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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 220/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PELUSO ROBERTO, Presidente e Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice PRISCO EMILIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14600/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate - Riscossione - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250084930115000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019-2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21851/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il giorno 4 giugno 2025 per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativamente alle annualità 2019-2020; rileva, tra l'altro, la prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce Agenzia delle Entrate Riscossione ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. Non si costituisce la Regione Campania. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata e va pertanto accolta.
Agenzia delle Entrate Riscossione costituendosi ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per aver agito su ruolo formato dall'ente impositore Regione Campania che, nonostante la rituale notifica del ricorso a mezzo PEC del giorno 23 luglio 2025, non si è costituita e non ha dimostrato di aver notificato l'avviso di accertamento prodromico ed interruttivo della prescrizione in data 13 dicembre 2022 come si evince dalla cartella impugnata. Ne segue che la prescrizione triennale si è realizzata. Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato è regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato, non altrettanto dicasi per gli atti prodromici;
pertanto, il presente ricorso deve essere accolto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese si compensano nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione che ha agito in base al ruolo formato dall'ente impositore e seguono la soccombenza per l'ente impositore e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Napoli in data 10 dicembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PELUSO ROBERTO, Presidente e Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice PRISCO EMILIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14600/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate - Riscossione - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250084930115000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019-2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21851/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il giorno 4 giugno 2025 per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativamente alle annualità 2019-2020; rileva, tra l'altro, la prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce Agenzia delle Entrate Riscossione ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. Non si costituisce la Regione Campania. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata e va pertanto accolta.
Agenzia delle Entrate Riscossione costituendosi ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per aver agito su ruolo formato dall'ente impositore Regione Campania che, nonostante la rituale notifica del ricorso a mezzo PEC del giorno 23 luglio 2025, non si è costituita e non ha dimostrato di aver notificato l'avviso di accertamento prodromico ed interruttivo della prescrizione in data 13 dicembre 2022 come si evince dalla cartella impugnata. Ne segue che la prescrizione triennale si è realizzata. Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato è regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato, non altrettanto dicasi per gli atti prodromici;
pertanto, il presente ricorso deve essere accolto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese si compensano nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione che ha agito in base al ruolo formato dall'ente impositore e seguono la soccombenza per l'ente impositore e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Napoli in data 10 dicembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Roberto Peluso