnovo in caso di regolarizzazione ( docc. 1,2,3). E' vero che vi sono episodi per i quali egli è stato attinto da condanne;
tuttavia gli stessi sono recessivi nel giudizio di bilanciamento per i seguenti motivi. Con riferimento alle denunce del 2014 e del 2017 (per furto e uso di un passaporto falso), esse risultano dal casellario e sono condanne definitive;
si richiama l'attenzione sulla circostanza che le stesse riguardano fatti commessi una decina di anni orsono, allorquando il HO aveva, rispettivamente, diciotto e vent'anni. Quanto alle successive segnalazioni, che riferisce il , occorre dire che le stesse CP_1 non sono state oggetto di condanna, né pendono fasi di giudizio. Per i fatti più recenti del 14.10.2022 (arresto ad Ivrea per lesioni personali aggravate e detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti) ed il pedissequo provvedimento di divieto di dimora 17.10.2022, si richiama l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino (doc.01), che ha escluso, per quella vicenda, la ricorrenza dei gravi indizi di reità e ciò sulla base delle riprese delle telecamere, dalle quali si desume un ruolo del di Pt_1 aggredito, anziché di aggressore, con conseguente considerazione della sua condotta quale legittima difesa;
In questo contesto e tenuto anche conto della permanenza da lungo tempo in Italia il Collegio reputa accoglibile la domanda di permesso per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di lavoro.
5. Nulla in punto spese tenuto conto che il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio. Invero nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la pagina 5 di 6 parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce il diritto in capo al ricorrente al Parte_1 permesso per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di lavoro. Nulla in punto spese.- Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 20.10.2025 .
Il Presidente
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