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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2900 del RG. 2015 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni da sinistro stradale), promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale erede del Parte_1 C.F._1
defunto nonché in qualità di esercente la responsabilità genitoriale Persona_1
dei figli , e rappresentato, difeso e CP_1 CP_2 Persona_1
domiciliato dall'Avv. Livio Calabrò, e nel cui studio in Cosenza alla Via Sabotino n. 54,
elettivamente domicilia;
attore
nonché
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._2 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Calabrò e nel cui C.F._3
studio in Cosenza alla Via Sabotino, n. 39, elettivamente domiciliano;
intervenuti
e
(C.F.: ), CP_3 C.F._4 Controparte_4
(C.F.: , (C.F.: ) C.F._5 CP_5 C.F._6
rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Romano e nel cui studio in Cosenza alla Via G.V.
Gravina, n. 6, elettivamente domiciliano;
intervenuti
RG 2900/2014 e
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_6 C.F._7
Giuseppe Filippo e Valentina Quattrocolo e nel cui studio in Bologna alla Via Belvedere,
n. 10, elettivamente domicilia;
intervenuta
contro
(C.F.: , in persona del suo Controparte_7 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo e presso lo studio dell'avv. Amalia
Bloise in Castrovillari alla Via degli Osci, n. 5, elettivamente domicilia;
convenuto
nonchè
residente a [...] e Controparte_8
domiciliato ex lege presso corrente in Milano al Corso Controparte_7
Sempione, n. 39;
convenuto contumace
e
in persona del suo l.r.p.t., Controparte_9
Thurgauerstrasse 8 RI (Svizzera) domiciliata ex lege presso Controparte_7
corrente in Milano Corso Sempione, n. 39;
[...]
convenuto contumace
e
corrente in Linthstrasse 42 Tuggen Svizzera e domiciliata ex lege CP_10
presso corrente in Milano al Corso Sempione, n. 39; Controparte_7
convenuto contumace
RG 2900/2014 Conclusioni: Come in atti.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'odierno attore nella sua qualità spiegata,
evocava in giudizio i convenuti indicati in epigrafe, per ottenere il risarcimento dei danni,
patrimoniali e non patrimoniali (iure proprio e iure hereditatis), patiti in conseguenza della morte del congiunto , avvenuta a seguito di sinistro stradale del 24.07.2013 Persona_1
per tutti i motivi indicati nel proprio atto costitutivo che qui si intende integralmente riportato. Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 08.04.2015 intervenivano volontariamente Parte_1 Parte_2
, e i quali, per
[...] CP_3 CP_5 Controparte_4 CP_6
tutti i motivi esposti nel proprio atto costitutivo che qui si intende integralmente riportato,
aderivano alla domanda dell'attore chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito a seguito della perdita parentale, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituitisi.
RG 2900/2014 Con comparsa di costituzione e riposta depositata telematicamente in data 12.03.2015 si costituiva l il quale contestava in fatto ed in diritto la Controparte_7
domanda attorea di cui chiedeva l'integrale rigetto, per tutti i motivi esposti nel proprio atto di costituzione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Seppur regolarmente evocati in giudizio nessuno si costituiva per , Controparte_8
e di cui ne andrà dichiarata la contumacia. CP_10 Controparte_9
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, prova testi ed espletamento
CTU.
All'udienza del 19 giugno 2024, il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
Si da atto che la scrivente è intervenuta ella fase decisoria.
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Pacifico è il fatto storico del sinistro con esito mortale occorso in data 24.07.2013 alle ore
15.30 circa in località Torre Maria del Comune di Corigliano Calabro con il coinvolgimento del veicolo BMW X6 tg.ta SZ7710 e le conseguenti lesioni gravissime patite dal – conducente del motoveicolo Aprilia Scarabeo tg BT82396 – Persona_1
trasportato in elisoccorso presso il Nosocomio di Cosenza e poi trasferito in vari nosocomi e deceduto dopo circa due mesi dall'evento.
La verificazione del sinistro va infatti ricondotta in via esclusiva alla condotta di guida tenuta nell'occasione dal e dalle sue condizioni fisiche per come accertate Persona_1
documentalmente ed in CTU.
RG 2900/2014 A siffatta conclusone inducono, oltre che il rapporto di incidente stradale – nel quale la dinamica dell'incidente viene ricostruita e si legge: “…..alla guida di quest'ultimo veicolo
si trovava il il quale solo a bordo in fase di sorpasso e in stato di Persona_1
alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di bevande alcoliche non era in grado di
compiere tutte le manovre richieste dalla circolazione e l'arresto del veicolo entro gli
spazi liberamente osservati, pertanto con la parte anteriore collideva contro il lato sinistro
dell'autovettura condotta dal ”. Parte_3
Dal predetto verbale si deduce che lungo la strada luogo del sinistro - SS 106 altezza della progressiva chilometrica 13 + 770 territorio del comune di Corigliano Calabro - esiste segnaletica di limite di velocità 70Km/h e divieto di sorpasso – e, pertanto, la stessa è
costituita da due corsie di marcia separate da una striscia continua (divieto di sorpasso).
I numerosi elementi valorizzati, tra cui gli esiti delle testimonianze raccolte (cfr teste escusso all'udienza del 21.11.2016, teste oculare, il quale ha riferito: Testimone_1
“….ho assistito personalmente…..stavo effettuando una riparazione ad
un'imbarcazione…..guardavo lo scooterone che scendeva in direzione da Rossano verso
Corigliano, il quale stava sorpassando la BMW x 6, allorquando questa svoltava a
sinistra, impattando la moto……la BMW ha attraversato la corsia …..ed ha terminato la
sua corsa davanti l'ingresso dell'officina….”), unitamente agli accertamenti compiuti dal
CTU dott. S. la cui relazione è adeguatamente motivata e fondata su un'analisi Per_2
approfondita ed immune da vizi logici, e pertanto questo giudicante ritiene di potervi aderire integralmente, in detta sede nominato, consentono, altresì, di affermare che “…la
causa di morte non ha relazione con il danno biologico subito in occasione dell'incidente
stradale del 24.07.2013…” e ciò conduce ad attribuire con ragionevole attendibilità al solo la causazione del sinistro, per avere egli sorpassato la BMW in territorio Persona_1
RG 2900/2014 con divieto di sorpasso e per essersi messo alla guida del proprio motociclo in stato di alterazione psicofisica dovuta a bevande alcoliche.
Ritiene, in conclusione, questo Tribunale che, se il de cuius, non si fosse messo alla guida del proprio motociclo in stato di alterazione (cfr verbale redatto dalla Polizia Stradale di
Cosenza – allegato in atti - da cui si evince che il tasso alcolemico del al momento Per_1
del sinistro era di ben 2,11 a fronte del limite di 0,50 previsto dalla legge) e non avesse proceduto al sorpasso della BMW in zona sottoposta a divieto, l'evento sinistroso non si sarebbe verificato.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile complessità media –
Fase studio euro 1.064; fase introduttiva euro 708, fase istruttoria euro 1.869, fase decisionale euro 1.790). Spese di CTU a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita – previa dichiarazione di contumacia di , e Controparte_8 CP_10 Controparte_9
così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea.
2. Condanna nella sua qualità spiegata, nonché , , Parte_1 Parte_2 CP_3
, in solido tra loro, a rifondere, in CP_6 Controparte_4 CP_5
favore della convenuta , in persona del suo l.r.p.t., le spese di Controparte_7
lite del presente giudizio, che liquida in € 5.430 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e se dovuti.
RG 2900/2014 3. Spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di nella sua qualità Parte_1
spiegata, nonché , , , Parte_2 CP_3 CP_6 Controparte_4
in solido tra loro. CP_5
Così deciso in Castrovillari, il 09 gennaio 2025
Il GOP
dott.ssa Vanessa Avolio
RG 2900/2014
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2900 del RG. 2015 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni da sinistro stradale), promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale erede del Parte_1 C.F._1
defunto nonché in qualità di esercente la responsabilità genitoriale Persona_1
dei figli , e rappresentato, difeso e CP_1 CP_2 Persona_1
domiciliato dall'Avv. Livio Calabrò, e nel cui studio in Cosenza alla Via Sabotino n. 54,
elettivamente domicilia;
attore
nonché
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._2 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Calabrò e nel cui C.F._3
studio in Cosenza alla Via Sabotino, n. 39, elettivamente domiciliano;
intervenuti
e
(C.F.: ), CP_3 C.F._4 Controparte_4
(C.F.: , (C.F.: ) C.F._5 CP_5 C.F._6
rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Romano e nel cui studio in Cosenza alla Via G.V.
Gravina, n. 6, elettivamente domiciliano;
intervenuti
RG 2900/2014 e
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_6 C.F._7
Giuseppe Filippo e Valentina Quattrocolo e nel cui studio in Bologna alla Via Belvedere,
n. 10, elettivamente domicilia;
intervenuta
contro
(C.F.: , in persona del suo Controparte_7 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo e presso lo studio dell'avv. Amalia
Bloise in Castrovillari alla Via degli Osci, n. 5, elettivamente domicilia;
convenuto
nonchè
residente a [...] e Controparte_8
domiciliato ex lege presso corrente in Milano al Corso Controparte_7
Sempione, n. 39;
convenuto contumace
e
in persona del suo l.r.p.t., Controparte_9
Thurgauerstrasse 8 RI (Svizzera) domiciliata ex lege presso Controparte_7
corrente in Milano Corso Sempione, n. 39;
[...]
convenuto contumace
e
corrente in Linthstrasse 42 Tuggen Svizzera e domiciliata ex lege CP_10
presso corrente in Milano al Corso Sempione, n. 39; Controparte_7
convenuto contumace
RG 2900/2014 Conclusioni: Come in atti.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'odierno attore nella sua qualità spiegata,
evocava in giudizio i convenuti indicati in epigrafe, per ottenere il risarcimento dei danni,
patrimoniali e non patrimoniali (iure proprio e iure hereditatis), patiti in conseguenza della morte del congiunto , avvenuta a seguito di sinistro stradale del 24.07.2013 Persona_1
per tutti i motivi indicati nel proprio atto costitutivo che qui si intende integralmente riportato. Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 08.04.2015 intervenivano volontariamente Parte_1 Parte_2
, e i quali, per
[...] CP_3 CP_5 Controparte_4 CP_6
tutti i motivi esposti nel proprio atto costitutivo che qui si intende integralmente riportato,
aderivano alla domanda dell'attore chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito a seguito della perdita parentale, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituitisi.
RG 2900/2014 Con comparsa di costituzione e riposta depositata telematicamente in data 12.03.2015 si costituiva l il quale contestava in fatto ed in diritto la Controparte_7
domanda attorea di cui chiedeva l'integrale rigetto, per tutti i motivi esposti nel proprio atto di costituzione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Seppur regolarmente evocati in giudizio nessuno si costituiva per , Controparte_8
e di cui ne andrà dichiarata la contumacia. CP_10 Controparte_9
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, prova testi ed espletamento
CTU.
All'udienza del 19 giugno 2024, il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
Si da atto che la scrivente è intervenuta ella fase decisoria.
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Pacifico è il fatto storico del sinistro con esito mortale occorso in data 24.07.2013 alle ore
15.30 circa in località Torre Maria del Comune di Corigliano Calabro con il coinvolgimento del veicolo BMW X6 tg.ta SZ7710 e le conseguenti lesioni gravissime patite dal – conducente del motoveicolo Aprilia Scarabeo tg BT82396 – Persona_1
trasportato in elisoccorso presso il Nosocomio di Cosenza e poi trasferito in vari nosocomi e deceduto dopo circa due mesi dall'evento.
La verificazione del sinistro va infatti ricondotta in via esclusiva alla condotta di guida tenuta nell'occasione dal e dalle sue condizioni fisiche per come accertate Persona_1
documentalmente ed in CTU.
RG 2900/2014 A siffatta conclusone inducono, oltre che il rapporto di incidente stradale – nel quale la dinamica dell'incidente viene ricostruita e si legge: “…..alla guida di quest'ultimo veicolo
si trovava il il quale solo a bordo in fase di sorpasso e in stato di Persona_1
alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di bevande alcoliche non era in grado di
compiere tutte le manovre richieste dalla circolazione e l'arresto del veicolo entro gli
spazi liberamente osservati, pertanto con la parte anteriore collideva contro il lato sinistro
dell'autovettura condotta dal ”. Parte_3
Dal predetto verbale si deduce che lungo la strada luogo del sinistro - SS 106 altezza della progressiva chilometrica 13 + 770 territorio del comune di Corigliano Calabro - esiste segnaletica di limite di velocità 70Km/h e divieto di sorpasso – e, pertanto, la stessa è
costituita da due corsie di marcia separate da una striscia continua (divieto di sorpasso).
I numerosi elementi valorizzati, tra cui gli esiti delle testimonianze raccolte (cfr teste escusso all'udienza del 21.11.2016, teste oculare, il quale ha riferito: Testimone_1
“….ho assistito personalmente…..stavo effettuando una riparazione ad
un'imbarcazione…..guardavo lo scooterone che scendeva in direzione da Rossano verso
Corigliano, il quale stava sorpassando la BMW x 6, allorquando questa svoltava a
sinistra, impattando la moto……la BMW ha attraversato la corsia …..ed ha terminato la
sua corsa davanti l'ingresso dell'officina….”), unitamente agli accertamenti compiuti dal
CTU dott. S. la cui relazione è adeguatamente motivata e fondata su un'analisi Per_2
approfondita ed immune da vizi logici, e pertanto questo giudicante ritiene di potervi aderire integralmente, in detta sede nominato, consentono, altresì, di affermare che “…la
causa di morte non ha relazione con il danno biologico subito in occasione dell'incidente
stradale del 24.07.2013…” e ciò conduce ad attribuire con ragionevole attendibilità al solo la causazione del sinistro, per avere egli sorpassato la BMW in territorio Persona_1
RG 2900/2014 con divieto di sorpasso e per essersi messo alla guida del proprio motociclo in stato di alterazione psicofisica dovuta a bevande alcoliche.
Ritiene, in conclusione, questo Tribunale che, se il de cuius, non si fosse messo alla guida del proprio motociclo in stato di alterazione (cfr verbale redatto dalla Polizia Stradale di
Cosenza – allegato in atti - da cui si evince che il tasso alcolemico del al momento Per_1
del sinistro era di ben 2,11 a fronte del limite di 0,50 previsto dalla legge) e non avesse proceduto al sorpasso della BMW in zona sottoposta a divieto, l'evento sinistroso non si sarebbe verificato.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile complessità media –
Fase studio euro 1.064; fase introduttiva euro 708, fase istruttoria euro 1.869, fase decisionale euro 1.790). Spese di CTU a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita – previa dichiarazione di contumacia di , e Controparte_8 CP_10 Controparte_9
così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea.
2. Condanna nella sua qualità spiegata, nonché , , Parte_1 Parte_2 CP_3
, in solido tra loro, a rifondere, in CP_6 Controparte_4 CP_5
favore della convenuta , in persona del suo l.r.p.t., le spese di Controparte_7
lite del presente giudizio, che liquida in € 5.430 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e se dovuti.
RG 2900/2014 3. Spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di nella sua qualità Parte_1
spiegata, nonché , , , Parte_2 CP_3 CP_6 Controparte_4
in solido tra loro. CP_5
Così deciso in Castrovillari, il 09 gennaio 2025
Il GOP
dott.ssa Vanessa Avolio
RG 2900/2014