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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente e Relatore
BANINI TIZIANO, Giudice
BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monteriggioni - Via Cassia Nord N. 150 53036 Monteriggioni SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 102 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente 1 SRL (cf. P.IVA_1), con sede in Indirizzo_1, Indirizzo_1, in persona del rappresentante Nominativo_1 (cf. CF_1 ), rappresentata e difesa da Difensore_1 , Dottore Commercialista, (cf.CF_Difensore_1), ed elettivamente domiciliato presso la "società 1 Srl società 1" in Indirizzo_1, Indirizzo_1, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento in rettifica per l' I.M.U. anno 2019, n. 102 del 16/04/2025, emesso da Comune di Monteriggioni e notificato a mezzo PEC in data 23/04/2025, con cui si richiedeva il versamento di maggiore imposta per €5.209,15, sanzioni per
€1.562,75, oltre ad accessori e così per complessivi €7.276,00.
Parte ricorrente così esponeva in fatto: “Detta somma è attribuibile all'imposta IMU afferente il valore di due lotti edificabili: a) lotto relativo al fg 54, particella 466, sub 23 valutato in euro 6.000,00. Trattandosi di un'area già lottizzata e per la quale esiste un immobile in corso di costruzione si presta acquiescenza ritenendo corretta la valutazione in euro 26 al mq. A cui corrisponde una imposta non versata di euro 33,11 b) lotto relativo all'area individuata al fg 55 mappali 39, 40 e 130 della superficie complessiva di mq 12.090. a cui corrisponde un'imposta non versata di euro 5.176,04. Tale area, come si legge nelle motivazioni dell'accertamento, risulta “classificata dal Regolamento Urbanistico come zona territoriale ME5 il cui valore è stato calcolato con riferimento alla delibera comunale allegata. Per l'anno 2015 il valore deliberato risulta, come già per l'anno 2013, ridotto rispetto a quello delle annualità precedenti per tenere conto del rallentamento del mercato immobiliare, ed è pari ad a 1.339.800 €. Dall'anno 2018 secondo la delibera della giunta comunale il valore”
Parte ricorrente indicava il seguente motivo di impugnazione:”-Errata e falsa applicazione dell'articolo art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019”.
Parte ricorrente così concludeva:” In via Principale che il presente ricorso venga accolto e che l'Ill.ma Corte di Giustiza Tributaria adita dichiari l'accertamento illegittimo, nullo o infondato;
In via subordinata che venga riconosciuto congruo il valore di Euro 218.000 (duecentodiciottomila) come sopra individuato con ogni consequenziale pronuncia, con la vittoria di spese ed onorari.”
Si costituiva in giudizio il Comune di Monteriggioni, depositando le controdeduzioni, in cui dava atto che
“ alla luce degli incontri intercorsi si è addivenuti alla conciliazione giudiziale della controversia. Che pertanto, a seguito della procedura intercorsa, il contenzioso è da ritenersi concluso”.
L'Agenzia così concludeva:” ...venga dichiarata la cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle reciproche spese sostenute dalle parti, come da verbale di conciliazione e da istanza congiunta allegati”.
All'udienza del 12.01.26, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti ed in particolare il verbale di conciliazione giudiziale del 29/10/2025 e l'stanza congiuntain pari data di cessata materia del contendere, con reciproca compensazione delle spese, non può altro che procedere all'estinzione del giudizio ex art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente e Relatore
BANINI TIZIANO, Giudice
BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monteriggioni - Via Cassia Nord N. 150 53036 Monteriggioni SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 102 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente 1 SRL (cf. P.IVA_1), con sede in Indirizzo_1, Indirizzo_1, in persona del rappresentante Nominativo_1 (cf. CF_1 ), rappresentata e difesa da Difensore_1 , Dottore Commercialista, (cf.CF_Difensore_1), ed elettivamente domiciliato presso la "società 1 Srl società 1" in Indirizzo_1, Indirizzo_1, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento in rettifica per l' I.M.U. anno 2019, n. 102 del 16/04/2025, emesso da Comune di Monteriggioni e notificato a mezzo PEC in data 23/04/2025, con cui si richiedeva il versamento di maggiore imposta per €5.209,15, sanzioni per
€1.562,75, oltre ad accessori e così per complessivi €7.276,00.
Parte ricorrente così esponeva in fatto: “Detta somma è attribuibile all'imposta IMU afferente il valore di due lotti edificabili: a) lotto relativo al fg 54, particella 466, sub 23 valutato in euro 6.000,00. Trattandosi di un'area già lottizzata e per la quale esiste un immobile in corso di costruzione si presta acquiescenza ritenendo corretta la valutazione in euro 26 al mq. A cui corrisponde una imposta non versata di euro 33,11 b) lotto relativo all'area individuata al fg 55 mappali 39, 40 e 130 della superficie complessiva di mq 12.090. a cui corrisponde un'imposta non versata di euro 5.176,04. Tale area, come si legge nelle motivazioni dell'accertamento, risulta “classificata dal Regolamento Urbanistico come zona territoriale ME5 il cui valore è stato calcolato con riferimento alla delibera comunale allegata. Per l'anno 2015 il valore deliberato risulta, come già per l'anno 2013, ridotto rispetto a quello delle annualità precedenti per tenere conto del rallentamento del mercato immobiliare, ed è pari ad a 1.339.800 €. Dall'anno 2018 secondo la delibera della giunta comunale il valore”
Parte ricorrente indicava il seguente motivo di impugnazione:”-Errata e falsa applicazione dell'articolo art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019”.
Parte ricorrente così concludeva:” In via Principale che il presente ricorso venga accolto e che l'Ill.ma Corte di Giustiza Tributaria adita dichiari l'accertamento illegittimo, nullo o infondato;
In via subordinata che venga riconosciuto congruo il valore di Euro 218.000 (duecentodiciottomila) come sopra individuato con ogni consequenziale pronuncia, con la vittoria di spese ed onorari.”
Si costituiva in giudizio il Comune di Monteriggioni, depositando le controdeduzioni, in cui dava atto che
“ alla luce degli incontri intercorsi si è addivenuti alla conciliazione giudiziale della controversia. Che pertanto, a seguito della procedura intercorsa, il contenzioso è da ritenersi concluso”.
L'Agenzia così concludeva:” ...venga dichiarata la cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle reciproche spese sostenute dalle parti, come da verbale di conciliazione e da istanza congiunta allegati”.
All'udienza del 12.01.26, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti ed in particolare il verbale di conciliazione giudiziale del 29/10/2025 e l'stanza congiuntain pari data di cessata materia del contendere, con reciproca compensazione delle spese, non può altro che procedere all'estinzione del giudizio ex art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate