CASS
Sentenza 24 agosto 2023
Sentenza 24 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/08/2023, n. 25208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25208 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 22155-2017 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrente – contro EN GI, CO LA, IS TIZIANA, DE VINCENTI SUSY, MANGIONE ANTONINA, PANZA SOLIDEA, rappresentate e difese, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato SERGIO LALLI, con domicilio eletto in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 212, presso lo studio dell’avvocato RD BR R.G.N. 22155/2017 Cron. Rep. P.U. 24/5/2023 giurisdizione Accessori sul credito per tfr dovuto dal Fondo tesoreria ex lege 296/2006. Civile Sent. Sez. L Num. 25208 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CERULO ANGELO Data pubblicazione: 24/08/2023 - 2 - – controricorrenti – per la cassazione della sentenza n. 411 del 2017 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 4 aprile 2017 (R.G.N. 486/2016, 500/2016, 501/2016, 508/2016, 523/2016, 529/2016). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal Consigliere Angelo Cerulo. Lette le conclusioni motivate formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONÀ, che ha chiesto di rigettare il ricorso. FATTI DI CAUSA 1.– Il Tribunale di Prato ha accolto le distinte domande monitorie proposte dalle signore IN ND, EL OZ, IZ Defeudis, US De EN, TO NG e ID ZA e ha ingiunto all’INPS, quale gestore del Fondo istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo tesoreria), di pagare alle lavoratrici la rivalutazione monetaria e gl’interessi legali sull’importo capitale lordo già corrisposto quale trattamento di fine rapporto maturato fino al maggio 2010, durante il rapporto alle dipendenze di Quality Control s.r.l., poi fallita. Il Tribunale di Prato ha accolto l’opposizione instaurata dall’INPS e, conseguentemente, ha revocato i decreti ingiuntivi opposti. Ad avviso del giudice dell’opposizione, il Fondo ha pagato in ritardo a causa della tardiva comunicazione inviata all’Istituto da parte del curatore fallimentare della società Quality Control s.r.l. Il Fondo è tenuto a corrispondere gli accessori del credito soltanto a far data dai trenta giorni successivi alla domanda amministrativa. 2.– Le lavoratrici, con distinti ricorsi, hanno impugnato la pronuncia di primo grado, sulla base del rilievo che la domanda è indirizzata al Fondo di garanzia, come si desume dal richiamo all’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e gli accessori sono comunque dovuti, quand’anche il ritardo dell’Istituto sia incolpevole. - 3 - 3.– Con sentenza n. 411 del 2017, depositata il 4 aprile 2017, la Corte d’appello di Firenze, dopo avere riunito i giudizi, ha accolto i gravami e, per l’effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta dall’INPS contro i decreti ingiuntivi ottenuti dalle lavoratrici. 3.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale premette che le lavoratrici, sin dal ricorso per ingiunzione, hanno chiesto il pagamento del TFR dovuto dal «Fondo tesoreria». Improprio è dunque il richiamo alla disciplina del Fondo di garanzia e la domanda è stata correttamente qualificata dal giudice di prime cure. 3.2.– L’appello è fondato, quanto al merito della pretesa. La prestazione a carico del «Fondo tesoreria» ha natura retributiva ed è assoggettata alla disciplina dell’art. 2120 cod. civ. Il contributo versato dal datore di lavoro, difatti, «rappresenta il risparmio forzoso operato per legge sulle retribuzioni dei dipendenti, e del quale lo Stato (attraverso l’INPS) diviene assuntore» (pagina 3). Quanto al TFR, la decorrenza e l’entità degli accessori sono identiche tanto nell’ipotesi di «adempimento diretto del datore (senza fondo di tesoreria)» quanto nell’ipotesi di adempimento da parte del «Fondo tesoreria», per le imprese con più di cinquanta dipendenti. Si determinerebbe, altrimenti, un regime irragionevolmente diversificato, che, nell’un caso, riconosce gli accessori sin dalla risoluzione del rapporto, nell’altro caso soltanto dal momento in cui il «Fondo tesoreria» dell’INPS «è messo in grado di pagare dopo le comunicazioni del curatore fallimentare» (la già richiamata pagina 3 della sentenza). 4.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Firenze, con ricorso notificato il 20 settembre 2017. 5.– Resistono, con il medesimo controricorso, le signore IN ND, EL OZ, IZ Defeudis, US De EN, TO NG e ID ZA. - 4 - 6.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 24 maggio 2023. La causa è stata trattata in camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, in quanto nessuno degl’interessati ha formulato istanza di discussione orale ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 (così come da ultimo prorogato con l’art. 8, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14). 7.– Il Pubblico Ministero ha chiesto di rigettare il ricorso, sulla scorta della natura retributiva della prestazione corrisposta dal «Fondo tesoreria». Non sarebbe decisiva, in senso contrario, l’estensione al contributo dovuto al Fondo delle norme in tema di accertamento e riscossione della contribuzione previdenziale obbligatoria. 8.– La parte ricorrente e le controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1, commi 755, 756, 757 e 783 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e dell’art. 2 del decreto ministeriale 30 gennaio 2007, degli artt. 2114 e 2116 cod. civ., in relazione all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Ad avviso del ricorrente, il «Fondo tesoreria», cui affluiscono i contributi obbligatori versati dai datori di lavoro, si configura come una gestione previdenziale, obbligata a erogare la prestazione secondo il principio di ripartizione e legittimata a fruire di uno spatium deliberandi di trenta giorni, a decorrere dalla comunicazione dell’incapienza del datore di lavoro. - 5 - Né il «Fondo tesoreria», direttamente obbligato nei confronti del lavoratore, potrebbe essere equiparato al Fondo di garanzia, che opera in sostituzione del datore di lavoro insolvente. La diversa disciplina delineata dalla legge per i lavoratori delle grandi aziende sarebbe il «frutto di una ponderata e discrezionale opzione legislativa» (pagina 15 del ricorso per cassazione), che consentirebbe ai lavoratori di ottenere immediatamente la prestazione corrispondente al TFR, senza adempiere agli oneri imposti dall’art. 2 della legge n. 297 del 1982. Nessuna arbitraria disparità di trattamento si potrebbe, pertanto, ravvisare. Avrebbe errato, dunque, la sentenza impugnata nel reputare retributiva la prestazione posta a carico del «Fondo tesoreria», contraddistinta, invece, da una natura previdenziale e perciò sottoposta al divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. 2.– Il ricorso è ammissibile. È questione eminentemente giuridica se il trattamento di fine rapporto versato dal «Fondo tesoreria» abbia natura retributiva o previdenziale. Si deve escludere, pertanto, che il ricorso agiti questioni di stretto merito, non più sindacabili in sede di legittimità, e non può trovare accoglimento l’eccezione d’inammissibilità sollevata a tale riguardo nel controricorso (punto 1). 3.– Il ricorso è fondato. 4.– Nel presente giudizio, viene in rilievo la disciplina del «Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile», istituito dall’art. 1, comma 755, della legge n. 296 del 2006, con effetto dal 1° gennaio 2007. Gestito dall’INPS, per conto dello Stato, su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato, il Fondo è finanziato con modalità che rispondono al principio della ripartizione e «garantisce - 6 - ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo». L’art. 1, comma 756, della legge n. 296 del 2006 dispone che, con effetto sui periodi di paga che decorrono dal 1° gennaio 2007, il Fondo sia finanziato da «un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all’opzione di cui al comma 756-bis» (primo periodo). Il contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro (comma 756, secondo periodo) e dall’obbligo di versamento sono esonerati i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di cinquanta addetti (comma 756, terzo periodo). All’accertamento e alla riscossione dei contributi si applicano le disposizioni sulla contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione delle previsioni concernenti le agevolazioni contributive (comma 756, quinto periodo). Il Fondo liquida il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni sulla base di un’unica domanda presentata dal lavoratore al datore di lavoro, «limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo». La quota restante grava sul datore di lavoro (comma 756, quarto periodo). L’art. 1, comma 757, della legge n. 296 del 2006 ha demandato l’attuazione delle previsioni di legge a un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro un mese dall’entrata in vigore della normativa primaria. È stato così adottato il decreto ministeriale 30 gennaio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2007, n. 26, che, - 7 - all’art. 2, affida al Fondo il compito di erogare le prestazioni «secondo le modalità previste dall’art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007» (comma 1). È il datore di lavoro che eroga le prestazioni in esame «anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese» (art. 2, comma 2, del d.m. 30 gennaio 2007, cit.). L’art. 2, comma 4, del d.m. 30 gennaio 2007 prevede che «L’importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all’erogazione dell’importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso». 5.– Nel caso di specie, si riscontra proprio l’ipotesi d’incapienza complessiva appena descritta. Dopo avere ricevuto la comunicazione del curatore fallimentare, il Fondo ha provveduto a erogare l’importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso. Queste sono le premesse di fatto, non contestate, da cui muove la sentenza impugnata (cfr., in tal senso, anche le precisazioni svolte a pagina 6 del ricorso per cassazione). Non è più in discussione che l’oggetto del giudizio siano gli accessori sulla prestazione erogata dal «Fondo tesoreria», specificamente richiesti sin dal ricorso monitorio, al netto dell’imprecisione lessicale di un episodico richiamo alla disciplina del Fondo di garanzia. Da questi presupposti la Corte territoriale prende le mosse per inquadrare la natura della prestazione erogata dal Fondo. - 8 - Tale inquadramento si riverbera sull’obbligo di corrispondere gli accessori, che rappresenta l’oggetto del contendere. 6.– I giudici d’appello qualificano in termini prettamente retributivi la prestazione dovuta dal Fondo e, su queste basi, confermano i decreti ingiuntivi che hanno ordinato il pagamento degl’interessi e della rivalutazione monetaria. Tale qualificazione non può essere condivisa e presta il fianco alle censure formulate nel ricorso. Molteplici elementi letterali e sistematici avvalorano la natura previdenziale della prestazione erogata dal «Fondo tesoreria». 6.1.– A favore di tale conclusione depone, anzitutto, la circostanza che il Fondo sia l’unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1° gennaio 2007. Il datore di lavoro, infatti, risponde dell’obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali. 6.2.– Coglie nel segno, dunque, il ricorrente, nel qualificare quella istituita dalla legge n. 296 del 2006 come gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 2114 cod. civ. Convergono in tal senso alcuni elementi. Anzitutto, al Fondo affluiscono i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro con cinquanta o più dipendenti. In secondo luogo, sul Fondo stesso incombe l’obbligo di erogare le relative prestazioni «secondo il principio della ripartizione», principio che ha il suo ambito elettivo nella disciplina delle prestazioni previdenziali. A diverse conclusioni non può indurre il disposto dell’art. 1, comma 756, quarto periodo, della legge n. 296 del 2006, secondo cui «la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata […] limitatamente alla quota - 9 - corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro». Tale disposizione rinviene la sua giustificazione nel fatto che, operando il Fondo a far data dal 1° gennaio 2007, le quote di TFR maturate nel periodo precedente dai lavoratori interessati non possano che restare a carico del datore di lavoro. 6.3.– Non è senza significato che il legislatore ex professo discorra di un obbligo del datore di lavoro di versare mensilmente il contributo (art. 1, comma 756, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, cit., e art. 1, commi 4 e 5, del d.m. 30 gennaio 2007) ed estenda a tale ambito la normativa in materia di accertamento e riscossione in tema di contribuzione previdenziale obbligatoria (art. 1, comma 756, quinto periodo, della legge n. 296 del 2006, e art. 1, comma 3, del d.m. 30 gennaio 2007). Estensione che, nella sua valenza sistematica, non può essere sminuita come mera trasposizione delle «regole della più celere ed efficace procedura di riscossione prevista per la contribuzione obbligatoria» (pagina 3 delle conclusioni del Pubblico Ministero), a prescindere da ogni assimilazione sul versante sostanziale. Dalle previsioni cogenti a carico del datore di lavoro e dal meccanismo incisivo che ne presidia l’osservanza si evince in modo inequivocabile un’affinità di fondo, che travalica una mera equiparazione di disciplina e si riflette nella finalità di attribuire al contributo in esame la stessa natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori. 6.4.– Dirimente, inoltre, è l’argomento testuale che si trae dall’art. 1, comma 755, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006. Il Fondo «garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo». - 10 - L’impiego del verbo “garantisce” palesa l’intento di sottrarre la corresponsione del TFR alle alterne fortune cui essa può andare incontro allorché l’unica sua garanzia sia costituita dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro di cui all’art. 2740 cod. civ. (ed eventualmente dal Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982). A tale scopo, il legislatore ha attratto gl’interessi dei lavoratori, in quanto meritevoli di speciale protezione, nell’orbita della regolamentazione pubblica e ha istituito una forma di previdenza obbligatoria. Solo quest’ultima, difatti, è presidiata dalla tutela dell’art. 2116, primo comma, cod. civ., secondo cui «le prestazioni indicate nell’articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali». In virtù del principio di automaticità, il Fondo è l’unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1° gennaio 2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso. Anche il Pubblico Ministero evidenzia che, con le modalità dell’accantonamento del Fondo, l’INPS «paga la prestazione anche in assenza del versamento datoriale delle relative quote», ma riconduce tale particolarità a un meccanismo “esterno”, legato al principio di ripartizione (pagina 2 delle conclusioni scritte). In realtà, l’applicazione della regola dettata dall’art. 2116, primo comma, cod. civ., coessenziale alle prestazioni erogate dalle gestioni previdenziali obbligatorie, non è un aspetto estrinseco o marginale, ma rappresenta un profilo qualificante della disciplina della prestazione e ne suffraga la natura previdenziale. 6.5.– Nella medesima prospettiva, si deve rilevare che l’istituzione del Fondo intende sottrarre ai datori di lavoro privati, che abbiano - 11 - cinquanta o più dipendenti, la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti per il TFR che il lavoratore non abbia destinato sponte sua alla previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 252 del 2005 oppure all’opzione di cui all’art. 1, comma 756-bis, della legge n. 296 del 2006. Il legislatore si prefigge di gestire tali accantonamenti secondo un sistema a ripartizione che consenta, all’occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità, così come prevede l’art. 1, comma 758, della legge n. 296 del 2006, in una prospettiva consona a quel perseguimento d’interessi superindividuali che è tipica delle gestioni previdenziali e degli stessi versamenti contributivi, oramai affrancati da una logica meramente corrispettiva. Trova così ulteriore conferma la natura squisitamente contributiva del “contributo” che grava sui datori di lavoro. Tale contributo si configura come una prestazione patrimoniale imposta per fini di pubblica utilità, come un’imposta speciale, alla stessa stregua dei contributi previdenziali. Né altera tale natura il fatto, posto in risalto nelle conclusioni del Pubblico Ministero (pagina 3), che il contributo versato al Fondo sia di valore pari alla prestazione dovuta. Da quest’angolo visuale, trova ulteriore conferma anche la natura della prestazione erogata dal Fondo. Il richiamato art. 2, comma 1, del d.m. 30 gennaio 2007, nell’attuare la disciplina dettata dalla fonte primaria, puntualizza che il Fondo eroga le prestazioni «secondo le modalità previste dall’articolo 2120 del codice civile». Dal dettato normativo emerge, in ultima analisi, che quella corrisposta dal Fondo è una prestazione che, pur modulata, quanto a presupposti e misura, secondo le previsioni dell’art. 2120 cod. civ., costituisce, nondimeno, una prestazione previdenziale pubblica. - 12 - Per questa via, il legislatore ha conferito particolare risalto a quella funzione previdenziale che è di per sé insita nel TFR, qualificato come retribuzione differita improntata anche a una finalità previdenziale. 6.6.– Coerente declinazione della natura previdenziale è anche la regola dettata dall’art. 2, comma 4, del d.m. 30 gennaio 2007, che assegna al Fondo uno spatium deliberandi di trenta giorni dopo l’invio delle comunicazioni prescritte dalla stessa fonte secondaria. 6.7.– Né il fatto, rimarcato dal Pubblico Ministero (pagina 3 delle conclusioni scritte), che la prestazione sia erogata sulla base di una domanda presentata al datore di lavoro e non all’INPS contraddice di per sé la natura previdenziale (cfr., in tal senso, pagina 6 della memoria illustrativa dell’INPS). Il meccanismo di anticipazione salvo conguaglio, prefigurato dalla legge, ricalca quello che caratterizza la corresponsione di altre prestazioni previdenziali come gli assegni familiari, le indennità di malattia, le indennità di maternità, egualmente corrisposte “sulla base di un’unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro”. 6.8.– Non appaiono conferenti i richiami della memoria illustrativa delle controricorrenti alla prestazione corrisposta dal Fondo di garanzia istituito presso l’INPS, in considerazione dell’eterogeneità del termine di raffronto. 6.9.– Né giova opporre la necessità, posta in risalto dalla sentenza impugnata (pagina 3), di assicurare un’interpretazione della disciplina compatibile con il dettato costituzionale, allo scopo di escludere ogni arbitraria disparità di trattamento, lesiva dell’art. 3 Cost., con riferimento alla corresponsione degl’interessi e della rivalutazione monetaria. Quanto alla diversa disciplina che il legislatore appresta per il trattamento di fine rapporto, in ragione del numero degli occupati, non - 13 - suscita dubbi di legittimità costituzionale che attingano il grado della non manifesta infondatezza. 6.9.1.– Si deve rilevare, in primo luogo, che l’istituzione d’una forma di previdenza obbligatoria, applicabile ai datori di lavoro di più ragguardevoli dimensioni, scaturisce da una scelta discrezionale del legislatore. La legge n. 296 del 2006, integrata dal d.m. 30 gennaio 2007, ha introdotto un regime differenziato, in ragione dell’importanza economica del cospicuo risparmio forzoso a fini previdenziali delle imprese con cinquanta o più dipendenti. L’elemento distintivo valorizzato dal legislatore rispecchia la realtà effettuale e le diversità che intercorrono tra le imprese in relazione al numero degli occupati, anche in ordine alle risorse correlate al TFR. Alla stregua di tale dato, non si può dunque reputare intrinsecamente irragionevole l’opzione legislativa per un assetto diversificato. 6.9.2.– In secondo luogo, la ragionevolezza d’una scelta siffatta non può che essere sindacata alla stregua d’una valutazione complessiva, che ponderi tutti gli elementi di giudizio rilevanti e non si arresti alla sola considerazione del trattamento riservato agli accessori. Il sistema delineato dalla legge, nel porre a carico del Fondo la garanzia del pagamento del TFR, assicura un’efficace protezione degl’interessi dei lavoratori, proprio perché estende le pregnanti tutele che si affiancano alla regolamentazione pubblicistica delle prestazioni previdenziali (non ultima quella dell’art. 2116, primo comma, cod. civ.). In un bilanciamento tra i contrapposti interessi che non appare prima facie irragionevole e che non sacrifica il nucleo essenziale dei diritti coinvolti, a tali tutele fa riscontro, quanto agli accessori del credito, l’applicazione della peculiare disciplina in tema d’interessi e rivalutazione di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991. - 14 - Tale disciplina è espressione delle stesse finalità pubblicistiche che permeano il settore delle prestazioni previdenziali e, in particolare, delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa (Corte costituzionale, sentenza n. 361 del 1996), funzionali a orientare l’impiego delle limitate risorse pubbliche verso le situazioni di effettivo e più pressante bisogno. Alla luce dei rilievi svolti, non si ravvisa un vulnus all’art. 3 Cost. con riferimento alla speciale disciplina di cui si dibatte. 7.– È dunque erronea la premessa ermeneutica della natura retributiva della prestazione erogata dal Fondo, che sorregge gli ulteriori corollari in tema di accessori. 8.– Il ricorso, in conclusione, è accolto. La sentenza impugnata dev’essere cassata. 9.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Firenze che, in diversa composizione, riesaminerà la questione degli accessori del credito per TFR, alla luce della natura previdenziale della prestazione erogata dal «Fondo tesoreria» e della necessità di applicare l’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e di tener conto anche delle previsioni dettate dal d.m. 30 gennaio 2007. Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione