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Articolo 28 della Legge 5 gennaio 1994, n. 25
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Legge 5 gennaio 1994, n. 25
Articolo 28 della Legge 5 gennaio 1994, n. 25
Versione
17 aprile 1994
Art. 28. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 17 aprile 1994
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