TAR Firenze, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 377
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Ordinanza collegiale 29 ottobre 2024
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Sentenza 19 dicembre 2024
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Ordinanza collegiale 30 ottobre 2025
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Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del giudicato

    Il Tribunale ha convertito il rito da ottemperanza a ordinario, ritenendo che la domanda potesse essere scrutinata come domanda di annullamento del parere impugnato, rigettando implicitamente la domanda di nullità.

  • Accolto
    Illegittimità ed erroneità per difetto di motivazione, istruttoria, contraddittorietà, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, violazione di norme in materia di energie rinnovabili

    Il Collegio ritiene che l'autorizzazione paesaggistica, con le prescrizioni imposte, incorra nelle illegittimità denunciate. L'impianto fotovoltaico rientra nell'ipotesi contemplata dall'art. 20, comma 8, lett. c ter), n. 2, del d. lgs. n. 199/2021, relativo ad impianti da collocare all'interno di aree industriali. Il provvedimento impugnato non opera alcun bilanciamento degli interessi, massimizzando l'interesse paesaggistico rispetto all'interesse ambientale alla implementazione di impianti di energie rinnovabili, in un contesto normativo che ritiene l'interesse paesaggistico recessivo alle condizioni date.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 377
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 377
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo