Sentenza breve 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza breve 11/05/2026, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01412/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2026, proposto da
In.Co Inerti Conglomerati S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Calogero Ubaldo Marino e Gaspare Tesè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (Dipartimento Regionale dell’Energia, Distretto Minerario di Catania), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
nei confronti
Comune di Torrenova, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a) del provvedimento del Distretto Minerario di Catania n. 1186 in data 14 gennaio 2026, con cui è stata disposta la sospensione immediata dell’autorizzazione n. 02/17 del 8 febbraio 2017 relativa all’esercizio della cava di calcare denominata “Piano Grilli - INCO”; b) dell’ordinanza n. 01/2026 in data 15 gennaio 2026, con cui è stata ordinata la sospensione dei lavori di scavo, sul presupposto dell’esercizio abusivo della cava; c) ove occorra, del rapporto n. 41/23 del 4 dicembre 2023, della nota n. 27009 del 29 agosto 2024, della nota n. 1347 del 15 gennaio 2026 - con cui è stata trasmessa l’ordinanza - nonché del verbale di infrazione n. 01/25 del 4 marzo 2025.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. IE UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
TO e TO
La ricorrente ha impugnato: a) il provvedimento del Distretto Minerario di Catania n. 1186 in data 14 gennaio 2026, con cui è stata disposta la sospensione immediata dell’autorizzazione n. 02/17 del 8 febbraio 2017 relativa all’esercizio della cava di calcare denominata “Piano Grilli - INCO”; b) l’ordinanza n. 01/2026 in data 15 gennaio 2026, con cui è stata ordinata la sospensione dei lavori di scavo, sul presupposto dell’esercizio abusivo della cava; c) ove occorra, il rapporto n. 41/23 del 4 dicembre 2023, la nota n. 27009 del 29 agosto 2024, la nota n. 1347 del 15 gennaio 2026 - con cui è stata trasmessa l’ordinanza - nonché il verbale di infrazione n. 01/25 del 4 marzo 2025.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto quanto segue: a) la società è titolare dell’autorizzazione n. 02/17 del 8 febbraio 2017, rilasciata dal Distretto Minerario di Catania per la prosecuzione e l’ampliamento altimetrico dell’esercizio della cava sita in contrada Piano Grilli, nel Comune di Torrenova; b) l’art. 2 dell’autorizzazione individuava l’area di coltivazione nelle particelle 13 e 135 del foglio di mappa 16, entro il perimetro segnato nella planimetria allegata con una linea tratteggiata rossa; c) la cava ricade nell’area PRAE siglata ME 109.AP, all’interno della quale insiste la cava attiva ME 040, secondo l’aggiornamento del piano regionale approvato con decreto assessoriale n. 57/GAB del 31 ottobre 2023; d) dopo il rilascio dell’autorizzazione, la ricorrente ha rilevato l’erronea rappresentazione cartografica dell’alveo del torrente Platanà rispetto alla sua reale collocazione e la circostanza è stata comunicata al Distretto Minerario di Catania con nota n. 275/2019; e) con nota n. 136276 del 27 giugno 2019 il Genio Civile di Messina ha parimenti rilevato la discrasia cartografica e ha reso parere favorevole ai fini idraulici per l’aggiornamento cartografico; f) con nota n. 5694 del 20 settembre 2019 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha espresso parere favorevole in ordine alla sdemanializzazione del suolo demaniale fluviale, qualificato come relitto d’alveo; g) con nota n. 24586 in data 1 ottobre 2024 l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha provveduto all’aggiornamento catastale; h) in data 29 luglio 2019 la ricorrente ha presentato istanza per la verifica di assoggettabilità in relazione ad un ulteriore progetto di rinnovo e ampliamento della cava; i) il Distretto Minerario di Catania, con nota n. 27009 del 29 agosto 2024, ha comunicato l’avvio del procedimento di decadenza dal titolo minerario; l) il procedimento è stato tuttavia archiviato con determinazione n. 3670 del 28 gennaio 2025; m) con nota n. 10503 del 14 marzo 2025 il Distretto Minerario ha preso atto dell’aggiornamento cartografico catastale di un tratto dell’asta del torrente Platanà e del conseguente arretramento medio di circa cinquanta metri del precedente limite di coltivazione; m) la società ha richiesto un nulla-osta per l’impiego di esplodenti con istanza del 13 gennaio 2026, ma con provvedimento n. 1186 del 14 gennaio 2026 l’Amministrazione ha sospeso l’autorizzazione n. 02/17 - ai sensi dell’art. 29 della legge regionale siciliana n. 127/1980, come modificato dall’art. 10 della legge regionale n. 6/2024 - sino al ripristino delle condizioni progettuali originariamente assentite, per ritenute gravi inadempienze nei lavori di coltivazione; n) con ordinanza n. 01/2026 del 15 gennaio 2026 è stata ordinata la sospensione immediata dei lavori di scavo sul rilievo che i lavori sarebbero stati effettuati oltre il limite di coltivazione approvato, oltrepassando la fascia di rispetto e con un avanzamento di circa settanta metri oltre il limite contemplato in progetto; o) la ricorrente, con nota in data 21 gennaio 2026, ha sollecitato l’Amministrazione ad intervenire in autotutela sulle proprie determinazioni, senza peraltro ottenere riscontro.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) i provvedimenti impugnati sono stati adottati senza previa comunicazione di avvio del procedimento di sospensione e senza consentire, pertanto, la prescritta partecipazione procedimentale; b) nei provvedimenti impugnati è stata richiamata la precedente comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, successivamente archiviato, ma tale atto non presenta alcuna relazione con il distinto procedimento di sospensione oggetto della presente controversia; c) la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale ha impedito alla ricorrente di chiarire che, interpretando il titolo autorizzatorio alla luce della reale allocazione dell’asta del torrente, nessun sconfinamento si era verificato rispetto al limite di coltivazione e alla fascia di rispetto; d) i provvedimenti impugnati si fondano sul presupposto del superamento del limite di coltivazione e della fascia di rispetto, ma tale assunto appare radicalmente erroneo in quanto il limite assentito nell’anno 2017 è segnato nella planimetria allegata con una linea tratteggiata rossa e dagli elaborati planimetrici e dall’aerofotogrammetria in atti non risulta alcuno sconfinamento; e) l’Amministrazione ha erroneamente applicato l’art. 29, comma 2-ter, della legge regionale n. 127/1980, il quale consente la sospensione dell’autorizzazione in presenza di difformità plano-altimetriche superiori al 5% nelle aree prossime al limite di coltivazione autorizzato (presupposto che nella fattispecie risulta insussistente); f) si evidenzia la contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione, atteso che il Distretto Minerario aveva archiviato il precedente procedimento di decadenza con determinazione n. 3670 del 28 gennaio 2025 e con nota n. 10503 del 14 marzo 2025 aveva preso atto dell’intervenuto aggiornamento cartografico; g) si richiama la relazione tecnica in atti, secondo cui il limite del torrente rappresentato nelle cartografie ufficiali risultava erroneo e il limite effettivo era spostato più a valle di oltre sessanta metri, sicché la coltivazione nella fascia sud-sud ovest è avvenuta all’interno dell’area delimitata dal limite di coltivazione e al di fuori dalla fascia di rispetto relativa al torrente; g) emergono pertanto i vizi di difetto di istruttoria e di difetto di motivazione, non comprendendosi quale ripristino delle originarie condizioni progettuali dovrebbe aver luogo nel caso in esame; h) è stato anche leso il legittimo affidamento della ricorrente, posto che i precedenti atti dell’Amministrazione avevano confermato la correttezza dell’operato della società; i) i provvedimenti appaiono anche sproporzionati, in quanto incidono sull’intera attività estrattiva a fronte di un presunto sconfinamento riferito ad una sola porzione dell’area.
L’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio e si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) nel corso di un sopralluogo sono stati riscontrati lavori di coltivazione eseguiti al di fuori dell’area autorizzata con provvedimento n. 2/17 dell’8 febbraio 2017; b) ai sensi dell’art. 10, comma 2-ter, della legge regionale siciliana n. 6/2024, nelle aree prossime al limite di coltivazione autorizzato le difformità progettuali plano-altimetriche in misura superiore al 5% della superficie di coltivazione o in misura superiore al 5% del volume del giacimento autorizzato comportano la sospensione dell’autorizzazione fino al ripristino delle condizioni progettuali originariamente assentite; c) nella relazione tecnica prodotta dalla stessa ricorrente e acquisita al numero di protocollo 40439 in data 18 dicembre 2024 si dichiara che i lavori eseguiti all’esterno del limite autorizzato avevano interessato una superficie di circa 2.552 metri quadrati, inferiore al menzionato limite del 5%; d) con successiva nota del 23 giugno 2025 la società ha peraltro comunicato che il volume di materiale estratto al di fuori dell’area autorizzata era pari a 58.146 metri cubi (corrispondente al 9,91% del volume autorizzato di 586.603 metri cubi); e) con nota del 14 gennaio 2025 acquisita al numero di protocollo 1599 in data 15 gennaio 2025 la società ha argomentato in ordine alla formulazione dell’art. 10, comma 2-ter, della legge regionale n. 6/2024, con specifico riferimento all’uso della congiunzione “o”; f) con nota n. 5748 del 10 febbraio 2025 è stato richiesto apposito parere all’Area A2 “Affari legali e contenzioso”, la quale, con nota n. 7040 del 18 febbraio 2025, ha chiarito che il verificarsi anche di una (soltanto) delle due circostanze contemplate dalla norma comportava la sospensione dell’autorizzazione fino al ripristino delle condizioni progettuali originarie; g) le conclusioni raggiunte dall’Amministrazione sono coerenti con in criteri di cui all’art. 12 delle preleggi e della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/1.1.26/10888/9.92 in data 2 maggio 2001; h) secondo la tesi della ricorrente, il titolare della cava potrebbe esercitare una sorta di scelta in ordine all’abuso da compiere, evitando le conseguenze sanzionatorie sulla base della conformità dell’attività ad uno (soltanto) dei due parametri; i) si richiamano inoltre gli artt. 18 e 26 della legge regionale n. 127/1980 e si evidenzia che l’inosservanza dei vincoli imposti per il rispetto delle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche dell’area, della sicurezza delle lavorazioni, degli interessi dei terzi o del preminente interesse pubblico possono condurre persino alla decadenza dell’autorizzazione; l) una diversa interpretazione dell’art. 10, comma 2-ter, della legge regionale n. 6/2024 si porrebbe in contrasto con la ratio della disposizione, la quale mira invece a garantire il rispetto delle prescrizioni normative e concessorie anche attraverso una soglia di tolleranza espressamente delimitata.
Con memoria in data 20 aprile 2026 l’Amministrazione, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) nel corso del sopralluogo in data 29 novembre 2023 si è riscontrato: - una porzione di materiale marnoso-calcareo fratturato e fessurato nella zona estinzione: - la difformità della situazione dei luoghi nella zona ovest-sud ovest rispetto alla planimetria allegata al programma dei lavori per il 2024; - la mancata picchettazione del limite di coltivazione; b) l’Amministrazione ha quindi impartito apposite prescrizioni consistenti nella presentazione di un rilievo plano-altimetrico aggiornato con sezioni significative, nell’inibizione al transito di mezzi e del personale nella pista inferiore posta a est dell’area di cava, nella materializzazione sul terreno del limite di coltivazione mediante picchetti inamovibili e numerati e nella presentazione di una relazione sulla stabilità dei fronti di scavo; c) con nota in data 8 gennaio 2024 la società ha comunicato di avere adempiuto, allegando la documentazione richiesta; d) a seguito di un nuovo sopralluogo in data 26 luglio 2024 è risultato che i lavori di coltivazione eseguiti lungo l’intero fronte sud dell’area di cava, prospiciente il torrente Platanà, si erano spinti per circa settanta metri oltre il limite di coltivazione approvato, oltrepassando sia la fascia di rispetto della cava, sia quella del torrente e pregiudicando in modo irrimediabile il raggiungimento del piano finale del progetto; e) è stato altresì accertato che: - il fronte si presentava unico per circa venticinque metri nella porzione sud-estinzione e diviso in due gradoni nella porzione sud-ovest; - sul gradone superiore si trovava un escavatore cingolato in posizione di riposo; - la materializzazione del limite di coltivazione, realizzata con picchetti in ferro, era approssimativa, non numerata e non corrispondente al reale limite assentito; f) richiamando l’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio, l’Amministrazione ha adottato il processo verbale di infrazione n. 01/25 del 4 marzo 2025, cui ha fatto seguito il provvedimento di sospensione dei lavori n. 01/26 del 15 gennaio 2026; g) l’art. 6 dell’autorizzazione n. 02/17 del 8 febbraio 2017 imponeva il rispetto del progetto approvato e qualificava come violazione delle norme sulle attività estrattive i lavori difformi; h) l’art. 13 consentiva la pronuncia di decadenza anche nei casi previsti dagli artt. 26 e 29 della legge regionale n. 127/1980; i) il Distretto Minerario, con nota n. 27009 del 29 agosto 2024, ha avviato il procedimento di decadenza sul rilievo che le lavorazioni eseguite nella zona sud risultavano difformi dagli elaborati progettuali e integravano una grave inadempienza agli obblighi e alle prescrizioni del titolo ai sensi dell’art. 26 della legge regionale n. 127/1980; l) a seguito delle osservazioni rese dalla ricorrente con nota in data 9 settembre 2024, l’Amministrazione, in considerazione della sopravvenuta disciplina di cui all’art. 10, comma 2-ter, della legge regionale n. 6/2024 - secondo cui, nelle aree prossime al limite di coltivazione autorizzato, le difformità progettuali plano-altimetriche superiori al 5% della superficie di coltivazione o superiori al 5% del volume del giacimento autorizzato comportano la sospensione dell’autorizzazione fino al ripristino delle condizioni originariamente assentite - ha adottato la determinazione n. 3670 del 28 gennaio 2025; m) ai fini della corretta applicazione dell’art. 10, comma 2-ter, della legge regionale n. 6/2024 l’Amministrazione ha chiesto alla società di comunicare anche il volume di materiale estratto al di fuori dell’area autorizzata, espresso in percentuale rispetto al volume assentito; n) con nota del 14 gennaio 2025 la società ha osservato che la norma usava la congiunzione “o” e che pertanto sarebbe stata sufficiente l’indicazione della sola superficie, che risultava inferiore al 5%; o) con successiva istanza in data 23 giugno 2025 (per la rimodulazione del limite di disponibilità e di coltivazione) la stessa società ha dichiarato che il volume di materiale estratto al di fuori dell’area autorizzata era pari a 58.146 metri cubi, corrispondenti al 9,91% del volume autorizzato (586.603 metri cubi); p) è stato richiesto apposito parere all’Ufficio Legislativo e Legale, il quale, con nota n. 7040 del 18 febbraio 2025, ha chiarito che il verificarsi di una (sola) delle due condizioni previste dalla norma (superamento del 5% cento della superficie o superamento del 5% del volume) imponeva la sospensione dell’autorizzazione fino al ripristino delle condizioni progettuali originarie; q) è quindi infondata la tesi della ricorrente secondo cui, dopo l’aggiornamento cartografico e l’accertato arretramento dell’asta del torrente Platanà di circa cinquanta metri dal limite di coltivazione, il Distretto Minerario avrebbe inspiegabilmente disposto la sospensione dell’autorizzazione; r) lo spostamento di un tratto dell’asta del torrente non determina alcun arretramento automatico del limite di coltivazione assentito con il provvedimento autorizzatorio, ma abilita soltanto la società a richiedere un eventuale ampliamento nell’area prima soggetta a fascia di rispetto; s) il Distretto Minerario di Catania, con decreto n. 371 in data 11 marzo 2026, ha emesso la determina n. 09/26, la quale reca modifiche al programma di coltivazione già approvato (consistenti nello spostamento dell’ultimo fronte di coltivazione sud-sud ovest all’interno del limite assentito, nell’aumento della superficie di intervento per 15.148 metri quadrati e nell’incremento del volume di coltivazione autorizzato per 391.028 metri cubi); t) poiché la società ha comunicato l’avvio dei lavori di messa in sicurezza previsti da tale determina, si ritiene che il ricorso sia anche improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nell’odierna camera di consiglio, dato avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso appare in parte manifestamente infondato e in parte manifestamente inammissibile, di talché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
Come osservato dall’Amministrazione resistente, l’area nel quale può essere legittimamente esercitata l’attività di coltivazione è quella puntualmente individuata nel provvedimento concessorio.
L’aggiornamento cartografico e l’accertato arretramento dell’asta del torrente non legittimano una modifica automatica dell’area di coltivazione, potendo - e dovendo - il soggetto esercente l’attività richiedere una modifica del titolo ai fini di un eventuale ampliamento della superficie oggetto di concessione.
L’art. 10 della legge regionale n. 6/2024, modificando l’art. 29 della legge regionale n. 127/1980, dispone, per quanto in questa sede interessa, che “nelle aree prossime al limite di coltivazione autorizzato, le difformità progettuali plano-altimetriche in misura superiore al 5% della superficie di coltivazione o superiore al 5% del volume del giacimento autorizzato della cava, comportano la sospensione della predetta autorizzazione fino al ripristino delle condizioni progettuali originariamente assentite”.
La congiunzione “o”, nel suo uso proprio, assolve funzione disgiuntiva, introducendo un rapporto di alternatività tra i termini coordinati. Essa non equivale, pertanto, alla congiunzione copulativa “e”, la quale cumula gli elementi posti in relazione, ma segnala che l’uno si pone come distinto, e ordinariamente alternativo, rispetto all’altro. Ne consegue che, in assenza di elementi testuali o sistematici idonei a deporre in senso diverso, l’espressione costruita mediante “o” non può essere intesa come comprensiva di entrambe le ipotesi, dovendo invece essere letta secondo il suo ordinario valore separativo.
Pertanto, con riferimento alla previsione normativa di cui si discute appare sufficiente che si verifichi una delle due condizioni contemplate dalla disposizione (superamento del 5% della superficie o superamento del 5% del volume), sicché la decisione adottata dall’Amministrazione appare corretta, avendo la stessa società dichiarato che il volume di materiale estratto al di fuori dell’area autorizzata era pari a 58.146 metri cubi, corrispondenti al 9,91% del volume autorizzato (586.603 metri cubi).
Il citato art. 10 della legge regionale n. 6/2024 stabilisce, come indicato, che le difformità progettuali plano-altimetriche in misura superiore al 5% per cento della superficie di coltivazione o in misura superiore al 5% del volume del giacimento autorizzato della cava “ comportano ” la sospensione della predetta autorizzazione fino al ripristino delle condizioni progettuali originariamente assentite".
Il provvedimento risulta, quindi, vincolato, non disponendo l’Amministrazione di alcuna discrezionalità in ordine alla determinazione del suo contenuto.
Ne consegue che, a prescindere da ogni altro rilievo, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non può giustificare l’annullamento del provvedimento finale, avuto riguardo a quando disposto dall’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990.
Neppure emerge una contraddizione rispetto alla disposta archiviazione del procedimento di decadenza, in quanto tale decisione è stata assunta alla luce della sopravvenuta disciplina di cui all’art. 10, comma 2-ter, della legge regionale n. 6/2024, né, in ragione del contenuto provvedimentale predeterminato ex lege , può denunciarsi un difetto di proporzionalità in relazione a quanto statuito dall’Amministrazione.
Il ricorso appare quindi infondato quanto all’impugnazione del provvedimento del Distretto Minerario di Catania n. 1186 in data 14 gennaio 2026 e dell’ordinanza n. 01/2026 in data 15 gennaio 2026, mentre va dichiarato inammissibile quanto all’impugnazione del rapporto n. 41/23 del 4 dicembre 2023, della nota n. 27009 del 29 agosto 2024 della nota n. 1347 del 15 gennaio 2026 e del verbale di infrazione n. 01/25 del 4 marzo 2025, in quanto tali atti presentano natura endoprocedimentale.
Tenuto conto della particolarità della fattispecie e anche della sollecita definizione del giudizio all’esito dell’incidente cautelare, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) in parte lo rigetta e in parte lo dichiara inammissibile, secondo quanto indicato in motivazione; 2) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE UR, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE UR |
IL SEGRETARIO