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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 5620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5620 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Carla Quota Presidente dott. Paolo Filippone Giudice relatore dott. Alice Zorzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1469/2022 R.G. promossa da:
TO (c.f. e TO (c.f. Pt_1 C.F._1 Pt_2
, con l'avv. MASTROPIERRO MARIA ANTONIA C.F._2
attori contro
TO (c.f. ), con l'avv. DE PAOLI ANTONIO CP_1 C.F._3
LA TO (c.f. ), con gli avv.ti FIORENTINO CARLA e C.F._4
ZI AR convenuti
CONCLUSIONI
Conclusioni di e : Controparte_2 Controparte_3
A) nel merito come da memoria ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c che di seguitosi riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversaria domanda, eccezione e difesa:
IN VIA PRLIMINARE
pagina 1 di 16
1. Per le ragioni indicate in premesse, accertare e dichiarare avvenuta la donazione di € 84.106,41 DEl'11.06.2001 da parte DEla fu signora in favore DEla figlia e Parte_3 Controparte_4
per l'effetto dichiarare la nullità DEl'indicata donazione per vizio di forma, a norma DEl'art 782 c.c. qualora sia considerata donazione diretta, ovvero per illiceità DEla causa e/o DE motivo per violazione di norme imperative non derogabili, qualora sia considerata donazione indiretta ordinando
a di restituire alla massa attiva ereditaria la somma di € 84.106,41 ovvero quella Controparte_4
somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data DE 11.06.2001 alla restituzione effettiva, e per l'effetto, attribuire la predetta somma e/o parte di essa, così rivalutata, alla porzione DEl'eredità spettante agli attori e Pt_1
, ciascuno secondo le legittime quote di propria spettanza, ai fini DEl'invocanda Controparte_2
divisione ereditaria.
2. Per le ragioni indicate in premessa, accertare e dichiarare avvenuta la donazione diretta di €
7.800,00 di cui all'assegno circolare n. 6000419724-00 DE 07.08.2017 somma tratta dal conto personale pensione DEla fu signora in favore DEla figlia e per Parte_3 Controparte_4
l'effetto dichiarare la nullità DEl'indicata donazione per vizio di forma, a norma DEl'art 782 c.c. trattandosi di somme di non modico valore rappresentando la quasi totalità DEl'intero patrimonio DEla de cuius alla data DEl'indicata disposizione, ordinando a di restituire alla Controparte_4
massa attiva ereditaria la somma di € 7.800,00 ovvero quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data DE 07.08.20017 alla restituzione effettiva, e per l'effetto, attribuire la medesima somma e/o parte di essa, così rivalutata, alla porzione DEl'eredità spettante agli attori e ciascuno Pt_1 Controparte_2
secondo le legittime quote di propria spettanza ai fini DEl'invocanda divisione ereditaria.
3. Per le ragioni indicate in premessa, accertare e dichiarare avvenute le donazioni dirette di cui ai documenti dal 12 all' 85 ivi allegati, DE valore complessivo di € 128.681,00 tratte dal conto personale pensione DEla fu signora in favore DEla figlia e per l'effetto Parte_3 Controparte_4
dichiarare la nullità DEle indicate donazioni per vizio di forma, a norma DEl'art 782 c.c., trattandosi di somme di non modico valore rappresentando la totalità DEla pensione DEla fu signora CP_5
, ordinando a di restituire alla massa attiva ereditaria la somma di €
[...] Controparte_4
pagina 2 di 16 128.681,00 ovvero quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ogni singola disposizione alla restituzione effettiva e, per l'effetto, attribuire la predetta somma e/o parte di essa, così rivalutata, alla porzione DEl'eredità spettante agli attori e ciascuno secondo le legittime quote di Pt_1 Controparte_2
propria spettanza ai fini DEl'invocanda divisione ereditaria.
4. in subordine, e solo nella denegata ipotesi di rigetto DEla declaratoria di nullità DEle donazioni di cui ai precedenti punti, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, considerare le medesime come donazioni dirette a favore di e per l'effetto dichiarare , non dispensata Controparte_4 Controparte_4
dalla collazione, nonché tenuta a rendere alla massa ereditaria tutte le indicate somme, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria a far data dalle singole disposizioni, sino all'effettiva restituzione, ovvero quelle diverse somme ritenute di giustizia a seguito DEl'istruttoria.
5. Per le ragioni indicate in premessa, accertare e dichiarare avvenute le donazioni di:
--€ 50.000,00 DE 26.03.2008 di cui al giroconto disposto dal libretto n 34253 già NC DE
IA, oggi , intestato a e , emessa in favore di Persona_1 Parte_3 Controparte_4
; Controparte_4
--€ 20.000,00 DE 08.01.2010 di cui al bonifico disposto dal libretto n 34253 già NC DE IA, oggi , intestato a e , emessa in favore di Persona_1 Parte_3 Controparte_4 CP_4
;
[...]
--€ 8.213,59 DE 16.02.2010 di cui al prelevamento in pari data dal libretto n 34253 già NC DE
IA, oggi , intestato a e , all'estinzione DE Persona_1 Parte_3 Controparte_4
medesimo libretto di risparmio e, per l'effetto, dichiarare , non dispensata dalla Controparte_4
collazione, nonché tenuta a rendere alla massa ereditaria le indicate somme, nella misura DEla totalità
e/o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia a seguito di istruttoria.
Voglia altresì l'Ill.mo Tribunale adito
IN VIA PRINCIPALE:
6. così calcolata la quota di disponibile, e/o mettendo a compensazione anche le donazioni ricevute dagli odierni attori se ritenute da conteggiare, nonché la quota indisponibile mediante riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, che si assumono non esistenti nel caso di specie, ed i beni
pagina 3 di 16 oggetto DEle donazioni, dirette e/o indirette, secondo il loro valore calcolato a norma di legge, comunque previa declaratoria di nullità DEle donazioni nulle per vizio di forma e/o per illiceità DEla causa e/o DE motivo, come invocate in via preliminare, ed altresì accertata la lesione DEla quota di eredità riservata agli odierni attori, disporre susseguentemente la riduzione DEle donazioni poste in essere dalla defunta a favore di , e la reintegrazione DEla quota legittimamente Controparte_4
spettante agli attori coeredi;
7. ordinare la relativa divisione ereditaria in relazione alle singole quote, sulla massa liquida così composta, da ripartire tra i singoli coeredi;
8. porre ogni spesa a carico DEla convenuta TO NA o, in subordine, DEla massa;
9. emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.
10. In ogni caso con condanna alle spese di lite DE presente giudizio, comprensive DEle spese forfetarie e cpa, iva se dovuta, nonché quelle già corrisposte per la mediazione obbligatoria già esperita con esito negativo.
IN SUBORDINE: nel caso in cui il doc. 9 di parte convenuta dovesse risultare Controparte_4
valido, Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare la malagestio DE patrimonio materno e per
l'effetto condannare la stessa al risarcimento DE danno patrimoniale subito dall'amministrata in favore degli eredi, odierni attori, nella misura che risulterà accertato in corso in causa.
Con vittoria di spese.”
(escludendo la formulata richiesta di CTU grafologica e calligrafica sul doc. 9 di parte CP_4
, stante la dichiarazione di inutilizzabilità DE predetto documento a firma DE G.I., che rende
[...]
di fatto allo stato superfluo l'invocato mezzo istruttorio) che di seguito si riporta:
“2. ordinarsi alla , già NC DE IA, ai sensi DEl'art 210 e/o 213 c.p.c copia Persona_1
DEla microfilmatura e/o copia presente negli archivi informatici DEla banca, e/o documenti equipollenti degli assegni circolari emessi in data 11.06.2001, in valuta il 14.06.2001 DE complessivo importo di € 84.106,41, versati all'atto DEla cointestazione DE libretto di risparmio n. 34253, avvenuta il giorno 11.06.2001, ed intestato a e;
Parte_3 Controparte_4
3. Ordinarsi ex art 210 c.p.c alla convenuta di esibire l'estratto conto DE giugno Controparte_4
2001 DE libretto di risparmio intestato a e alla convenuta n. Parte_3 Controparte_4
pagina 4 di 16 34253 presso la , già NC DE IA con contabile di deposito degli assegni Persona_1
circolari emessi da in data 11.06.2001 in valuta il 14.06.2001 di € 84.000,00. Parte_3
4. Ordinarsi ex art 210 c.pc. alla convenuta , di depositare la rendicontazione DEle Controparte_4
spese sostenute in favore DEla madre come da doc. 9 dalla medesima prodotto in Controparte_4
virtù DEl'assunzione DEl'incarico di amministrazione DE patrimonio materno da parte DEla medesima convenuta esercitato dietro retribuzione.
5. Ordinarsi ex art 210 c.p.c. alla convenuta di depositare le relative dichiarazioni Controparte_4
dei redditi, attestanti il pagamento DEle tasse sui percepiti importi come risultanti dal doc. 9.
6. Ammettersi interpello di e sul seguente capitolo di prova: Controparte_4 Controparte_6
a. Vero che i signori e hanno fatto, nel corso DEla vita DEla Controparte_2 Controparte_2
defunta madre, la fu signora , visita presso il di lei domicilio, con frequenza Parte_3
settimanale?
7. Ammettersi prova per interpello di sui seguenti capitoli Controparte_6
b. “Vero che la fu signora , dopo la morte DE proprio marito, continuò a svolgere Parte_3
una vita ritirata nelle mura domestiche, priva di eccessi?”
c. “Vero che la fu signora , dopo la morte DE marito, coadiuvava la figlia Parte_3 CP_4
nella cura DEla casa di quest'ultima e nella crescita dei figli di quest'ultima, con quotidiana frequenza?”
d. “Vero che negli ultimi tempi di vita DEla madre la sorella rimproverava i fratelli CP_4
e perché andavano a trovare la madre in ospedale, quando ricoverata, parlando con CP_2 Pt_1
i medici?”.
Conclusioni di TO : CP_6
- accertare e dichiarare le intervenute donazioni remuneratorie ex art. 770 c.c., come in atti descritte, tra e per l'importo complessivo di Euro 77.800,00 o quello Parte_3 Controparte_4
diverso che sarà accertato in causa;
- dichiararsi la nullità di dette donazioni per vizio di forma a norma DEl'art. 782 c.c.;
pagina 5 di 16 - ordinarsi alla sig.ra di restituire alla massa ereditaria la somma di Euro Controparte_4
77.800,00 o quella diversa che sarà accertata in causa, oltre interessi legali e alla rivalutazione dalla data di ciascuna donazione sino alla restituzione effettiva;
- procedersi alla collazione dei cespiti ereditari come in atti enunciati e procedersi alla divisione DEl'accertato compendio ereditario, determinandosi la porzione di eredità spettante al sig.
[...]
in conformità DEle disposizioni testamentarie, con imputazione DE valore DEla donazione a CP_6
suo favore disposta.
Conclusioni di Controparte_4
Nel merito
In via principale:
- rigettare le domande ex adverso proposte dagli attori e in Controparte_3 Controparte_2
quanto palesemente infondate in fatto e in diritto;
- rigettare le domande ex adverso proposte dal convenuto in quanto palesemente Controparte_6
infondate in fatto e in diritto;
In subordine:
- procedersi alla divisione ereditaria DE patrimonio relitto dalla sig.ra previa stima Parte_3
DEle donazioni da essa disposte in vita in favore dei figli, sig.ri e e CP_2 Pt_1 Controparte_6
tenuto conto DEle quote attribuite agli eredi per testamento.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova sub 4-5-9 formulati con la memoria n. 2, ex art. 183, co. 6 e di seguito riproposti:
“4) dal 2001, dopo la morte DE sig. , la sig.ra trascorreva festività e Controparte_7 Parte_3
ricorrenze con la figlia e la sua famiglia;
CP_4
5) dal 2001, la sig.ra trascorreva le vacane estive con la figlia e la sua famiglia;
Parte_3 CP_4
[omissis]
9) dal 2001 e sino a quando ha goduto di buona salute, la Sig.ra gestiva in autonomia i Parte_3
propri risparmi con i quali era, per esempio, solita fare regali ed elargire mance a figli e nipoti;
”
pagina 6 di 16 Si insiste per l'ammissione DEl'“istanza di verificazione DEla scrittura e DEla sottoscrizione apposta sul doc. 9, mediante CTU calligrafica volta appunto ad accertare l'autenticità DEla scrittura e DEla sottoscrizione DEla sig.ra , previa autorizzazione al deposito DEl'originale DE Parte_3
documento n. 9, nel termine che il Giudice vorrà assegnare.
Si indicano quali scritture comparative:
- testamento olografo DE 13.2.2010 (doc. 13 depositato da ); Controparte_4
- carta d'identità DEla sig.ra (doc. 17); Parte_3
- contrassegno parcheggio invalidi (doc. 18).
Con riserva di depositare gli originali nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità DE disconoscimento DE doc. 9.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.”
Ci si riserva fin d'ora di essere abilitati alla prova contraria nel caso di accoglimento DEle eventuali istanze istruttorie su cui le controparti dovessero insistere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione DE 31.1.22, ritualmente notificato, e Controparte_3 Controparte_2
convenivano in giudizio e , chiedendo che Controparte_4 Controparte_6 Controparte_4
restituisse alla massa ereditaria da dividere in morte DEla madre le somme di denaro Parte_3
ricevute prima DEl'apertura DEla successione, da considerarsi come donazioni nulle o valide donazioni con obbligo di collazione, e, previo calcolo DEla quota di riserva spettante agli attori legittimari, venissero ridotte le donazioni lesive ai fini DEla reintegrazione.
Secondo l'assunto attoreo, in particolare:
- gli attori sono eredi legittimari di , deceduta il 18.8.17, madre di tutte le parti Parte_3
in causa;
- la de cuius lasciava testamento con il quale disponeva che metà dei propri beni andasse alla figlia e l'altra metà ai tre fratelli e in parti uguali;
CP_4 CP_2 Pt_1 CP_6
pagina 7 di 16 - all'apertura DEla successione nel conto corrente intestato alla madre residuavano solo circa €
200,00, a fronte DEl'ingente patrimonio di cui la stessa era titolare, soprattutto a seguito DEla morte DE marito;
- a seguito di ricerche presso gli istituti bancari gli attori scoprivano le seguenti anomale operazioni:
• l'11.6.01, poco dopo la morte DE marito, aprì il libretto di risparmio n. Parte_3
67070034253 presso NC DE IA (oggi , cointestato con la figlia Persona_1
nel quale versò assegni circolari per la somma di € 84.106,41 e nel quale si CP_4
registrano le seguenti operazioni prima DEla sua estinzione il 16.2.10: il 26.3.08 ordine di bonifico di per € 50.000,00 verso il conto in essere presso il Controparte_4
medesimo Istituto cointestato a ed al di lei figlio;
Controparte_4 Persona_2
l'8.1.10 ordine di bonifico di per € 20.000,00 verso il predetto Controparte_4
conto; il 10.2.10 prelievo DEla somma di € 8.000,00 da parte di;
il 16.2.10 Parte_3
versamento in contanti DEla somma di € 7.900,00 da parte di sul conto Parte_3
pensione alla medesima intestato;
il 16.2.10 prelievo DEla somma 8.215,59 da parte di e ad estinzione DE libretto;
Parte_3 Controparte_4
• la de cuius era unica titolare DE conto pensione presso il medesimo Istituto di credito (n.
12071) dalla cui contabilità si evince che la figlia ogni mese, prelevava in CP_4
contanti la pensione DEla madre;
risulta in particolare che abbia prelevato la CP_4
somma di € 4.418,00 nel 2008, la somma di € 9.020,00 nel 2009, la somma di €
10.958,00 nel 2010, la somma di € 14.680,00 nel 2011, la somma di € 18.230,00 nel
2012, la somma di € 14.017,00 nel 2013, la somma di € 16.700,00 nel 2014, la somma di € 16.290,00 nel 2015, la somma di € 14.129,00 nel 2016, la somma di € 10.239,00 nel
2017; risulta inoltre emesso assegno circolare in data 7.8.17 in favore di con CP_4
provvista proveniente dal conto, per la somma di € 7.800,00;
- risultava, dunque, che aveva beneficiato di plurime donazioni, prima DEla morte DEla CP_4
madre, per complessivi € 298.800,59, di cui € 136.481,00 tramite prelievi dal conto pensione intestato alla madre, € 7.800,00 tramite assegno proveniente dal detto conto, € 78.213,59
pagina 8 di 16 tramite bonifici, giroconti e prelievi dal libretto di risparmio cointestato con la madre, €
84.106,41 in virtù degli assegni circolari versati dalla madre per l'accensione DE detto libretto cointestato con la figlia;
- i fratelli, per contro, non avevano goduto di alcuno dei beni intestati alla de cuius prima DEla morte, non avendo ricevuto alcuna donazione;
- la cointestazione DE libretto a risparmio, accesso con la provvista di € 84.106,41 di proprietà DEla defunta (siccome proveniente dall'eredità DE marito ), configura Controparte_7
donazione indiretta, nulla siccome lesiva DEle quote riservate agli altri eredi;
- laddove dovesse accertarsi che gli assegni circolari a mezzo dei quali venne aperto il libretto erano intestati a (non avendo la banca fornito la relativa informazione), si Controparte_4
avrebbe donazione diretta DE denaro, nulla per vizio di forma;
- parimenti i prelievi effettuati da dal conto pensione DEla madre, per € 128.681,00, CP_4
configurano donazioni nulle per difetto di forma, così come l'assegno circolare tratto sul detto conto per € 7.800,00 poco prima DEla morte DEla testatrice;
- qualora tutte le già menzionate somme vengano considerate donazioni valide, le stesse andranno computate quale parte DEl'asse ereditario, ai fini DE calcolo DEla quota di legittima e/o testamentaria violata;
- quanto alle somme che dal libretto cointestato sono andate a beneficio DEla convenuta CP_4
, per la somma di € 78.213,00, le stesse configurano donazioni e, come tali, anticipo
[...]
sulla quota di spettanza DEla beneficiaria, in mancanza di dispensa dalla collazione;
- tutte le predette somme devono dunque essere ricondotte alla massa dei beni ereditari ai fini DEla divisione che tenga conto DEle quote di legittima spettanza, con conseguente condanna restitutoria di . Controparte_4
TO si costituiva ritualmente in giudizio e aderiva alle domande svolte dai fratelli attori, CP_6
chiedendo, inoltre, che l'attrice, laddove gli importi prelevati dai conti DEla madre non configurino donazioni, rendesse il conto DEle somme gestite nell'interesse DEla de cuius.
pagina 9 di 16 si costituiva ritualmente in giudizio, concludendo per il rigetto DEle domande Controparte_4
attoree e chiedendo, in subordine, di procedersi alla divisione considerando anche le donazioni in favore dei fratelli, secondo le quote stabilite per testamento.
Deduceva la convenuta, in particolare, che l'azione di riduzione proposta doveva ritenersi inammissibile in difetto di specifica indicazione DEla quota di riserva lesa;
che solo la figlia CP_4
si era occupata DEl'accudimento DEla madre, riconosciuta invalida nel 2010, fino alla sua morte;
che le somme prelevate dal conto pensione su DEega DEla madre venivano immediatamente consegnate alla predetta che le gestiva in piena autonomia;
che la de cuius veniva inoltre aiutata economicamente dalla famiglia di giacché la pensione, ammontante ad € 650,00 prima DE riconoscimento CP_4
DEl'indennità di accompagnamento, risultava insufficiente per il sostentamento DEl'anziana; che le somme presenti sul libretto a risparmio cointestato dovevano ritenersi, in mancanza di prova contraria, di spettanza in pari quota dei due intestatari;
che le somme provenienti dal detto libretto di cui ha beneficiato la convenuta non potevano configurare donazioni in difetto DEl'animus donandi; che i due bonifici di € 50.000,00 ed € 20.000,00 in favore di costituivano un contributo per la gestione CP_4
domestica di cui la figlia si era occupata e un rimborso DEle spese di cui si era fatta carico CP_4
durante gli anni di convivenza, come confermato dalla scrittura DE 12.2.09, proveniente dalla de cuius, con la quale la madre si riconosceva debitrice DEla figlia per l'importo mensile di € 800,00 a decorrere dal 2001, in ragione di tali titoli;
che la somma di € 8.215,59 era stata prelevata dal libretto con firma congiunta di entrambe le intestatarie onde non vi era prova che solo se ne fosse appropriata, CP_4
anche considerando che quello stesso giorno versava sul proprio conto pensione la somma di Parte_3
€ 7.900,00; che la somma di € 7.800,00 prelevata da dal conto pensione poco prima DEla CP_4
morte DEla madre era finalizzata alla spese funerarie e di sepoltura;
che nel caso, dunque, di alcuna donazione, diretta o indiretta, aveva beneficiato la convenuta;
che i tre fratelli ed CP_2 Pt_1
, per contro, erano stati beneficiati dalla madre nel 2008 con la donazione DEl'usufrutto su alcuni CP_6
immobili in Campolongo Maggiore, stimato all'epoca, in relazione alle singole quote attribuite, in €
26.800,00, 3.600,00 e 3.800,00, da computarsi nell'eventuale divisione ai fini DE calcolo DEle singole quote con valore attualizzato all'epoca DEl'apertura DEla successione.
pagina 10 di 16 Respinte l'istanza di Ctu grafologica sulla scrittura DE 12.2.09, richiesta dalla convenuta CP_4
e l'istanza di esibizione bancaria formulata dagli attori, la causa è stata istruita mediante
[...]
l'assunzione di prove per interpello e testi, quindi trattenuta in decisione in data 8.5.25.
Le domande formulate dagli attori, con adesione DE convenuto , risultano parzialmente Controparte_6
fondate nei limiti che seguono.
I fratelli e prospettano una lesione DEle quote di legittima per Controparte_2 Pt_1 CP_6
effetto DEle donazioni ricevute dalla sorella prima DEl'apertura DEla successione. CP_4
La difesa di ha eccepito l'inammissibilità DEl'azione in difetto di espressa Controparte_4
indicazione DEla quota di riserva lesa.
L'eccezione non è fondata.
Come precisato in giurisprudenza, “la sussistenza di oneri di deduzione a carico DE legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria DEla lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza DEla lesione di legittima” (così, testualmente, Cass. n.
17926/20).
Nel caso, si osserva, i fratelli hanno indicato l'entità DE relictum e DEle donazioni ricevute dalla sorella, di tal che l'entità DEl'allegata lesione DEla quota di riserva si può desumere da un calcolo aritmetico.
Quanto alle somme presenti sul libretto a risparmio cointestato, si osserva quanto segue.
Deducono i fratelli e che l'apertura di posizione bancaria cointestata con provvista CP_2 Pt_1
proveniente da uno solo dei titolari configurerebbe donazione indiretta, nulla perché contrastante con norme imperative o per difetto di forma;
laddove, invece, si ritenga integrata una donazione, la stessa dovrebbe in ogni caso essere ricondotta alla massa ereditaria da dividere.
Tale principio dovrebbe applicarsi, nell'assunto difensivo, tanto all'iniziale provvista con il quale è stato aperto il libretto, tanto alle successive operazioni che sono andate a beneficio DEla sorella ed hanno conseguito l'effetto di estinguere il libretto pagina 11 di 16 Allega il fratello , inoltre, che i bonifici di € 50.000,00 ed € 20.000,00 in favore di CP_6 CP_4
integrerebbero donazioni remuneratorie, nulle per difetto di forma.
La convenuta deduce non esservi prova che le somme con cui è stato aperto il libretto CP_4
provenissero dalla madre, onde dovrebbe presumersi, in ossequio a consolidato principio giurisprudenziale, che le stesse fossero di proprietà di entrambe le cointestatarie in pari quota, cosicché le pretese restitutorie dovrebbe in ogni caso essere limitate alla metà DEle somme contestate.
L'argomento non ha pregio.
È la stessa convenuta, invero, a dedurre che i due anzidetti bonifici per la complessiva somma di €
70.000,00 troverebbero la loro causa nella volontà DEla madre, confermata nella scrittura in data
12.2.09 a firma DEla stessa (all. 9 convenuta), di compensare la figlia per l'assistenza e la cura prestatale, con ciò riconoscendo, implicitamente, che le somme fossero di proprietà DEla de cuius.
Come precisato in giurisprudenza, la cointestazione di somme depositate presso una banca integra donazione indiretta laddove sussista l'animus donandi (si vedano, tra le molte, Cass. n. 9197/23; Cass.
n. 4682/18).
Nel caso lo spirito di liberalità può ritenersi adeguatamente provato, da un lato, dalla sussistenza DE rapporto di stretta parentela, dall'altro dalle allegazioni DEla stessa convenuta secondo cui, come già detto, le somme provenienti dal libretto di cui ha beneficiato (per € 70.000,00) costituivano la CP_4
ricompensa per l'assistenza prestata e il rimborso per le spese sostenute.
Non essendovi prova convincente, come infra meglio precisato, di spese che la figlia avrebbe anticipato per conto e/o nell'interesse DEla madre, la suddetta causale sembra poter integrare la ratio DEla donazione remuneratoria che, come noto, sottende l'intento spontaneo, non dettato dall'adempimento di un obbligo giuridico, di compensare il donatario per i servizi resi.
per l'effetto, deve restituire alla massa la somma di € 70.000,00 ricevuta a titolo di donazione CP_4
indiretta, che, al pari di quella diretta, è soggetta all'azione di riduzione.
Non consta prova adeguata, invece, che le ulteriori somme prelevate dal libretto siano andate ad effettivo beneficio DEla figlia.
Il prelievo in data 16.2.10 DEla somma 8.215,59, ad estinzione DE libretto, reca la firma, com'è incontestato, di entrambe le intestatarie e non risulta dimostrato che si sia appropriata DEla CP_4
pagina 12 di 16 relativa somma che, verosimilmente, è confluita nel conto pensione DEla madre giacché, in pari data, risulta un versamento DEla somma di € 7.900,00 da parte di sul predetto conto. Parte_3
Quanto al prelievo di € 8.000,00 in data 10.2.10, lo stesso risulta effettuato direttamente dalla de cuius
e non può presumersi che la figlia se ne sia appropriata
Quanto ai prelievi dal conto pensione, valga quanto segue.
Non pare, va innanzitutto osservato, che la difesa di abbia rinunciato alle relative Controparte_6
pretese, giacché nella conclusionale si specifica (pag. 12) che l'importo proveniente dal libretto a risparmio che la sorella deve restituire “potrà essere variato in relazione all'esito DEl'invocato rendiconto sulla gestione dei conti, diversi dalle operate donazioni remuneratorie, come operata da
sul patrimonio materno ed in particolar modo sulle somme dalla stessa prelevate Controparte_4
dal conto corrente n. 12071 acceso presso la NC DE IA, oggi ”. Persona_1
La convenuta contesta l'ammontare complessivo dei prelievi, allegando una differenza di € 3.406,00
(comparsa di risposta pagg. 14-15) rispetto alla somma indicata dagli attori (€ Controparte_4
128.681,00).
Questi ultimi ed il convenuto non sembrano negare l'allegata differenza, onde la Controparte_6
somma controversa risulta pari ad € 125.275,00 per i prelievi effettuati dal 2008 al 2017.
La convenuta non contesta gli avvenuti prelievi ma deduce che le somme relative sarebbero sempre state consegnate alla madre, che le avrebbe gestite in autonomia, o comunque sarebbero state utilizzate per le sue necessità.
Quanto all'asserita consegna DE denaro alla madre, non può ritenersi raggiunta prova adeguata.
Se è vero che i testi e hanno dichiarato, in riposta al capitolo 12 DEla Persona_2 Testimone_1
convenuta, di aver assistito in più di un'occasione alla consegna DEla pensione dalla figlia alla madre, le dichiarazioni DE primo (figlio di vanno attentamente soppesate e, comunque, le CP_4
affermazioni di entrambi risultano generiche, in ordine alla frequenza degli episodi, per ritenere provata la sistematicità DEla consegna.
Soggiunto che appare poco plausibile che un'anziana ultraottantenne, riconosciuta invalida nel 2010 anche per deficienze psichiche come documentato (all.ti 10-11-12 , gestisse in Controparte_4
piena autonomia la propria pensione provvedendo alle proprie necessità.
pagina 13 di 16 Appare più verosimile, come allegato dalla stessa convenuta in un profilo subordinato, che fosse la figlia, la quale viveva nell'appartamento attiguo con la propria famiglia, ad occuparsi DEla cura e DEl'assistenza DEla madre provvedendo alle spese necessarie, di vitto, per utenze domestiche, mediche.
La circostanza è confermata dalle testimonianze assunte (non solo dei due figli DEla convenuta,
e , ma anche DEle amiche e vicine di casa, Doreide Terlin, Per_3 Persona_2 Persona_4 Tes_1
) in ordine ai capitoli sub 1-2-8-12 di e, in ogni caso, può ritenersi
[...] Controparte_4
presuntivamente accertata poiché non è sostanzialmente contestato dai fratelli che fosse a CP_4
coadiuvare la madre per le proprie necessità quotidiane.
Non è provato, invece, che abbia anche sostenuto la madre con denaro proprio. CP_4
Solo il figlio DEla convenuta , invero, ha riferito genericamente che era la madre a Persona_2
consegnargli il denaro per la spesa o altre necessità. Ma tale circostanza non prova, naturalmente, che tale denaro fosse di proprietà DEla madre anziché DEla nonna.
Suddividendo l'importo di € 125.275,00 (complessivamente prelevato da per il numero totale CP_4
DEle mensilità (n. 111) nell'arco temporale in cui si collocano i prelievi, dal giugno 2008 fino alla morte DEla madre nell'agosto 2017, si perviene all'importo mensile di € 1.128,60.
La convenuta, si osserva, al di là di un'unica ricevuta di pagamento per un dentista (all. 16), nulla ha dedotto e/o documentato in ordine a specifiche esigenze e/o necessità DEla madre idonee a giustificare esborsi di denaro anche rilevanti.
Dunque, in mancanza di specifica prova che era onere DEla convenuta fornire, può ritenersi congrua per il mantenimento di una persona anziana che includa spese di vitto e di vestiario, pagamento DEle utenze domestiche, gestione e pulizia DEla casa, necessità mediche, la somma mensile di € 800,00, di tal che la residua somma mensile di € 328,60 può essere ragionevolmente considerata donazione, dovendosi presumere l'animus donandi per le ragioni sopra specificate.
Pertanto anche la complessiva somma di € 36.474,60 (328,60 x 111) va a ricomporre la massa da dividere a titolo di donatum.
Quanto alla somma alla somma di 7.800,00 prelevata da dal conto pensione a mezzo assegno CP_4
circolare pochi giorni prima DEla morte DEla madre, solo nelle difese conclusive è stato contestato pagina 14 di 16 (tardivamente) dalla difesa di che tale somma non sarebbe stata integralmente Controparte_6
utilizzata dalla sorella per le spese funerarie e di sepolcro.
Onde la stessa non va restituita alla massa.
Quanto alle donazioni di cui hanno beneficiato i fratelli, le stesse non sono contestate, neanche con riferimento ai valori indicati negli atti notarili. La difesa attorea allega genericamente che tali liberalità sarebbero state finalizzate a riequilibrare precedenti situazioni di disparità che si erano create rispetto alla sorella, ma nulla è provato sul punto.
Onde, rivalutando gli importi donati al momento DEl'apertura DEla successione, si ha che i fratelli e devono imputare alla propria quota di riserva, per tale titolo, le rispettive CP_2 Pt_1 CP_6
somme di € 29.989,20, € 4.028,40 ed € 4.252,20.
La quota di riserva spettante a ciascuno dei figli ex art. 537, co. 2, c.c. (pari a 1/6) va calcolata sulla massa composta dal relictum (200,00, com'è incontestato) e dal donatum (70.000,00 + 36.474,60 +
29.989,20 + 4.028,40 + 4.252,20), per un totale di 144.944,40, ed ammonta dunque ad € 24.157,40.
Il legittimario che agisce in riduzione deve imputare alla propria quota quanto già ricevuto a titolo di donazione, ex art. 564 c.c., cosicché beneficiario DEla somma di € 29.989,20, risulta già CP_2
soddisfatto, mentre a e spettano le somme, rispettivamente, di € 20.129,00 (24.157,40 – Pt_1 CP_6
4.028,40) ed € 19.905,20 (24.157,40 – 4.252,20), oltre ad interessi al tasso legale dall'apertura DEla successione.
Somme, queste, che dovranno essere versate da ex art. 555 c.c., la quale in vita ha beneficiato CP_4
di donazioni eccedenti il valore DEla quota di cui la defunta poteva disporre.
Quanto alle spese di lite, le stesse sono regolate secondo il principio DEla soccombenza: CP_2
rifonderà le spese a la quale a sua volta rifonderà le spese a
[...] Controparte_4 [...]
. Controparte_8
Le spese sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, per le cause di valore fino ad € 52.000,00, nei rapporti tra e per le cause di valore fino ad CP_2 CP_4
€ 26.000,00 nei rapporti tra e gli altri due fratelli. CP_4
p.q.m.
pagina 15 di 16 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- accerta e dichiara che ha ricevuto dalla de cuius donazioni per complessivi € Controparte_4
106.474,60, mentre e donazioni per le Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6
somme rispettive di € 29.989,20, € 4.028,40 ed € 4.252,20
- accerta e dichiara che risulta già soddisfatto per la quota di legittima, Controparte_2
mentre e risultano lesi per le somme, rispettivamente, di € Controparte_3 Controparte_6
20.129,00 ed € 19.905,20
- condanna al pagamento in favore di e Controparte_4 Controparte_3 Controparte_6
DEle somme, rispettivamente, di € 20.129,00 ed € 19.905,20, oltre interessi al tasso legale dal
18.8.17, a titolo di reintegrazione DEla quota a loro riservata
- condanna alla rifusione DEle spese di lite in favore di Controparte_2 Controparte_4
che si liquidano in € 7.500,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario DEle spese generali nella misura DE 15%, iva e cpa come per legge
- condanna alla rifusione DEle spese di lite in favore di e Controparte_4 Controparte_3
, che si liquidano per ciascuno di essi in € 5.000,00 per compenso, € 273,50 per Controparte_6
esborsi quanto a , oltre al rimborso forfettario DEle spese generali nella Controparte_3
misura DE 15%, iva e cpa come per legge
Venezia, nella camera di consiglio DE 20 novembre 2025
Il Giudice estensore dott. Paolo Filippone
Il Presidente dott. Maria Carla Quota
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