TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11248/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nata a Segrate (MI) il 30 marzo 1988 cittadina: Italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Simona Rubini presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) (), nato a, residente ad, CP_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F.: C.F._2 residente in LU (MI) via Paolo Scrofani n. 9 con l'Avv. Simona Rubini presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in NO ES (MI) in data 3 giugno 2017 (anno 2017 atto n. 3 parte 2 serie A ) in comunione legale, optando successivamente per il regime di separazione dei beni con atto del 10.7.2019 rep. 22848/8381 a rogito del notaio Dott. Persona_1 con i seguenti figli: nato Milano il 23.4.2018, cittadinanza italiana Parte_2 nata a [...] il [...], cittadinanza italiana Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 ottobre 2025, successivamente integrato con memoria dagli stessi personalmente sottoscritta e depositata in data 10 novembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori, nato Milano il 23.4.2018 e nata a [...] il Parte_2 Parte_3
24.10.2021, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e manterranno la residenza nell'ex casa coniugale in LU (MI), via Paolo Scrofani 9, dove continueranno ad abitare insieme alla madre sino a quando la signora alienerà tale immobile Parte_1
di sua esclusiva proprietà (già proposto in vendita tramite agenzia immobiliare).
2) Col ricavato dalla vendita della casa coniugale, la signora acquisterà un Parte_1
nuovo appartamento in zona Pioltello / Milano est (ciò al fine di avvicinarsi ai propri genitori che hanno già manifestato disponibilità a supportare la figlia nell'accudimento dei bambini)
dove, d'accordo il signor si trasferirà con e CP_1 Pt_2 Pt_3
3) Resta inteso tra le parti che tutti gli arredi e corredi contenuti nell'ex casa coniugale rimarranno assegnati al signor che, a suo insindacabile giudizio, potrà CP_1
trasferirli nel suo nuovo appartamento oppure venderli;
4) I ricorrenti si danno reciprocamente atto che il signor potrà continuare ad CP_1
abitare, insieme a moglie e figli, nell'appartamento di LU (MI), via Paolo Scrofani 9, ex casa coniugale fino a quando la signora non lo avrà alienato;
Parte_1
5) Le parti convengono che, fino a quando il signor abiterà con moglie e figli CP_1
nell'appartamento di LU, via Paolo Scrofani 9, lo stesso continuerà a farsi carico delle spese condominiali e delle rette scolastiche di e mentre, invece, la signora Pt_2 Pt_3 sosterrà i costi del mutuo contratto per l'acquisto dell'appartamento di Parte_1
LU, via Paolo Scrofani 9 e delle utenze di cui l'immobile fruisce.
6) Con decorrenza dal momento in cui il signor lascerà la casa coniugale per CP_1
trasferirsi altrove, ovvero, se successivo, dal trasferimento della signora Pt_1 Parte_1
e dei figli presso la nuova abitazione, salvo diverso e miglior accordo tra le parti, il signor avrà diritto di vedere e stare con i figli e secondo le seguenti CP_1 Pt_2 Pt_3
modalità e tempistiche:
- tutti i venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato pomeriggio, quando il padre accompagnerà i bambini dalla madre verso le ore 14/15,
- a week end alternati dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina, allorquando il padre accompagnerà e alle rispettive scuole, Pt_2 Pt_3
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni con la madre dal 23/12 indicativamente dalle ore 10,00 del mattino al 30/12 sino alle ore 16,00 o dal 31/12 indicativamente dalle ore
10,00 sino al 6/1 alle ore 19,00;
- durante tutto il periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con la madre;
- durante i giorni festivi e/o le altre festività previste da calendario che comporteranno ponti scolastici, oltre al giorno del compleanno dei figli, ad anni alterni con la madre (a titolo meramente esemplificativo ma non meramente esaustivo 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15
agosto, 1 novembre e 8 dicembre);
- durante le vacanze estive per tre settimane, delle quali due consecutive, da concordare in via preventiva ove possibile entro la fine del mese di maggio precedente.
7) I coniugi si impegnano comunque a collaborare tra di loro affinché, anche in prospettiva futura, i tempi di permanenza ordinaria di e con il padre e con la madre Pt_2 Pt_3
tendano a divenire paritetici, tenuto conto delle esigenze scolastiche e di vita dei figli e degli impegni lavorativi ed extralavorativi dei genitori, assicurandosi reciproco supporto nell'interesse preminente della prole. 8) Le parti si danno altresì atto che ogni decisione relativa agli studi ed ai percorsi formativi dei figli, alla scuola a cui iscriverli e, in prospettiva, alla scelta del percorso scolastico superiore al termine del ciclo di scuole secondarie di primo grado, sarà affrontata congiuntamente dai genitori, tenuto conto delle abilità ed aspirazioni di e Pt_2 Pt_3
9) Con decorrenza dal momento in cui il signor lascerà la casa coniugale, ovvero, CP_1
se successivo, dal trasferimento della signora e dei figli presso la nuova Parte_1
abitazione, il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli mediante la corresponsione della somma di Euro 500,00 (cinquecento) mensili per ciascuno di essi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con base il giorno di deposito del presente ricorso, da versarsi alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico Parte_1
bancario sulle coordinate che la stessa si impegna a comunicare in tempo utile onde consentire il relativo versamento.
10) Il padre si farà carico, inoltre, del pagamento del 100% delle spese mediche di e Pt_2
come disciplinate dalle “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli Pt_3
minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” in essere presso il Tribunale di
Milano e rinvenibili sul sito www.tribunale.milano.it., ovvero:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
11) per quanto non espressamente previsto ai punti che precedono il signor CP_1
contribuirà nella misura del 60% e la signora nella misura del 40% a Parte_1
sostenere ogni altra spesa scolastica oltre che delle altre spese straordinarie affrontate nell'interesse di e sempre come disciplinate dalle “Linee Guida spese extra Pt_2 Pt_3
assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente
indipendenti” in essere presso il Tribunale di Milano e rinvenibili sul sito www.tribunale.milano.it., ovvero:
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest,
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
12) L'importo dovuto a titolo di Assegno Unico per entrambi i figli verrà incassato integralmente dalla signora . Parte_1
13) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia diritto di mantenimento. Si allegano le ultime due dichiarazioni reddituali degli stessi.
14) Le parti convengono che ognuno di essi rimarrà proprietario in via esclusiva dei beni mobili registrati (autovetture e moto) già intestati a proprio nome (signora Lancia Parte_1
Y targata FZ795ZN, signor Compass targata GJ904KZ e Kymco Xciting Controparte_2 targata FA08241), dei quali già procedono individualmente al pagamento integrale degli oneri e di ogni altra spesa relativa;
le parti dichiarano di aver già definito tutti i rapporti patrimoniali tra i medesimi pendenti e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
15) Il signor dà atto di avere un proprio conto corrente bancario personale presso CP_1
Mediobanca Premier, la signora riferisce di avere un conto corrente Parte_1
presso cointestato per ragioni pratiche con il marito. Riguardo a tale ultimo rapporto il CP_3
signor riconosce e conferma che le somme sullo stesso versate sono esclusivamente CP_1
di proprietà della signora . Reciprocamente rinunciano ad ogni pretesa sul conto di Pt_1
competenza del coniuge.
16) Le parti si concedono il nulla osta per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio proprio e dei figli minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi E Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio NO ES (MI) in data 3 giugno 2017 CP_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO ES perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di GE . Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nata a Segrate (MI) il 30 marzo 1988 cittadina: Italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Simona Rubini presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) (), nato a, residente ad, CP_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F.: C.F._2 residente in LU (MI) via Paolo Scrofani n. 9 con l'Avv. Simona Rubini presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in NO ES (MI) in data 3 giugno 2017 (anno 2017 atto n. 3 parte 2 serie A ) in comunione legale, optando successivamente per il regime di separazione dei beni con atto del 10.7.2019 rep. 22848/8381 a rogito del notaio Dott. Persona_1 con i seguenti figli: nato Milano il 23.4.2018, cittadinanza italiana Parte_2 nata a [...] il [...], cittadinanza italiana Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 ottobre 2025, successivamente integrato con memoria dagli stessi personalmente sottoscritta e depositata in data 10 novembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori, nato Milano il 23.4.2018 e nata a [...] il Parte_2 Parte_3
24.10.2021, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e manterranno la residenza nell'ex casa coniugale in LU (MI), via Paolo Scrofani 9, dove continueranno ad abitare insieme alla madre sino a quando la signora alienerà tale immobile Parte_1
di sua esclusiva proprietà (già proposto in vendita tramite agenzia immobiliare).
2) Col ricavato dalla vendita della casa coniugale, la signora acquisterà un Parte_1
nuovo appartamento in zona Pioltello / Milano est (ciò al fine di avvicinarsi ai propri genitori che hanno già manifestato disponibilità a supportare la figlia nell'accudimento dei bambini)
dove, d'accordo il signor si trasferirà con e CP_1 Pt_2 Pt_3
3) Resta inteso tra le parti che tutti gli arredi e corredi contenuti nell'ex casa coniugale rimarranno assegnati al signor che, a suo insindacabile giudizio, potrà CP_1
trasferirli nel suo nuovo appartamento oppure venderli;
4) I ricorrenti si danno reciprocamente atto che il signor potrà continuare ad CP_1
abitare, insieme a moglie e figli, nell'appartamento di LU (MI), via Paolo Scrofani 9, ex casa coniugale fino a quando la signora non lo avrà alienato;
Parte_1
5) Le parti convengono che, fino a quando il signor abiterà con moglie e figli CP_1
nell'appartamento di LU, via Paolo Scrofani 9, lo stesso continuerà a farsi carico delle spese condominiali e delle rette scolastiche di e mentre, invece, la signora Pt_2 Pt_3 sosterrà i costi del mutuo contratto per l'acquisto dell'appartamento di Parte_1
LU, via Paolo Scrofani 9 e delle utenze di cui l'immobile fruisce.
6) Con decorrenza dal momento in cui il signor lascerà la casa coniugale per CP_1
trasferirsi altrove, ovvero, se successivo, dal trasferimento della signora Pt_1 Parte_1
e dei figli presso la nuova abitazione, salvo diverso e miglior accordo tra le parti, il signor avrà diritto di vedere e stare con i figli e secondo le seguenti CP_1 Pt_2 Pt_3
modalità e tempistiche:
- tutti i venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato pomeriggio, quando il padre accompagnerà i bambini dalla madre verso le ore 14/15,
- a week end alternati dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina, allorquando il padre accompagnerà e alle rispettive scuole, Pt_2 Pt_3
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni con la madre dal 23/12 indicativamente dalle ore 10,00 del mattino al 30/12 sino alle ore 16,00 o dal 31/12 indicativamente dalle ore
10,00 sino al 6/1 alle ore 19,00;
- durante tutto il periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con la madre;
- durante i giorni festivi e/o le altre festività previste da calendario che comporteranno ponti scolastici, oltre al giorno del compleanno dei figli, ad anni alterni con la madre (a titolo meramente esemplificativo ma non meramente esaustivo 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15
agosto, 1 novembre e 8 dicembre);
- durante le vacanze estive per tre settimane, delle quali due consecutive, da concordare in via preventiva ove possibile entro la fine del mese di maggio precedente.
7) I coniugi si impegnano comunque a collaborare tra di loro affinché, anche in prospettiva futura, i tempi di permanenza ordinaria di e con il padre e con la madre Pt_2 Pt_3
tendano a divenire paritetici, tenuto conto delle esigenze scolastiche e di vita dei figli e degli impegni lavorativi ed extralavorativi dei genitori, assicurandosi reciproco supporto nell'interesse preminente della prole. 8) Le parti si danno altresì atto che ogni decisione relativa agli studi ed ai percorsi formativi dei figli, alla scuola a cui iscriverli e, in prospettiva, alla scelta del percorso scolastico superiore al termine del ciclo di scuole secondarie di primo grado, sarà affrontata congiuntamente dai genitori, tenuto conto delle abilità ed aspirazioni di e Pt_2 Pt_3
9) Con decorrenza dal momento in cui il signor lascerà la casa coniugale, ovvero, CP_1
se successivo, dal trasferimento della signora e dei figli presso la nuova Parte_1
abitazione, il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli mediante la corresponsione della somma di Euro 500,00 (cinquecento) mensili per ciascuno di essi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con base il giorno di deposito del presente ricorso, da versarsi alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico Parte_1
bancario sulle coordinate che la stessa si impegna a comunicare in tempo utile onde consentire il relativo versamento.
10) Il padre si farà carico, inoltre, del pagamento del 100% delle spese mediche di e Pt_2
come disciplinate dalle “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli Pt_3
minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” in essere presso il Tribunale di
Milano e rinvenibili sul sito www.tribunale.milano.it., ovvero:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
11) per quanto non espressamente previsto ai punti che precedono il signor CP_1
contribuirà nella misura del 60% e la signora nella misura del 40% a Parte_1
sostenere ogni altra spesa scolastica oltre che delle altre spese straordinarie affrontate nell'interesse di e sempre come disciplinate dalle “Linee Guida spese extra Pt_2 Pt_3
assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente
indipendenti” in essere presso il Tribunale di Milano e rinvenibili sul sito www.tribunale.milano.it., ovvero:
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest,
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
12) L'importo dovuto a titolo di Assegno Unico per entrambi i figli verrà incassato integralmente dalla signora . Parte_1
13) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia diritto di mantenimento. Si allegano le ultime due dichiarazioni reddituali degli stessi.
14) Le parti convengono che ognuno di essi rimarrà proprietario in via esclusiva dei beni mobili registrati (autovetture e moto) già intestati a proprio nome (signora Lancia Parte_1
Y targata FZ795ZN, signor Compass targata GJ904KZ e Kymco Xciting Controparte_2 targata FA08241), dei quali già procedono individualmente al pagamento integrale degli oneri e di ogni altra spesa relativa;
le parti dichiarano di aver già definito tutti i rapporti patrimoniali tra i medesimi pendenti e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
15) Il signor dà atto di avere un proprio conto corrente bancario personale presso CP_1
Mediobanca Premier, la signora riferisce di avere un conto corrente Parte_1
presso cointestato per ragioni pratiche con il marito. Riguardo a tale ultimo rapporto il CP_3
signor riconosce e conferma che le somme sullo stesso versate sono esclusivamente CP_1
di proprietà della signora . Reciprocamente rinunciano ad ogni pretesa sul conto di Pt_1
competenza del coniuge.
16) Le parti si concedono il nulla osta per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio proprio e dei figli minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi E Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio NO ES (MI) in data 3 giugno 2017 CP_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO ES perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di GE . Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG