Articolo 8 della Legge 29 gennaio 1986, n. 21
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 gennaio 1987
Art. 8. Pagamento delle pensioni 1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilita' di eguale importo.
La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facolta' di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale.
2. Tutti i trattamenti erogati dalla Cassa saranno arrotondati alle mille lire superiori ad ogni pagamento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente