Art. 2.
Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1954-55 le seguenti assegnazioni:
lire 70.000.000 quale concorso straordinario dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e da Corpi morali per la ricostituzione e la riparazione dell'arredamento e del materiale didattico delle scuole elementari, distrutti o danneggiati da eventi bellici;
lire 700.000.000 per la concessione di un contributo straordinario per il funzionamento dei Patronati scolastici;
lire 2.000.000.000 per la concessione di contributi straordinari agli Istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori delle Universita', degli istituti di istruzione superiore, degli osservatori astronomici, delle scuole di ostetricia e degli altri istituti scientifici speciali per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico;
lire 2.300.000.000 per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599 , nonche' per lo studio dei problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo stesso e per diffondere la istruzione nel popolo;
lire 1.300.000.000 quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui all' art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 , a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi, e loro suppellettili;
lire 182.000.000 di cui ai capitoli dal n. 279 al n. 283 quali spese per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell' art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27 .
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1954-55 le seguenti assegnazioni:
lire 70.000.000 quale concorso straordinario dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e da Corpi morali per la ricostituzione e la riparazione dell'arredamento e del materiale didattico delle scuole elementari, distrutti o danneggiati da eventi bellici;
lire 700.000.000 per la concessione di un contributo straordinario per il funzionamento dei Patronati scolastici;
lire 2.000.000.000 per la concessione di contributi straordinari agli Istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori delle Universita', degli istituti di istruzione superiore, degli osservatori astronomici, delle scuole di ostetricia e degli altri istituti scientifici speciali per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico;
lire 2.300.000.000 per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599 , nonche' per lo studio dei problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo stesso e per diffondere la istruzione nel popolo;
lire 1.300.000.000 quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui all' art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 , a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi, e loro suppellettili;
lire 182.000.000 di cui ai capitoli dal n. 279 al n. 283 quali spese per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell' art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27 .
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO