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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 02/02/2026, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1564/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PASSANTE MARCO, Relatore
MIRANDA TOMMASO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10706/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250027218456000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1555/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di annullare la cartella di pagamento, con vittoria di spese diritti ed onorari del procedimento con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio. L'Agenzia delle Entrate SI non risulta costituita in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in data 9/5/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
SI e dell'Agenzia delle Entrate D.P. 2 di Napoli, impugnando la cartella di pagamento notificata il
12/3/2025, relativa a sanzioni e interessi per tardivo versamento IVA anno 2021, per un importo complessivo di € 5.747,58, per ruoli emessi a seguito di controllo automatizzato ex art.54 bis DPR 633/1972 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli - Ufficio Territoriale di Napoli 2.
Il 6/6/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo l'errata imputazione dei versamenti effettuati a titolo di ravvedimento operoso, la violazione del principio di buona fede e collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria, la prescrizione del credito e l'indeterminatezza dei parametri di calcolo.
In data 5/8/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli, eccependo il tardivo pagamento e, di fatto, non riconoscendo il ravvedimento operoso. Insisteva anche sulla correttezza del calcolo delle sanzioni.
Il 7/1/2026 il ricorrente depositava per tempo proprie memorie illustrative, con cui contestava la disapplicazione del ravvedimento effettuato, avendo l'Ufficio applicato le sanzioni intere senza tener conto che i pagamenti erano stati fatti prima dell'avvio di attività di accertamento o controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame dei documenti e dalla lettura degli atti del giudizio emerge che la ricorrente ha effettuato, in modo rateale (5 rate), il versamento del saldo IVA annuale 2021, dovuto per €.22.657. Ha inteso avvalersi dell'istituto del “ravvedimento” ex art.13 D.Lgs. 472/1997, poiché i pagamenti erano tardivi, ma ciò non lo si evince dai codici tributo utilizzati, bensì dall'entità dei rispettivi pagamenti. I versamenti erano sufficienti a coprire sanzioni ridotte ed interessi da ravvedimento, risultando addirittura superiori al dovuto.
La scadenza del pagamento in unica soluzione era il 16/3/2022, ma la ricorrente scelse il pagamento rateale mensile, previsto dalle stesse istruzioni ministeriali alla Dichiarazione annuale IVA 2022 (periodo imposta 2021), in cui si legge che “…il soggetto IVA può: – versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima…”.
Volendo ricostruire i fatti, le scadenze naturali scelte dalla contribuente erano: 16/3/2022, 18/4/2022,
16/5/2022, 16/6/2022 e 18/7/2022. Per ognuna delle 5 rate mensili di euro 4.531,40 (22.657 : 5), andavano corrisposti interessi da dilazione di 0,33% per ciascun mese e quindi: 18/4/2022 €.14,95 (+0,33%), 16/5/2022
€.29,91 (+0,66), 16/6/2022 €.44,86 (+0,99) e 18/7/2022 €.59,81 (+1,32%), utilizzando il codice tributo 1668. I versamenti furono effettuati con ritardo: 20/9/2022 (ritardo 188 gg.), 17/10/2022 (ritardo 182 gg.), 16/11/2022
(ritardo 184 gg.), 16/12/2022 (ritardo 183 gg.) e 16/1/2023 (ritardo 182 gg.).
La sanzione ordinaria per il tardivo pagamento era del 30% dell'imposta e per ciascuna rata di euro 4.531,40 sarebbe stata di euro 1.359,42 (4.531,40 x 30%).
Ai fini della regolarizzazione con ravvedimento, i ritardi dei pagamenti di ciascuna rata rientravano nella previsione dell'art.13 c.1 lettera b), che prevedeva la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo per pagamenti effettuati entro il termine “per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione “, ossia entro il 2/5/2023.
La sanzione ridotta ad un ottavo era pari a euro 169,93 (1.359,42 : 8) per ciascuna rata ed il relativo codice tributo da utilizzare nel modello di versamento F24 era 8904.
Gli interessi da ravvedimento (calcolabili con qualsiasi software, disponibile anche gratuitamente sul web) ammontavano a: €.29,33 per il pagamento del 20/9/2022, €.28,55 per il pagamento del 17/10/2022, €.28,55 per il pagamento del 16/11/2022, €.28,55 per il pagamento del 16/12/2022 e €.36,00 per il pagamento del
16/1/2023.
In conclusione, ognuna delle 5 rate doveva essere costituita così:
- 20/9/2022 €.4.730,66 (IVA cod.6099 €.4.531,40 + sanz.ravvedimento cod.8904 €.169,93 + interessi ravvedim. cod.1991 €.29,33);
- 17/10/2022 €.4.744,83 (IVA cod.6099 €.4.531,40 + inter.dilazione cod.1668 €.14,95 + sanz. ravvedimento cod.8904 €.169,93 + interessi ravvedim. cod.1991 €.28,55);
- 16/11/2022 €.4.759,79 (IVA cod.6099 €.4.531,40 + inter.dilazione cod.1668 €.29,91 + sanz. ravvedimento cod.8904 €.169,93 + interessi ravvedim. cod.1991 €.28,55);
- 16/12/2022 €.4.774,74 (IVA cod.6099 €.4.531,40 + inter.dilazione cod.1668 €.44,86 + sanz. ravvedimento cod.8904 €.169,93 + interessi ravvedim. cod.1991 €.28,55);
- 16/1/2023 €.4.759,79 (IVA cod.6099 €.4.531,40 + inter.dilazione cod.1668 €.59,81 + sanz.ravvedimento cod.8904 €.169,93 + interessi ravvedim. cod.1991 €.36,00).
Risultano sufficienti i pagamenti effettuati e dal raffronto tra dovuto e pagato emerge quanto segue:
- 20/9/2022 dovuto €.4.730,66 e versato €.4.732,96 (pagati €.2,30 in più);
- 17/10/2022 dovuto €.4.744,83 e versato €.4.766,70 (pagati €.21,87 in più);
- 16/11/2022 dovuto €.4.759,79 e versato €.4.800,44 (pagati €.40,65 in più);
- 16/12/2022 dovuto €.4.774,74 e versato €.4.848,05 (pagati €.73,31 in più);
- 16/1/2023 dovuto €.4.759,79 e versato €.4.867,92 (pagati €.70,78 in più).
Risulta, pertanto, che la ricorrente aveva versato addirittura €.208,91 in più rispetto al dovuto ed i pagamenti furono effettuati molto prima che “…la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento…”, come da previsione dell'art.13
c.1 D.Lgs.472/1997. Trattasi semmai di violazione formale perché la contribuente effettuando i pagamenti ha soltanto utilizzato codici tributo differenti rispetto a quelli previsti.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n.22692/2013) “Il contribuente, anche in sede contenziosa, ben può emendare errori materiali e solo formali, in tal modo evitando la realizzazione di un prelievo fiscale indebito e più gravoso di quello previsto dalla legge, in contrasto con i principi costituzionali della capacità contributiva e della correttezza dell'azione amministrativa, che avrebbero dovuto indurre l'Ufficio a prendere atto dell'errore e annullare l'atto impugnato”. Ed ancora (sentenza n.28938/2020) ha chiarito che “Il discrimen, come detto, una volta esclusa la natura sostanziale della violazione, è costituito dal pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da valutarsi concretamente….Sicché…la valutazione concreta circa la natura
"formale" o "meramente formale" della violazione deve essere condotta alla stregua dell'idoneità ex ante (e non ex post) della condotta a recare il detto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo”.
Ben può applicarsi alla fattispecie l'art.10 c.3 della L.212/2000 secondo cui “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione….si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta…” ed in effetti il tributo fu pagato anche oltre il dovuto, in coerenza con il comma 1: “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.
Applicabile al giudizio in corso anche l'art.6 c.5 bis del D.Lgs.472/1997 (cause di non punibilità), poichè non c'è debito d'imposta: “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”.
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese tra le parti a causa della complessità della vicenda e della sua stratificazione nel tempo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PASSANTE MARCO, Relatore
MIRANDA TOMMASO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10706/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250027218456000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1555/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di annullare la cartella di pagamento, con vittoria di spese diritti ed onorari del procedimento con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio. L'Agenzia delle Entrate SI non risulta costituita in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in data 9/5/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
SI e dell'Agenzia delle Entrate D.P. 2 di Napoli, impugnando la cartella di pagamento notificata il
12/3/2025, relativa a sanzioni e interessi per tardivo versamento IVA anno 2021, per un importo complessivo di € 5.747,58, per ruoli emessi a seguito di controllo automatizzato ex art.54 bis DPR 633/1972 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli - Ufficio Territoriale di Napoli 2.
Il 6/6/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo l'errata imputazione dei versamenti effettuati a titolo di ravvedimento operoso, la violazione del principio di buona fede e collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria, la prescrizione del credito e l'indeterminatezza dei parametri di calcolo.
In data 5/8/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli, eccependo il tardivo pagamento e, di fatto, non riconoscendo il ravvedimento operoso. Insisteva anche sulla correttezza del calcolo delle sanzioni.
Il 7/1/2026 il ricorrente depositava per tempo proprie memorie illustrative, con cui contestava la disapplicazione del ravvedimento effettuato, avendo l'Ufficio applicato le sanzioni intere senza tener conto che i pagamenti erano stati fatti prima dell'avvio di attività di accertamento o controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame dei documenti e dalla lettura degli atti del giudizio emerge che la ricorrente ha effettuato, in modo rateale (5 rate), il versamento del saldo IVA annuale 2021, dovuto per €.22.657. Ha inteso avvalersi dell'istituto del “ravvedimento” ex art.13 D.Lgs. 472/1997, poiché i pagamenti erano tardivi, ma ciò non lo si evince dai codici tributo utilizzati, bensì dall'entità dei rispettivi pagamenti. I versamenti erano sufficienti a coprire sanzioni ridotte ed interessi da ravvedimento, risultando addirittura superiori al dovuto.
La scadenza del pagamento in unica soluzione era il 16/3/2022, ma la ricorrente scelse il pagamento rateale mensile, previsto dalle stesse istruzioni ministeriali alla Dichiarazione annuale IVA 2022 (periodo imposta 2021), in cui si legge che “…il soggetto IVA può: – versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima…”.
Volendo ricostruire i fatti, le scadenze naturali scelte dalla contribuente erano: 16/3/2022, 18/4/2022,
16/5/2022, 16/6/2022 e 18/7/2022. Per ognuna delle 5 rate mensili di euro 4.531,40 (22.657 : 5), andavano corrisposti interessi da dilazione di 0,33% per ciascun mese e quindi: 18/4/2022 €.14,95 (+0,33%), 16/5/2022
€.29,91 (+0,66), 16/6/2022 €.44,86 (+0,99) e 18/7/2022 €.59,81 (+1,32%), utilizzando il codice tributo 1668. I versamenti furono effettuati con ritardo: 20/9/2022 (ritardo 188 gg.), 17/10/2022 (ritardo 182 gg.), 16/11/2022
(ritardo 184 gg.), 16/12/2022 (ritardo 183 gg.) e 16/1/2023 (ritardo 182 gg.).
La sanzione ordinaria per il tardivo pagamento era del 30% dell'imposta e per ciascuna rata di euro 4.531,40 sarebbe stata di euro 1.359,42 (4.531,40 x 30%).
Ai fini della regolarizzazione con ravvedimento, i ritardi dei pagamenti di ciascuna rata rientravano nella previsione dell'art.13 c.1 lettera b), che prevedeva la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo per pagamenti effettuati entro il termine “per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione “, ossia entro il 2/5/2023.
La sanzione ridotta ad un ottavo era pari a euro 169,93 (1.359,42 : 8) per ciascuna rata ed il relativo codice tributo da utilizzare nel modello di versamento F24 era 8904.
Gli interessi da ravvedimento (calcolabili con qualsiasi software, disponibile anche gratuitamente sul web) ammontavano a: €.29,33 per il pagamento del 20/9/2022, €.28,55 per il pagamento del 17/10/2022, €.28,55 per il pagamento del 16/11/2022, €.28,55 per il pagamento del 16/12/2022 e €.36,00 per il pagamento del
16/1/2023.
In conclusione, ognuna delle 5 rate doveva essere costituita così:
- 20/9/2022 €.4.730,66 (IVA cod.6099 €.4.531,40 + sanz.ravvedimento cod.8904 €.169,93 + interessi ravvedim. cod.1991 €.29,33);
- 17/10/2022 €.4.744,83 (IVA cod.6099 €.4.531,40 + inter.dilazione cod.1668 €.14,95 + sanz. ravvedimento cod.8904 €.169,93 + interessi ravvedim. cod.1991 €.28,55);
- 16/11/2022 €.4.759,79 (IVA cod.6099 €.4.531,40 + inter.dilazione cod.1668 €.29,91 + sanz. ravvedimento cod.8904 €.169,93 + interessi ravvedim. cod.1991 €.28,55);
- 16/12/2022 €.4.774,74 (IVA cod.6099 €.4.531,40 + inter.dilazione cod.1668 €.44,86 + sanz. ravvedimento cod.8904 €.169,93 + interessi ravvedim. cod.1991 €.28,55);
- 16/1/2023 €.4.759,79 (IVA cod.6099 €.4.531,40 + inter.dilazione cod.1668 €.59,81 + sanz.ravvedimento cod.8904 €.169,93 + interessi ravvedim. cod.1991 €.36,00).
Risultano sufficienti i pagamenti effettuati e dal raffronto tra dovuto e pagato emerge quanto segue:
- 20/9/2022 dovuto €.4.730,66 e versato €.4.732,96 (pagati €.2,30 in più);
- 17/10/2022 dovuto €.4.744,83 e versato €.4.766,70 (pagati €.21,87 in più);
- 16/11/2022 dovuto €.4.759,79 e versato €.4.800,44 (pagati €.40,65 in più);
- 16/12/2022 dovuto €.4.774,74 e versato €.4.848,05 (pagati €.73,31 in più);
- 16/1/2023 dovuto €.4.759,79 e versato €.4.867,92 (pagati €.70,78 in più).
Risulta, pertanto, che la ricorrente aveva versato addirittura €.208,91 in più rispetto al dovuto ed i pagamenti furono effettuati molto prima che “…la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento…”, come da previsione dell'art.13
c.1 D.Lgs.472/1997. Trattasi semmai di violazione formale perché la contribuente effettuando i pagamenti ha soltanto utilizzato codici tributo differenti rispetto a quelli previsti.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n.22692/2013) “Il contribuente, anche in sede contenziosa, ben può emendare errori materiali e solo formali, in tal modo evitando la realizzazione di un prelievo fiscale indebito e più gravoso di quello previsto dalla legge, in contrasto con i principi costituzionali della capacità contributiva e della correttezza dell'azione amministrativa, che avrebbero dovuto indurre l'Ufficio a prendere atto dell'errore e annullare l'atto impugnato”. Ed ancora (sentenza n.28938/2020) ha chiarito che “Il discrimen, come detto, una volta esclusa la natura sostanziale della violazione, è costituito dal pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da valutarsi concretamente….Sicché…la valutazione concreta circa la natura
"formale" o "meramente formale" della violazione deve essere condotta alla stregua dell'idoneità ex ante (e non ex post) della condotta a recare il detto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo”.
Ben può applicarsi alla fattispecie l'art.10 c.3 della L.212/2000 secondo cui “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione….si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta…” ed in effetti il tributo fu pagato anche oltre il dovuto, in coerenza con il comma 1: “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.
Applicabile al giudizio in corso anche l'art.6 c.5 bis del D.Lgs.472/1997 (cause di non punibilità), poichè non c'è debito d'imposta: “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”.
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese tra le parti a causa della complessità della vicenda e della sua stratificazione nel tempo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.