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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 537 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ) nato a Parte_1 C.F._1
Castellammare del Golfo il 05.07.1958 con l'avv. Leonardo Salato
(pec domiciliazione: Email_1
ATTORE
CONTRO
(p.i. ), con sede legale in Roma, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Marco Siragusa
(pec domiciliazione: Email_2
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel corso del procedimento, con ordinanza emessa in data
11.03.2025 il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. “a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dai fatti di causa, pagamento a carico dell'ente convenuto, in favore di parte attrice
dell'importo di euro 37.850,00, oltre partecipazione onnicomprensiva alle
spese di lite per € 4.140, spese di CTU definitivamente a carico dell'ente
convenuto”; rinviando il procedimento al 28.04.2025;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate, tutti i procuratori delle parti costituite, hanno dichiarato che i propri assistiti hanno aderito alla proposta formulata.
In ragione della composizione bonaria della controversia nei termini sopra indicati, cui va conferita efficacia esecutiva, è venuto meno l'interesse della parte attrice alla prosecuzione del presente giudizio e all'accoglimento delle domande proposte con l'atto principale.
Nulla sulle spese in quanto liquidate come da proposta accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
definitivamente pronunciando:
Dà atto della conciliazione della lite alle condizioni di cui alla accolta proposta ex art. 185bis c.p.c. formulata con l'ordinanza dell'11.03.2025 e sopra riportata in parte motiva, che dichiara esecutive.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trapani, in data 29.04.2025
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 537 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ) nato a Parte_1 C.F._1
Castellammare del Golfo il 05.07.1958 con l'avv. Leonardo Salato
(pec domiciliazione: Email_1
ATTORE
CONTRO
(p.i. ), con sede legale in Roma, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Marco Siragusa
(pec domiciliazione: Email_2
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel corso del procedimento, con ordinanza emessa in data
11.03.2025 il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. “a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dai fatti di causa, pagamento a carico dell'ente convenuto, in favore di parte attrice
dell'importo di euro 37.850,00, oltre partecipazione onnicomprensiva alle
spese di lite per € 4.140, spese di CTU definitivamente a carico dell'ente
convenuto”; rinviando il procedimento al 28.04.2025;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate, tutti i procuratori delle parti costituite, hanno dichiarato che i propri assistiti hanno aderito alla proposta formulata.
In ragione della composizione bonaria della controversia nei termini sopra indicati, cui va conferita efficacia esecutiva, è venuto meno l'interesse della parte attrice alla prosecuzione del presente giudizio e all'accoglimento delle domande proposte con l'atto principale.
Nulla sulle spese in quanto liquidate come da proposta accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
definitivamente pronunciando:
Dà atto della conciliazione della lite alle condizioni di cui alla accolta proposta ex art. 185bis c.p.c. formulata con l'ordinanza dell'11.03.2025 e sopra riportata in parte motiva, che dichiara esecutive.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trapani, in data 29.04.2025
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile