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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 91/2024 promossa da:
NI , rappresentata e difesa dall'avv. PAOLINI CLAUDIA, presso la quale ha Pt_1 eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. MARZO GIOVANNA presso la quale ha CP_1 eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte del 21.10.2024.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti sono nati: il 18.06.13 e il Controparte_2 Persona_1
13.07.2018
Con ricorso depositato in data 27/12/2023, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. Parte resistente si è costituita in giudizio, spiegando le proprie difese.
In data 5.06.24, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al decreto del 24.09.24
I difensori hanno concluso chiedendo il recepimento del suddetto accordo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle condizioni concordate dalle parti,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori;
CP_2 Persona_1
DISPONE che entrambi i figli minori abbiano collocazione prevalente presso la madre;
ASSEGNA l'alloggio sito in Torino, Via delle Pervinche n. 50, alla madre collocataria (si precisa che la ricorrente è già detentore dell'alloggio medesimo in forza di contratto con la proprietaria stipulato con verbale di conciliazione in data 7 marzo 2024);
DISPONE che il padre, fatti salvi accordi migliorativi nell'interesse dei minori e tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori, possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
a. a fine settimana alterni con prelievo a casa della madre o dei nonni o degli zii materni, il venerdì alle ore 15,00 fino al martedì mattina quando il papà li riaccompagnerà a scuola o, in periodo non scolastico, presso la casa materna o presso i nonni o gli zii materni, entro le ore 9,00; b. durante la settimana in cui avrà i figli con sé nel weekend, il lunedì e il mercoledì dall'uscita da scuola ed in assenza di essa in orario equivalente, con loro prelievo da parte del sig. presso la madre o gli Per_1 zii o i nonni materni sino al mattino successivo quando il padre li riaccompagnerà a scuola o, in periodo non scolastico, a casa della madre, dei nonni o degli zii materni entro le ore 9,00 del venerdì mattina;
c. durante la settimana in cui non avrà i figli con sé nel weekend, il lunedì e il giovedì, dall'uscita da scuola quando il padre li preleverà sino al mattino successivo quando il padre li riaccompagnerà a scuola;
in periodo non scolastico il prelievo paterno avverrà da casa della madre o da quella dei nonni o degli zii materni alle ore 15,00, con riaccompagnamento a casa materna o dei nonni o degli zii materni, entro le ore 9,00 del mattino successivo;
d. in occasione delle festività natalizie dal 24 al 26 dicembre negli anni pari e dal 30 dicembre al 2 gennaio negli anni dispari;
il giorno dell'Epifania ad anni alterni;
i giorni del compleanno di ciascun figlio ad anni alterni;
e. In occasione delle vacanze estive, dieci giorni consecutivi entro il mese di agosto, con date da decidersi entro il 30 aprile di ciascun anno, con facoltà per entrambe le parti di recarsi in località italiane diverse dal luogo di residenza.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori, provvedendo alle loro esigenze quando li ha con sé nonché versando a mani della madre entro il giorno 5 di ciascun mese l'importo di Euro 210,00 per ciascun figlio (importo comprensivo della retta per la mensa scolastica) e così complessivamente per euro 420,00, - con decorrenza da agosto 2024 - da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
inoltre, il 50% delle spese straordinarie necessitate e/o concordate e comunque giustificate, in accordo con il
Protocollo stipulato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico ed ogni ulteriore aiuto pubblico per le famiglie venga percepito interamente dalla madre. All'uopo il sig. si impegna a prestare ogni collaborazione utile. Per_1
DÀ ATTO che, in pendenza di lite, le Parti hanno pattuito cure dentali in favore del figlio per CP_2 il complessivo importo di euro 1.630,00, di cui euro 560,00 prima d'ora versati interamente della madre ed il restante importo di euro 1.070,00 da versarsi in ratei mensili di euro 150,00 ciascuno.
Contestualmente al deposito della presente memoria il Sig. rimborserà alla sig.ra NI Per_1
l'importo di euro 280,00 pari alla quota del 50% su di sé gravante e si obbliga a versare – direttamente allo studio dentistico – il 50% di ciascuna delle sette rate ancora non scadute.
DÀ ATTO che le parti, in via transattiva e relativamente al periodo compreso tra la data di cessazione della convivenza e il 31 luglio 2024, hanno raggiunto il seguente accordo, così definendo interamente ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente: la ricorrente - dato atto di aver ricevuto dal signor a titolo di mantenimento dei figli il complessivo di € 1.600,00 e di essere stata manlevata dal Per_1
Signor da spese varie per l'importo che egli dichiara essere pari ad € 1.329,89 nonché di aver
Per_1 avuto in comodato l'autovettura targata DM580NZ di proprietà del Sig. – rinuncia ad ogni
Per_1 pretesa nei confronti di quest'ultimo ulteriore rispetto al sovra esteso accordo di regolamentazione dei rapporti genitoriali;
quale corrispettivo per la suddetta rinuncia il Signor si obbliga a
Per_1 trasferire – a proprie spese - alla sig.ra NI la proprietà dell'autovettura sopra indicata entro e non oltre il 24 ottobre 2024. Parimenti il Signor rinuncia ad ogni pretesa nei confronti della Sig.ra
Per_1
NI. Il sig. si impegna, altresì, a collaborare e ad agevolare il subentro della sig.ra NI Per_1 nella classe di merito da egli acquisita presso la Compagnia assicurativa della vettura (ad oggi la
Prima Black)
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 91/2024 promossa da:
NI , rappresentata e difesa dall'avv. PAOLINI CLAUDIA, presso la quale ha Pt_1 eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. MARZO GIOVANNA presso la quale ha CP_1 eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte del 21.10.2024.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti sono nati: il 18.06.13 e il Controparte_2 Persona_1
13.07.2018
Con ricorso depositato in data 27/12/2023, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. Parte resistente si è costituita in giudizio, spiegando le proprie difese.
In data 5.06.24, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al decreto del 24.09.24
I difensori hanno concluso chiedendo il recepimento del suddetto accordo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle condizioni concordate dalle parti,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori;
CP_2 Persona_1
DISPONE che entrambi i figli minori abbiano collocazione prevalente presso la madre;
ASSEGNA l'alloggio sito in Torino, Via delle Pervinche n. 50, alla madre collocataria (si precisa che la ricorrente è già detentore dell'alloggio medesimo in forza di contratto con la proprietaria stipulato con verbale di conciliazione in data 7 marzo 2024);
DISPONE che il padre, fatti salvi accordi migliorativi nell'interesse dei minori e tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori, possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
a. a fine settimana alterni con prelievo a casa della madre o dei nonni o degli zii materni, il venerdì alle ore 15,00 fino al martedì mattina quando il papà li riaccompagnerà a scuola o, in periodo non scolastico, presso la casa materna o presso i nonni o gli zii materni, entro le ore 9,00; b. durante la settimana in cui avrà i figli con sé nel weekend, il lunedì e il mercoledì dall'uscita da scuola ed in assenza di essa in orario equivalente, con loro prelievo da parte del sig. presso la madre o gli Per_1 zii o i nonni materni sino al mattino successivo quando il padre li riaccompagnerà a scuola o, in periodo non scolastico, a casa della madre, dei nonni o degli zii materni entro le ore 9,00 del venerdì mattina;
c. durante la settimana in cui non avrà i figli con sé nel weekend, il lunedì e il giovedì, dall'uscita da scuola quando il padre li preleverà sino al mattino successivo quando il padre li riaccompagnerà a scuola;
in periodo non scolastico il prelievo paterno avverrà da casa della madre o da quella dei nonni o degli zii materni alle ore 15,00, con riaccompagnamento a casa materna o dei nonni o degli zii materni, entro le ore 9,00 del mattino successivo;
d. in occasione delle festività natalizie dal 24 al 26 dicembre negli anni pari e dal 30 dicembre al 2 gennaio negli anni dispari;
il giorno dell'Epifania ad anni alterni;
i giorni del compleanno di ciascun figlio ad anni alterni;
e. In occasione delle vacanze estive, dieci giorni consecutivi entro il mese di agosto, con date da decidersi entro il 30 aprile di ciascun anno, con facoltà per entrambe le parti di recarsi in località italiane diverse dal luogo di residenza.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori, provvedendo alle loro esigenze quando li ha con sé nonché versando a mani della madre entro il giorno 5 di ciascun mese l'importo di Euro 210,00 per ciascun figlio (importo comprensivo della retta per la mensa scolastica) e così complessivamente per euro 420,00, - con decorrenza da agosto 2024 - da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
inoltre, il 50% delle spese straordinarie necessitate e/o concordate e comunque giustificate, in accordo con il
Protocollo stipulato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico ed ogni ulteriore aiuto pubblico per le famiglie venga percepito interamente dalla madre. All'uopo il sig. si impegna a prestare ogni collaborazione utile. Per_1
DÀ ATTO che, in pendenza di lite, le Parti hanno pattuito cure dentali in favore del figlio per CP_2 il complessivo importo di euro 1.630,00, di cui euro 560,00 prima d'ora versati interamente della madre ed il restante importo di euro 1.070,00 da versarsi in ratei mensili di euro 150,00 ciascuno.
Contestualmente al deposito della presente memoria il Sig. rimborserà alla sig.ra NI Per_1
l'importo di euro 280,00 pari alla quota del 50% su di sé gravante e si obbliga a versare – direttamente allo studio dentistico – il 50% di ciascuna delle sette rate ancora non scadute.
DÀ ATTO che le parti, in via transattiva e relativamente al periodo compreso tra la data di cessazione della convivenza e il 31 luglio 2024, hanno raggiunto il seguente accordo, così definendo interamente ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente: la ricorrente - dato atto di aver ricevuto dal signor a titolo di mantenimento dei figli il complessivo di € 1.600,00 e di essere stata manlevata dal Per_1
Signor da spese varie per l'importo che egli dichiara essere pari ad € 1.329,89 nonché di aver
Per_1 avuto in comodato l'autovettura targata DM580NZ di proprietà del Sig. – rinuncia ad ogni
Per_1 pretesa nei confronti di quest'ultimo ulteriore rispetto al sovra esteso accordo di regolamentazione dei rapporti genitoriali;
quale corrispettivo per la suddetta rinuncia il Signor si obbliga a
Per_1 trasferire – a proprie spese - alla sig.ra NI la proprietà dell'autovettura sopra indicata entro e non oltre il 24 ottobre 2024. Parimenti il Signor rinuncia ad ogni pretesa nei confronti della Sig.ra
Per_1
NI. Il sig. si impegna, altresì, a collaborare e ad agevolare il subentro della sig.ra NI Per_1 nella classe di merito da egli acquisita presso la Compagnia assicurativa della vettura (ad oggi la
Prima Black)
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.