Art. 8. Pagamento delle pensioni 1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilita' di eguale importo.
La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facolta' di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale.
2. Tutti i trattamenti erogati dalla Cassa saranno arrotondati alle mille lire superiori ad ogni pagamento.
La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facolta' di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale.
2. Tutti i trattamenti erogati dalla Cassa saranno arrotondati alle mille lire superiori ad ogni pagamento.