CASS
Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2026, n. 19109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19109 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AD EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/02/2026 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere LI MA RO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di EN AD per il reato di furto aggravato dal fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede. La condotta, in origine contestata ai sensi dell'art. 648 cod. pen., è stata così riqualificata già dal Tribunale. 2. Avverso l’indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale eccepisce l’improeddibilità dell’azione penale per difetto di tempestiva querela. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19109 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 24/04/2026 2 Il reato furto commesso il 28 agosto 2818, attribuito all’imputato con la sentenza di primo grado, è divenuto procedibile a querela per effetto del d. lgs. n. 150 del 2022. Le persone offese hanno presentato soltanto una denuncia. Sia il Tribunale sia la Corte di appello hanno ritenuto sussistente la condizione di procedibilità integrata dalla costituzione di parte civile, ma, sostiene in sintesi la difesa, la costituzione di parte civile è intervenuta tardivamente quando era già decorso il termine di novanta giorni decorrente, per i fatti commessi prima del d. lgs. n. 150 del 2022, dalla data di entrata in vigore della citata novella. 3. Il ricorso, proposto dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha depositato una articolata requisitoria a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria volta a ribadire la fondatezza dei motivi di ricorso e a replicare alla requisitoria scritta della parte pubblica, sottolineando, tra l'altro, l'importanza della scansione temporale: "la modifica legislativa della procedibilità del reato di furto inizialmente denunciato (il 29.8.2018) è intervenuta il 30.12.2022, quindi ben prima dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero (il 7.9.2023), e ben prima della costituzione di parte civile (il 14.3.2024)". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza impugnata non coglie l’essenza del tema sollevato dalla difesa con il gravame e ora devoluto a questo collegio. Il nucleo centrale della questione, infatti, non riguarda l'equiparabilità della costituzione di parte civile alla querela, ma la tempestività dell’atto propulsivo rispetto ai termini fissati dalla legge per la sua proposizione. Il primo profilo, unico valutato dal giudice di merito, non è mai stato posto in discussione dalla difesa. Del resto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione;
ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, 3 nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (cfr., per tutte Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, [...], in motivazione). 3. È invece dirimente il profilo della tempestività, rispetto al quale va considerato che l’accadimento storico oggetto del processo è stato qualificato, sin dal primo grado, come furto aggravato dal fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede. In tale prospettiva va ricordato che, a seguito della modifica dell’art. 624, comma terzo, cod. pen., intervenuta per effetto dell’art.2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, il delitto di furto anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio) è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne che in ipotesi specifiche estranee al caso di specie. In relazione ai fatti commessi prima della novella, l’art. 85 del d. lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che il termine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, primo comma, cod. pen.) decorre dalla data di entrata in vigore della normativa (30 dicembre 2022), se, come nella specie, la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Pertanto la querela doveva essere presentata entro il 30 marzo 2023. La disciplina appena ricordata vale a fissare i peculiari dati temporali di riferimento, ma l’analisi va condotta nella consapevolezza che la problematica sollevata dal ricorrente non è strettamente legata al d. lgs. n. 150 del 2022, perché è destinata a porsi ogni volta in cui l'azione penale venga esercitata per un delitto procedibile di ufficio e all'esito del processo, nel quale vi è costituzione di parte civile non formalmente querelante, il fatto sia riqualificato dal giudice in una fattispecie procedibile a querela. 4. Ebbene nel caso in esame va rilevata l’intempestività dell’istanza punitiva. 4.1. La vicenda processuale si è sviluppata nei termini indicati in ricorso. Il 28 agosto 2018 DO CO LE OL ha subito il furto del proprio motoveicolo Honda Vision, parcheggiato sulla via pubblica. Il 29 agosto 2018 LE Segui, moglie della persona offesa, ha presentato una denuncia di furto, priva dei requisiti (formali e sostanziali) di una querela. Il 24 ottobre 2018 l'imputato è stato trovato alla guida del motoveicolo sottratto a LE OL e denunciato per ricettazione. Quello stesso giorno il bene è stato restituito al proprietario. Il 30 dicembre 2022 è entrato in vigore il d. lgs. n. 150 del 2022 che ha reso il furto oggetto del processo procedibile a querela, fissando termine fino al 30 marzo 2023 per la presentazione della stessa. 4 Il termine è decorso senza che la querela venisse presentata. Il Pubblico ministero ha esercitato l'azione penale per il fatto storico in rassegna, qualificandolo come ricettazione, con decreto di citazione a giudizio del 7 settembre 2023, quindi in un momento in cui si era già prodotta la causa di improcedibilità dell’azione penale per il reato di furto. La persona offesa si è costituita parte civile all'udienza predibattimentale del 14 marzo 2024, quando era da tempo decorso il termine previsto dalla legge per la presentazione della querela. All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale ha qualificato la condotta come furto aggravato dal fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede;
tale decisione non ha valore “costitutivo” con efficacia ex nunc, ma attribuisce a quell’accadimento storico la sua corretta definizione giuridica. Pertanto, al fine di verificare la tempestività della querela rispetto alla punibilità di quel fatto, occorre avere riguardo non alla data della decisione di primo grado (a quel tempo le persone offese era già costituite parte civile), ma alla data fissata dalla legge per la presentazione della querela, vale a dire al 30 marzo 2023. La costituzione di parte civile è intervenuta, invece, soltanto il 12 marzo 2024. Ne consegue che l’istanza punitiva, formalizzata solo con la costituzione di parte civile, è intempestiva. 4.2. La conclusione risulta confermata anche esaminando il caso da un diverso angolo prospettico. Il diritto di querela concerne un determinato fatto storico quale enunciato nella sua essenzialità, indipendentemente dalla qualificazione giuridica, poiché spetta al giudice, poi, il compito di ricondurre a una fattispecie penale la condotta lamentata (arg. da Sez. 5, n. 39383 del 20/11/2025, [...], Rv. 289091 - 01). Nella specie, le persone offese hanno denunciato una determinata condotta (la sottrazione del motoveicolo di loro proprietà), senza chiedere che il responsabile fosse punito. Non hanno formulato istanza punitiva neppure entro il 30 marzo 2023, vale a dire nel termine loro assegnato dall’art. 85 d. lgs. n. 150 del 2022, a fronte del mutato regime di procedibilità. Il Tribunale ha qualificato come furto il fatto in origine contestato come ricettazione;
rispetto a quel fatto non risulta presentata tempestiva querela. 4.3. Va pertanto ribadito il principio per cui l'azione penale è improcedibile quando la costituzione di parte civile sia intervenuta oltre il termine per il valido esercizio del diritto di querela, nel caso in cui l'atto di denuncia difetti dell'istanza di punizione (in senso analogo si veda Sez. 4, n. 36127 del 25/06/2024, [...], Rv. 286954 - 01). 5 5. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale è improcedibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 24/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LI MA RO EL OM
sentita la relazione svolta dal consigliere LI MA RO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di EN AD per il reato di furto aggravato dal fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede. La condotta, in origine contestata ai sensi dell'art. 648 cod. pen., è stata così riqualificata già dal Tribunale. 2. Avverso l’indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale eccepisce l’improeddibilità dell’azione penale per difetto di tempestiva querela. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19109 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 24/04/2026 2 Il reato furto commesso il 28 agosto 2818, attribuito all’imputato con la sentenza di primo grado, è divenuto procedibile a querela per effetto del d. lgs. n. 150 del 2022. Le persone offese hanno presentato soltanto una denuncia. Sia il Tribunale sia la Corte di appello hanno ritenuto sussistente la condizione di procedibilità integrata dalla costituzione di parte civile, ma, sostiene in sintesi la difesa, la costituzione di parte civile è intervenuta tardivamente quando era già decorso il termine di novanta giorni decorrente, per i fatti commessi prima del d. lgs. n. 150 del 2022, dalla data di entrata in vigore della citata novella. 3. Il ricorso, proposto dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha depositato una articolata requisitoria a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria volta a ribadire la fondatezza dei motivi di ricorso e a replicare alla requisitoria scritta della parte pubblica, sottolineando, tra l'altro, l'importanza della scansione temporale: "la modifica legislativa della procedibilità del reato di furto inizialmente denunciato (il 29.8.2018) è intervenuta il 30.12.2022, quindi ben prima dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero (il 7.9.2023), e ben prima della costituzione di parte civile (il 14.3.2024)". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza impugnata non coglie l’essenza del tema sollevato dalla difesa con il gravame e ora devoluto a questo collegio. Il nucleo centrale della questione, infatti, non riguarda l'equiparabilità della costituzione di parte civile alla querela, ma la tempestività dell’atto propulsivo rispetto ai termini fissati dalla legge per la sua proposizione. Il primo profilo, unico valutato dal giudice di merito, non è mai stato posto in discussione dalla difesa. Del resto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione;
ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, 3 nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (cfr., per tutte Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, [...], in motivazione). 3. È invece dirimente il profilo della tempestività, rispetto al quale va considerato che l’accadimento storico oggetto del processo è stato qualificato, sin dal primo grado, come furto aggravato dal fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede. In tale prospettiva va ricordato che, a seguito della modifica dell’art. 624, comma terzo, cod. pen., intervenuta per effetto dell’art.2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, il delitto di furto anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio) è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne che in ipotesi specifiche estranee al caso di specie. In relazione ai fatti commessi prima della novella, l’art. 85 del d. lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che il termine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, primo comma, cod. pen.) decorre dalla data di entrata in vigore della normativa (30 dicembre 2022), se, come nella specie, la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Pertanto la querela doveva essere presentata entro il 30 marzo 2023. La disciplina appena ricordata vale a fissare i peculiari dati temporali di riferimento, ma l’analisi va condotta nella consapevolezza che la problematica sollevata dal ricorrente non è strettamente legata al d. lgs. n. 150 del 2022, perché è destinata a porsi ogni volta in cui l'azione penale venga esercitata per un delitto procedibile di ufficio e all'esito del processo, nel quale vi è costituzione di parte civile non formalmente querelante, il fatto sia riqualificato dal giudice in una fattispecie procedibile a querela. 4. Ebbene nel caso in esame va rilevata l’intempestività dell’istanza punitiva. 4.1. La vicenda processuale si è sviluppata nei termini indicati in ricorso. Il 28 agosto 2018 DO CO LE OL ha subito il furto del proprio motoveicolo Honda Vision, parcheggiato sulla via pubblica. Il 29 agosto 2018 LE Segui, moglie della persona offesa, ha presentato una denuncia di furto, priva dei requisiti (formali e sostanziali) di una querela. Il 24 ottobre 2018 l'imputato è stato trovato alla guida del motoveicolo sottratto a LE OL e denunciato per ricettazione. Quello stesso giorno il bene è stato restituito al proprietario. Il 30 dicembre 2022 è entrato in vigore il d. lgs. n. 150 del 2022 che ha reso il furto oggetto del processo procedibile a querela, fissando termine fino al 30 marzo 2023 per la presentazione della stessa. 4 Il termine è decorso senza che la querela venisse presentata. Il Pubblico ministero ha esercitato l'azione penale per il fatto storico in rassegna, qualificandolo come ricettazione, con decreto di citazione a giudizio del 7 settembre 2023, quindi in un momento in cui si era già prodotta la causa di improcedibilità dell’azione penale per il reato di furto. La persona offesa si è costituita parte civile all'udienza predibattimentale del 14 marzo 2024, quando era da tempo decorso il termine previsto dalla legge per la presentazione della querela. All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale ha qualificato la condotta come furto aggravato dal fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede;
tale decisione non ha valore “costitutivo” con efficacia ex nunc, ma attribuisce a quell’accadimento storico la sua corretta definizione giuridica. Pertanto, al fine di verificare la tempestività della querela rispetto alla punibilità di quel fatto, occorre avere riguardo non alla data della decisione di primo grado (a quel tempo le persone offese era già costituite parte civile), ma alla data fissata dalla legge per la presentazione della querela, vale a dire al 30 marzo 2023. La costituzione di parte civile è intervenuta, invece, soltanto il 12 marzo 2024. Ne consegue che l’istanza punitiva, formalizzata solo con la costituzione di parte civile, è intempestiva. 4.2. La conclusione risulta confermata anche esaminando il caso da un diverso angolo prospettico. Il diritto di querela concerne un determinato fatto storico quale enunciato nella sua essenzialità, indipendentemente dalla qualificazione giuridica, poiché spetta al giudice, poi, il compito di ricondurre a una fattispecie penale la condotta lamentata (arg. da Sez. 5, n. 39383 del 20/11/2025, [...], Rv. 289091 - 01). Nella specie, le persone offese hanno denunciato una determinata condotta (la sottrazione del motoveicolo di loro proprietà), senza chiedere che il responsabile fosse punito. Non hanno formulato istanza punitiva neppure entro il 30 marzo 2023, vale a dire nel termine loro assegnato dall’art. 85 d. lgs. n. 150 del 2022, a fronte del mutato regime di procedibilità. Il Tribunale ha qualificato come furto il fatto in origine contestato come ricettazione;
rispetto a quel fatto non risulta presentata tempestiva querela. 4.3. Va pertanto ribadito il principio per cui l'azione penale è improcedibile quando la costituzione di parte civile sia intervenuta oltre il termine per il valido esercizio del diritto di querela, nel caso in cui l'atto di denuncia difetti dell'istanza di punizione (in senso analogo si veda Sez. 4, n. 36127 del 25/06/2024, [...], Rv. 286954 - 01). 5 5. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale è improcedibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 24/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LI MA RO EL OM