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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2024, n. 41454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41454 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RO LI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte di appello dell'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mariella Ianniciello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, RA LO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv.Tullio Zampacorta, difensore di fiducia di LI RO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello dell'Aquila confermava la sentenza emessa dal Tribunale dì Pescara V01/12/2022 con cui LI RO veniva ritenuto responsabile per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, di oltraggio e danneggiamento e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Penale Sent. Sez. 6 Num. 41454 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 10/10/2024 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il RO, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo: - violazione di legge, in relazione all'art. 20 bis cod. pen., e vizio di motivazione per avere la Corte distrettuale omesso di valutare l'stanza dì applicazione della pena sostitutiva pecuniaria, avanzata in sede di conclusioni scritte;
- violazione di legge, in relazione all'art. 156, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ritenuto valida la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata al domicilio eletto, nonostante lo stato di detenzione del RO e la conoscenza in capo al Pubblico ministero procedente. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità dì cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento limitatamente al primo motivo, mentre va rigettato nel resto. 2. Anteponendone lo scrutinio per ragioni di ordine logico, va dichiarata la infondatezza del secondo motivo, inerente la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara per omessa notifica del decreto di citazione diretta all'imputato, detenuto in carcere per altra causa. L'art. 156, comma 1, cod. proc. pen. prevede che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. In forza del comma 4 del citato articolo, tale disciplina trova applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto per altra causa, purchè lo stato di detenzione risulti dagli atti (Sez. U, n 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869 - 01). 2.1. Nel caso di specie, il decreto di citazione venne notificato presso il difensore di fiducia pro tempore, ove l'imputato aveva eletto domicilio, anziché presso l'istituto penitenziario, dov'era detenuto per altra causa. L'eccezione di nullità della notifica è stata rigettata dalla Corte d'appello, in considerazione della mancata conoscenza dello stato di detenzione e quindi dell'impedimento dell'imputato in capo dell'Autorità giudiziaria procedente. 2 2.2. La valutazione operata dalla Corte distrettuale in parte qua non merita censura, essendo essa conforme al testo normativo e in linea con l'orientamento di questa Corte. La conoscenza dello stato di detenzione, richiesta dal quarto comma dell'art. 156 cod. proc. pen., deve affiggersi in capo al Giudice, essendo del tutto irrilevante che la restrizione in vinculis del RO emergesse dagli atti acclusi al fascicolo del Pubblico ministero, che non sono conosciuti né conoscibili dal Giudice procedente, salva l'opzione difensiva di accesso ai riti premiali del patteggiamento o del giudizio abbreviato. Né il difensore di fiducia del ricorrente -che pure aveva ricevuto la notifica del decreto dì citazione diretta per conto del suo assistito presso il suo studio, indicato come domicilio eletto, e che era verosimilmente consapevole , proprio in ragione del mandato fiduciario e della conoscenza degli atti in possesso del Pubblico ministero, dello stato di detenzione del RO - ha nel corso del giudizio di primo grado reso edotto il Giudice dell'impedimento dell'imputato e sollevato la questione della " non ritualità" della notifica ( Sez. 1 n 11151 del 21/10/1996 Gulino Rv. 206425; Sez.2 n 19590 del 17/05/2006 Rv 234202). 3. A diverse conclusioni si giunge in relazione alle questioni dedotte con il primo motivo di ricorso, che va dunque accolto. La disamina degli atti permette di rilevare che il difensore dell'imputato, presente alla udienza di discussione, aveva chiesto alla Corte di appello là sostituzione della pena detentiva breve con quella pecuniaria ex art. 20 bis cod. pen.. Nondimeno, la Corte trattava e definiva il giudizio senza esaminare nel merito la istanza. Infatti, non risulta che i Giudici di appello abbiano avviato il percorso procedurale previsto dall'art. 545 bis cod. proc. pen. e/o quanto meno affrontato in modo esplicito il tema sollecitato con le conclusioni difensive, indicando le ragioni eventualmente ritenute ostative all'applicazione della pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva. E ciò benchè l'art.95 del d.lvo del 10/10/2022 n. 150, cd "riforma Cartabia", preveda che la nuova disciplina introdotta in materia di pene sostitutive sia applicabile ai procedimenti sia di primo che di secondo grado in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, avvenuta il 30 dicembre 2022. 3.1. Né a tal riguardo appare ostativa la mancanza di procura speciale. Sebbene, infatti, l'applicazione delle pene sostitutive sia un atto personalissimo- che in quanto tale presuppone il consenso esplicito dell'imputato, reso di persona o anche per il tramite del difensore munito di procura speciale- è altresì indubbio che- in forza del chiaro dettato normativo di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen. - la procura speciale non sia richiesta laddove, come nel caso in esame, si tratti di pena pecuniaria. 3 N( Per completezza, va anche aggiunto come questa Sezione della Corte abbia affrontato la quaestio iuris della necessità- nell'ambito della procedura prevista dall'art. 545 bis cod. proc. pen. - della procura speciale in capo al difensore in caso di assenza dell'imputato, ritenendo condivisibilmente - in linea con la littera legis e con l'intenti° legislatoris volta a favorire la più ampia applicazione delle pene sostituive- che non necessariamente la procura speciale (richiesta per le pene sostitutive diverse da quella pecuniaria) debba essere rilasciata già nel momento della presentazione dell'istanza, essendo sufficiente che il rilascio avvenga nella successiva fase decisoria ( così Sez. 6 , n. 14035 del 20/02/2024, F., Rv 286216). 4. Registrandosi dunque un vulnus motivazionale la sentenza va annullat a limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 20 bis cod. pen., con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Perugia.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva e rinvia per un nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 10/10/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Mariella Ianniciello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, RA LO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv.Tullio Zampacorta, difensore di fiducia di LI RO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello dell'Aquila confermava la sentenza emessa dal Tribunale dì Pescara V01/12/2022 con cui LI RO veniva ritenuto responsabile per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, di oltraggio e danneggiamento e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Penale Sent. Sez. 6 Num. 41454 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 10/10/2024 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il RO, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo: - violazione di legge, in relazione all'art. 20 bis cod. pen., e vizio di motivazione per avere la Corte distrettuale omesso di valutare l'stanza dì applicazione della pena sostitutiva pecuniaria, avanzata in sede di conclusioni scritte;
- violazione di legge, in relazione all'art. 156, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ritenuto valida la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata al domicilio eletto, nonostante lo stato di detenzione del RO e la conoscenza in capo al Pubblico ministero procedente. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità dì cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento limitatamente al primo motivo, mentre va rigettato nel resto. 2. Anteponendone lo scrutinio per ragioni di ordine logico, va dichiarata la infondatezza del secondo motivo, inerente la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara per omessa notifica del decreto di citazione diretta all'imputato, detenuto in carcere per altra causa. L'art. 156, comma 1, cod. proc. pen. prevede che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. In forza del comma 4 del citato articolo, tale disciplina trova applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto per altra causa, purchè lo stato di detenzione risulti dagli atti (Sez. U, n 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869 - 01). 2.1. Nel caso di specie, il decreto di citazione venne notificato presso il difensore di fiducia pro tempore, ove l'imputato aveva eletto domicilio, anziché presso l'istituto penitenziario, dov'era detenuto per altra causa. L'eccezione di nullità della notifica è stata rigettata dalla Corte d'appello, in considerazione della mancata conoscenza dello stato di detenzione e quindi dell'impedimento dell'imputato in capo dell'Autorità giudiziaria procedente. 2 2.2. La valutazione operata dalla Corte distrettuale in parte qua non merita censura, essendo essa conforme al testo normativo e in linea con l'orientamento di questa Corte. La conoscenza dello stato di detenzione, richiesta dal quarto comma dell'art. 156 cod. proc. pen., deve affiggersi in capo al Giudice, essendo del tutto irrilevante che la restrizione in vinculis del RO emergesse dagli atti acclusi al fascicolo del Pubblico ministero, che non sono conosciuti né conoscibili dal Giudice procedente, salva l'opzione difensiva di accesso ai riti premiali del patteggiamento o del giudizio abbreviato. Né il difensore di fiducia del ricorrente -che pure aveva ricevuto la notifica del decreto dì citazione diretta per conto del suo assistito presso il suo studio, indicato come domicilio eletto, e che era verosimilmente consapevole , proprio in ragione del mandato fiduciario e della conoscenza degli atti in possesso del Pubblico ministero, dello stato di detenzione del RO - ha nel corso del giudizio di primo grado reso edotto il Giudice dell'impedimento dell'imputato e sollevato la questione della " non ritualità" della notifica ( Sez. 1 n 11151 del 21/10/1996 Gulino Rv. 206425; Sez.2 n 19590 del 17/05/2006 Rv 234202). 3. A diverse conclusioni si giunge in relazione alle questioni dedotte con il primo motivo di ricorso, che va dunque accolto. La disamina degli atti permette di rilevare che il difensore dell'imputato, presente alla udienza di discussione, aveva chiesto alla Corte di appello là sostituzione della pena detentiva breve con quella pecuniaria ex art. 20 bis cod. pen.. Nondimeno, la Corte trattava e definiva il giudizio senza esaminare nel merito la istanza. Infatti, non risulta che i Giudici di appello abbiano avviato il percorso procedurale previsto dall'art. 545 bis cod. proc. pen. e/o quanto meno affrontato in modo esplicito il tema sollecitato con le conclusioni difensive, indicando le ragioni eventualmente ritenute ostative all'applicazione della pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva. E ciò benchè l'art.95 del d.lvo del 10/10/2022 n. 150, cd "riforma Cartabia", preveda che la nuova disciplina introdotta in materia di pene sostitutive sia applicabile ai procedimenti sia di primo che di secondo grado in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, avvenuta il 30 dicembre 2022. 3.1. Né a tal riguardo appare ostativa la mancanza di procura speciale. Sebbene, infatti, l'applicazione delle pene sostitutive sia un atto personalissimo- che in quanto tale presuppone il consenso esplicito dell'imputato, reso di persona o anche per il tramite del difensore munito di procura speciale- è altresì indubbio che- in forza del chiaro dettato normativo di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen. - la procura speciale non sia richiesta laddove, come nel caso in esame, si tratti di pena pecuniaria. 3 N( Per completezza, va anche aggiunto come questa Sezione della Corte abbia affrontato la quaestio iuris della necessità- nell'ambito della procedura prevista dall'art. 545 bis cod. proc. pen. - della procura speciale in capo al difensore in caso di assenza dell'imputato, ritenendo condivisibilmente - in linea con la littera legis e con l'intenti° legislatoris volta a favorire la più ampia applicazione delle pene sostituive- che non necessariamente la procura speciale (richiesta per le pene sostitutive diverse da quella pecuniaria) debba essere rilasciata già nel momento della presentazione dell'istanza, essendo sufficiente che il rilascio avvenga nella successiva fase decisoria ( così Sez. 6 , n. 14035 del 20/02/2024, F., Rv 286216). 4. Registrandosi dunque un vulnus motivazionale la sentenza va annullat a limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 20 bis cod. pen., con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Perugia.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva e rinvia per un nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 10/10/2024.