Ordinanza 18 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 18/04/2019, n. 17016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17016 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2019 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CE LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/11/2017 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/11/2017, la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia emessa il 14/10/2015 dal Tribunale di Teramo, con la quale SA CE era stato dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 811 cpv. cod. pen., 5, 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di merito non avrebbe valutato che il CE sarebbe stato un mero prestanome di altri, una "testa di legno"; sotto altro profilo, poi, il delitto di cui all'art. 10 citato non sarebbe ravvisabile, atteso che la documentazione acquisita avrebbe comunque consentito di ricostruire redditi o volume di affari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argonnentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato si evidenziano come inammissibili;
ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.
4. La doglianza, inoltre, oblitera che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica;
come tale, quindi, non censurabile. In particolare, la sentenza ha sottolineato l'assoluta mancanza di prova quanto alla tesi difensiva che vorrebbe il ricorrente quale mera "testa di legno"; dato mai introdotto in dibattimento e, peraltro, ex se insufficiente ad escludere la penale responsabilità dell'amministratore di diritto, la cui veste formale impone comunque un dovere di diligenza e controllo, che - se non onorato - ben si può tradurre in dolo eventuale in presenza di reati (eventualmente) commessi da altri.
5. Con riguardo, poi, alla ricostruzione del volume d'affari della società, comunque resa possibile da documentazione (non consegnata dal ricorrente) acquisita in atti (banca dati CLIFO, riscontri con le ditte che avevano avuto rapporti con la Euro Builders), osserva la Corte che la questione non ha formato oggetto di appello, sì da non poter esser introdotta per la prima volta in questa sede. Questione, in ogni caso, palesemente infondata, alla luce del costante e condiviso indirizzo in forza del quale, ai fini della configurabilità del reato de quo, non è necessario che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa, che sussiste anche se a tale ricostruzione si possa pervenire aliunde (Sez. 3, n. 20748 del 16/3/2016, Capobianco, Rv. 267028; Sez. n. 3, n. 36624 del 18/07/2012, PM in proc. Pratesi, Rv. 253365; Sez. n. 3, n. 39711 del 04/06/2009, Acerbis, Rv. 244619).
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2019 .11 sigliere,èstensore jirsidente