Ordinanza collegiale 29 ottobre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 30 ottobre 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00377/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00969/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 969 del 2024, proposto da
Societa' per Azioni Lucchese Olii e Vini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Silvio Boccalatte e Giulio Profeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
l’Unione dei Comuni della Versilia e il Comune di Massarosa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti;
per l'annullamento
del parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara di Lucca del 23 aprile 2024, protocollato al n. 3923, riportato nella nota dell’Unione dei Comuni della Versilia prot. 4014 del 29 aprile 2024, e, per quanto occorrer possa, della suddetta nota.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. GU IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente domandava, in via principale, l’ottemperanza della sentenza della Sezione del 14 marzo 2024, n. 295, con conseguente domanda di nullità del nuovo parere positivo con prescrizioni adottato dalla Soprintendenza, asseritamente adottato in violazione ovvero in elusione del giudicato formatosi sulla predetta pronuncia.
In via subordinata, la ricorrente proponeva la domanda caducatoria del medesimo parere della Soprintendenza.
Con sentenza non definitiva del 19 dicembre 2024, n. 1523, la Sezione rigettava la domanda di nullità proposta, in ragione dell’effetto conformativo derivante dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 295/2024 e convertiva il rito da quello dell’ottemperanza a quello ordinario, ritenendo che la domanda potesse essere scrutinata come domanda di annullamento del parere impugnato.
2. La domanda di annullamento è stata affidata al seguente motivo di ricorso:
- “ II. Annullamento del Parere per illegittimità ed erroneità – per difetto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà – violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – violazione e falsa applicazione dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dell’art. 9, comma 3 Cost. che tutela l’ambiente, nonché dell’art. 32 Cost e delle norme europee, nazionali e regionali che favoriscono la produzione di energia da fonti rinnovabili, tra cui rientrano gli impianti fotovoltaici- Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 comma 8, lett. c-ter del D.Lgs. 199/2021 recante norme in attuazione della Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ”.
Ad avviso della ricorrente, il parere reso dalla Soprintendenza sarebbe irragionevole e immotivato.
In detta prospettiva, la ricorrente ritiene che il parere reso non tenga conto del fatto, già rappresentato nel corso del procedimento, che l’impianto fotovoltaico non possa essere collocato sui tetti dei capannoni, per le ragioni ivi rappresentate.
Inoltre, nella prospettazione della ricorrente, il provvedimento sarebbe illegittimo perché le disposizioni del PIT richiamate dalla Soprintendenza a fondamento del parere reso non sarebbero ostative alla esecuzione dell’intervento come prospettato nell’istanza.
Peraltro, la ricorrente deduce ancora come non vi sia previsione di legge che impedisca la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra.
In detta prospettiva, l’art. 20, comma 8, del d. lgs. n. 199/2021 consentirebbe la realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni contermini ai laghi in una fascia di rispetto di 300 metri dalla battigia.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
5. La domanda di annullamento è fondata sulla base delle seguenti ragioni.
6. Premette il Collegio che il provvedimento avversato è fondato sul seguente rilievo motivazionale: “ parere favorevole all'intervento proposto, con le seguenti prescrizioni: Considerato dal punto di vista della disciplina del paesaggio, l'areale in cui si propone d'installare l'impianto fotovoltaico è parte di quei suoli verdi che senza soluzione di continuità aggettivano in termini naturali le fasce perilacuali che insistono sull'articolato sistema di specchi lacustri che connotano il paesaggio d'acqua in esame. L'intervento in esame, in ragione della sua connotazione artificiale basata su dati quantitativi non trascurabili e su connotazioni geometriche e materico-cromatiche di forte impatto visivo, si sovrapporrebbe in modo incongruo rispetto ai suddetti caratteri naturali del sito. Pertanto, al fine di assicurare la conformità dell'intervento con le prescrizioni 7.3.a.1, 7.3.a.2 e 7.3.f dell'elaborato 8B del PIT della Regione Toscana, l'impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture degli edifici produttivi esistenti, secondo una disposizione a queste complanare e geometricamente regolare. ”.
6.1 Ciò posto, ritiene il Collegio che l’autorizzazione paesaggistica rilasciata con le medesime prescrizioni già recate da quella annullata dal Tribunale incorra nelle illegittimità denunciate con il motivo in scrutinio.
In detta prospettiva, deve rilevarsi che l’art. 20 del d. lgs. n. 199/2021 (decreto attuativo della direttiva UE 2018/2001), oggi abrogato (v. d. lgs. n. 190/2024), ma ratione temporis applicabile al caso di specie, prescrive al comma 1 che:” Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, … sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8. … “.
Il comma 8 del medesimo art. 21 prescrive che: “ Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:
…
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
…
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
…
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. ”.
6.2 Nel caso di specie, la ricorrente ha presentato istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione a terra di un “ Parco fotovoltaico all’interno del complesso produttivo denominato “Stabilimento Salov” posto in Località San Rocchino ”.
Dal procedimento è emerso che la ricorrente non avrebbe potuto realizzare il predetto impianto sui tetti dei capannoni industriali, in ragione di preminenti ragioni legate alla sicurezza statica, alla prevenzione antincendio e alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Peraltro, dallo stesso procedimento è emerso che l’impianto a terra è in linea con le fasce di rispetto insistenti sull’area in cui dovrebbe essere collocato.
Tuttavia, la Soprintendenza ha di fatto denegato il parere di competenza, insistendo sulla necessità di collocare l’impianto sul tetto dei capannoni, dando prevalenza ad esigenze di tutela paesaggistiche rappresentate nel PIT di riferimento, senza operare alcun bilanciamento dei contrapposti interessi.
6.3 Nel predetto contesto fattuale, ritiene il Collegio che l’impianto fotovoltaico rientri nell’ipotesi contemplata dall’art. 20, comma 8, lett. c ter ), n. 2, del d. lgs. n. 199/2021, trattandosi di impianto da collocare all’interno del perimetro di un’area industriale.
Sul punto, la recente giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che l’ipotesi prevista dalla lett. c ter del citato art. 20, comma 8, del d. lgs. n. 199/2021 è autonoma rispetto a quella, residuale, indicata dalla lett. c quater ( cfr. Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 11 febbraio 2026, n.1099 e Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 30 dicembre 2025, n. 10383).
A ciò conduce anzitutto l’interpretazione letterale della disposizione citata, in ragione del fatto che la lett. c quater si apre con una previsione incipitaria (“ fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter) ”), che ne evidenzia la portata residuale rispetto alle ipotesi recate dalle precedenti lettere, che sono destinate a prevalere secondo il criterio di specialità.
Inoltre, anche l’applicazione dei criteri sussidiari di interpretazione avvalorano il dato letterale, atteso che la ratio della disposizione è quella di consentire la collocazione di impianti in territori già compromessi da attività antropica, come quello di specie, su cui insiste un complesso industriale; nel medesimo senso depone il criterio di interpretazione evolutiva, considerato che l’interesse ambientale connesso alla implementazione di impianti da energie rinnovabili costituisce un primario interesse ordinamentale nel presente contesto storico.
In ultimo, la predetta interpretazione è conforme alla disciplina eurounitaria della materia, di cui la legislazione italiana di riferimento costituisce diretta attuazione.
6.4 Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non opera alcun bilanciamento degli interessi comprimari presenti nel procedimento, in quanto esso reca una motivazione che si limita a massimizzare l’interesse pubblico paesaggistico rispetto al pari ordinato interesse ambientale alla implementazione di impianti di produzione di energie rinnovabili, in un contesto normativo di riferimento che ritiene, alle condizioni date, recessivo l’interesse paesaggistico.
La ricorrente ha ben rappresentato nel procedimento le non trascurabili ragioni determinanti l’impossibilità di collocare l’impianto sopra i tetti dei capannoni industriali, in un contesto che fa ritenere l’area idonea alla collocazione “ a terra ” del parco fotovoltaico, in conformità al divisato dato normativo e al relativo contesto di riferimento.
7. Per tali ragioni, la domanda caducatoria del provvedimento impugnato è fondata e, conseguentemente, la Soprintendenza dovrà rideterminarsi tenendo conto dei suesposti rilievi motivazionali, nonché della progressiva erosione della sua discrezionalità conseguente agli annullamenti disposti in sede giurisdizionale.
8. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Ministero della Cultura e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo; sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti delle altre parti resistenti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Cultura al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 4.000,00, oltre rimborso del contributo unificato e gli altri oneri di legge, se dovuti; spese compensate nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT IA UC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
GU IE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GU IE | RT IA UC |
IL SEGRETARIO