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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 420/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6/2025 depositato il 01/01/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 5746/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO e pubblicata il
24/09/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_2 agisce dinanzi a questa Corte di Giustizia per l'ottemperanza della sentenza n. 5746 del 2024 resa da questa stessa sezione, contro l'Agenzia delle Entrate DP2 di
Roma.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP2 di Roma.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio l'Agenzia resistente ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della sopra richiamata sentenza.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese del presente procedimento vanno poste a carico dell'Agenzia resistente per soccombenza virtuale e di liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'agenzia resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 350,00 oltre accessori. Spese che distrae in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6/2025 depositato il 01/01/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 5746/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO e pubblicata il
24/09/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_2 agisce dinanzi a questa Corte di Giustizia per l'ottemperanza della sentenza n. 5746 del 2024 resa da questa stessa sezione, contro l'Agenzia delle Entrate DP2 di
Roma.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP2 di Roma.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio l'Agenzia resistente ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della sopra richiamata sentenza.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese del presente procedimento vanno poste a carico dell'Agenzia resistente per soccombenza virtuale e di liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'agenzia resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 350,00 oltre accessori. Spese che distrae in favore del procuratore antistatario.