Articolo 8 della Legge 10 febbraio 1989, n. 48
Articolo 7Articolo 9
Versione
14 febbraio 1989
Art. 8. 1. Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 , e' abrogato.
Nota all' art. 8:
La legge n. 1/1978 reca accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali. Il testo vigente dell'art. 1, dopo l'abrogazione del settimo comma, e' il seguente:
"Art. 1 (Dichiarazione d'urgenza). - L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse.
Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.
Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.
Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessita' di varianti allo strumento urbanistico medesimo.
Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalita' previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni ed integrazioni.
La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti".
L'abrogato settimo comma cosi' disponeva: "Le norme di cui al quarto e al quinto comma si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 14 febbraio 1989
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