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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/12/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. AN SA BB, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2277/2024 R.G., promosso
da
(CF. ) Parte_1 C.F._1
(avv.ti Maurizio Traina e Rossella Vasile)
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Caterina Santanoceto e Delia Cernigliaro)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.06.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad essere riconosciuta invalida civile in misura non inferiore al 80%, ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il CP_1 rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 02 dicembre 2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente non è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore all' 80%, per cui non possiede i requisiti sanitari per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata ( cfr. Ctu in atti).
1 Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione).
Le spese di entrambe le c.t.u. vanno definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che non è in possesso del requisito sanitario Parte_1 per avere diritto alla prestazione richiesta;
compensa interamente le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 03.12.2025
Il Giudice
AN SA BB
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