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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 28/11/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. MB RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 2158\2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc) eccezione di compensazione, e vertente
T R A
) rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
IA UG, giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-opponente-
E
Controparte_1
) rapp.ta e difesa dall' avv.to DE
[...] P.IVA_2
RT LL, giusta procura in atti;
-Convenuta-
conclusioni delle parti: come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del 6.11.2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione Nr. 2158\2024 R.G.
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
Premesso che la questione formale della conformità della copia informatica del decreto ingiuntivo da notificare costituisce al più una mera irregolarità e non motivo di nullità ex articolo 11 legge n.
53/1994 né causa di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e di inefficacia dell'ingiunzione di pagamento, l'opposizione è fondata nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
La questione da risolvere è se a fronte del credito di per un CP_1 importo in linea capitale di € 67.874,82, costituente il debito non disconosciuto dall'opponente, possa opporre in Parte_1 compensazione ex art. 56 L.F. in quanto preesistenti alla domanda di concordato preventivo presentata da IL 24.4.2019, CP_1 controcrediti per un valore complessivo di € 34.754,75, così composto:
quanto ad euro 12.133,17 per aver pagato le retribuzioni per il mese di marzo 2019 dei dipendenti della e da questa Parte_2 somministrati ad CP_1
quanto ad euro 20.371,38 per aver pagato detta somma all in CP_2 forza del decreto ingiuntivo n. 350/20 del Tribunale di Ancona - Sez. Lavoro, a titolo di contributi non versati dei dipendenti della Coop.
AN che avrebbero lavorato presso lo stabilimento della el periodo 2013-2014, credito opponibile ad Parte_1 CP_1 in quanto subentrata nei predetti rapporti di lavoro a seguito di affitto di ramo d'azienda del 20.3.2017;
quanto ad euro 2.250,00 trattandosi di somma versata da n sede di conciliazione sindacale a titolo di differenze Parte_1 retributive dei dipendenti di CP_1
chiede anche di escludere gli interessi moratori Parte_1 riconosciuti con il decreto ingiuntivo, non configurandosi alcuna mora
2 Nr. 2158\2024 R.G.
debendi in quanto, con perc del 22.4.2021, ha tempestivamente offerto la somma residua di euro 33.120,06.
sostiene che i singoli pagamenti costituenti il fatto generatore CP_1 dei controcrediti opposti in compensazione, si sono verificati tutti dopo l'apertura del Concordato (che è avvenuta il 24.4.19), con la conseguenza che non sono compensabili.
Inoltre, quanto al pagamento dell' sostiene che è CP_3 avvenuto oltre i due anni dalla cessazione del contratto, quando l'obbligazione solidale non esisteva più; detta obbligazione riguarda e la cooperativa AN (poi fallita); che il contratto Parte_1 di fitto di azienda stipulato nel 2017 con esclude CP_1 espressamente un obbligo dell'affittuario per i contributi pregressi non versati;
che la solidarietà riguarda solo i crediti retributivi e non anche contributivi;
che il debito contributivo riguarda il periodo 2013-2014 mentre il subentro di nel contratto è avvenuto il 2017 quando CP_1 erano già trascorsi più di 5 anni tra la data del verbale . CP_2
Quanto, infine, alla somma di euro 2.250,00 sostiene anche il CP_1 pagamento è avvenuto il 4.7.2019 dopo la domanda di concordato e deriva da una transazione stipulata da con i Parte_1 dipendenti di a fronte della rinuncia dei lavoratori a possibili CP_1 contenziosi nei suoi confronti, quale committente;
accordo che non copre le pretese retributive dei lavoratori a carico di CP_1
Ciò posto, si rileva quanto segue.
La domanda monitoria ammonta ad € 98.716,63, di cui euro € 67.874,81 per capitale ed il resto (pari ad € 30.841,82) per interessi moratori ex D. Lgs. 231/02, come modificato dal D.lgs 192/2012, a far tempo dalle date di scadenza delle fatture fino alla data della domanda
.
La domanda è parzialmente fondata.
Innanzi tutto la responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs.
276/2003 si riferisce non solo ai crediti retributivi ma anche a quelli contributivi.
3 Nr. 2158\2024 R.G.
La norma copre specificamente i trattamenti retributivi (comprese le quote di TFR), i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di appalto.
In base al dettato normativo è previsto che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro resti obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell'appalto, al pagamento: a) dei trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori impiegati nell'appalto; b) delle quote del trattamento di fine rapporto maturato dai lavoratori ivi impiegati, limitatamente al periodo di esecuzione del contratto stesso;
c) dei premi assicurativi, anche in questo caso si tratta solo di quelli maturati nel corso del periodo d'esecuzione del contratto d'appalto; d) delle somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali. Restano, invece, escluse dal vincolo solidaristico le somme dovute ad altro titolo (es. sanzioni amministrative, sanzioni civili, risarcimento del danno da licenziamento illegittimo) di cui risponde, pertanto, il solo datore di lavoro responsabile dell'inadempimento.
Il termine biennale di decadenziale di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, che può essere interrotto anche da un atto stragiudiziale in quanto la norma non richiede espressamente la proposizione dell'azione giudiziale nel biennio della cessazione dell'appalto, trova applicazione esclusivamente all'azione esperita dal lavoratore e non anche all'eventuale azione promossa dagli enti previdenziali (creditori delle somme dovute a titolo contributivo), soggetti invece alla sola prescrizione quinquennale (cfr. cass. n. 18004 e n. 22110 entrambe del 2019 nr. 41373\2021).
Nella vicenda in esame non si è verificata alcuna decadenza né prescrizione del controcredito di euro 20.371,38; la prescrizione risulta interrotta (anche per il coobbligato in via solidale) dal verbale ispettivo del 23.7.2015, notificato il 5.8.2015, e dalla successiva diffida del 6.12.2019, (cfr. docc. 15 e 16 prima memoria istruttoria di parte opponente). Dal contratto d'affitto di ramo d'azienda del 20.3.2017 e della scrittura integrativa del 18.5.2017 (docc. 8 e 9
4 Nr. 2158\2024 R.G.
opposizione) risulta che ha assunto l'appalto e si è CP_1 Parte_1 accollata tutti i rapporti attivi e passivi connessi mentre la clausola interna di esclusione dei debiti pregressi non può essere opposta a
Parte_1
Con il pagamento dell'importo di € 2.250,00, corrisposto in sede di conciliazione sindacale del 29.5.2019 ai dipendenti di a titolo CP_1 di differenze retributive ha estinto pretese retributive che, Parte_1 in difetto, sarebbero ricadute su entrambi i coobbligati solidali, ed è quindi legittimata al regresso.
Residua l'ultimo argomento esposto dalla convenuta che coinvolge tutti e tre i controcrediti ossia il fatto (pacifico) che il loro pagamento
è avvenuto in epoca successiva al deposito della domanda di concordato preventivo e per questo non sarebbero opponibili in compensazione ex art. 56 L.F..
Orbene, l'obbligazione per cui è causa è una sorta di “garanzia fidejussoria” prevista ex lege a favore dei crediti vantati dai lavoratori e dagli Istituti Inail ed eventualmente Cassa edile). CP_2
La compensazione nel fallimento come nel concordato è ammessa anche quando il controcredito del coobbligato divenga liquido o esigibile dopo la domanda di concordato o la declaratoria di fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che è sufficiente che i requisiti di cui all'art. 1243 c.c., ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia (cfr. Cass. nr. 18915\ e nr. 2005\2025).
Nella fattispecie il fatto generatore della responsabilità solidale, ossia la stipula del contratto, è pacificamente sorto, per tutti e tre i controcrediti, in epoca anteriore alla presentazione della domanda di concordato.
L'eccezione di compensazione per complessive euro 34.754,75, in quanto volta solo a paralizzare, in tutto o in parte, l'altrui pretesa
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creditoria, è opponibile anche in sede contenziosa ordinaria, e, nella vicenda in esame, è fondata e meritevole di accoglimento.
Fondato è anche l'ulteriore motivo di opposizione relativo alla mora debendi da escludersi per il periodo successivo al 22.4.2021 epoca in cui l'opponente ha correttamente indicato l'ammontare dell'importo dovuto pari ad euro 33.120,06.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato essendo emerso che, accertata la compensazione per euro 34.754,75, l'opponente è debitrice della minora somma di euro 33.120,06 oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/02, come modificato dal D.lgs 192/2012, a far tempo dalle date di scadenza delle fatture fino al 22.4.2021.
Quanto alle spese processuali va considerato che nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali.
Ne consegue che le spese di lite del presente giudizio, ivi compresa la fase monitoria, vanno poste a carico dell'attrice e vengono calcolate tenuto conto del risultato finale e quindi valore della controversia corrispondente all'ammontare decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. MB RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
accoglie, per quanto di ragione le domande attoree e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 600\2024.
6 Nr. 2158\2024 R.G.
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in Concordato Preventivo, della Controparte_1 somma di euro 33.120,06 oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/02, come modificato dal D.lgs 192/2012, a far tempo dalle date di scadenza delle fatture fino al 22.4.2021.
Condanna l'opponente al pagamento in favore della convenuta- opposta delle spese del presente giudizio, in esse comprese quelle della fase monitoria, che si liquidano in complessive euro 7.000,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 28/11/2025
Il Giudice est.
MB AN
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