Decreto presidenziale 4 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 18/03/2026, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00407/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01296/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1296 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Specchia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa concessione di misura cautelare,
-del decreto n. -OMISSIS- pervenuto a mezzo pec in data 29.10.2025 con il quale il Prefetto della Provincia di Lecce ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento questorile di rigetto della domanda di licenza per l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse sportive presso i locali siti in Specchia alla via -OMISSIS-;
-del provvedimento del Questore di Lecce n. -OMISSIS-, notificato in data 8.7.2025, con il quale è stata rigettata la domanda di licenza per l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse sportive presso i locali siti in Specchia alla via -OMISSIS-;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, delle note prot. n.-OMISSIS- del 15.05.2025 e prot. n. -OMISSIS- del 26.6.2025 a firma del Responsabile p.t. dell’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Specchia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Lecce, e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. CA BE e uditi per le parti i difensori Avv. T. Serrano, in sostituzione dell'Avv. M. Musio, per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni statali resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 3 dicembre 2025 e depositato in pari data, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa concessione di misura cautelare, del decreto n. -OMISSIS-, notificato a mezzo pec in data 29.10.2025, con il quale il Prefetto della Provincia di Lecce ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento del Questore di Lecce n. -OMISSIS- (anch’esso impugnato), notificato in data 8.7.2025, con il quale ha respinto l’istanza, presentata in data 17.4.2025, di rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, per l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse sportive presso i locali siti in Specchia alla via -OMISSIS-, per la ravvisata presenza di un luogo (sensibile) - ingresso della scuola -OMISSIS- - ubicata in immobile con ingresso al civico 3 di Via -OMISSIS-, a una distanza (come si legge nella nota del Comune di Specchia prot. n. -OMISSIS- del 26.6.2025) di metri 228, inferiore a quella minima di metri 250 prevista dall’art. 7 comma 2 L.R. n. 43/2023, come modificata dalla L.R. n. 21/2019; nonché ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, le note prot. n.-OMISSIS- del 15.05.2025 e prot. n. -OMISSIS- del 26.6.2025 a firma del Responsabile p.t. dell’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Specchia, con le quali l’Amministrazione comunale ha comunicato alla Questura di Lecce che i locali siti nel Comune di Specchia, per i quali è stato chiesto il rilascio della licenza per la gestione di un “punto di raccolta su rete fisica di scommesse”, presenta una distanza da c.d. luoghi sensibili inferiore a quella imposta dall’art. 7 della legge Regionale n. 43/2013 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 1 della L.R. n. 21 del 17.06.2019,
La ricorrente ha premesso in punto di fatto:
- che in data 17.04.2025, ha inoltrato al competente Ufficio Autorizzazioni della Polizia di Stato presso la Questura di Lecce- Divisione Polizia Amministrativa e Sociale- istanza ex art. 88 DPR n. 773/1931 (TULPS) volta ad ottenere licenza per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse sportive presso i locali siti in Specchia, alla via -OMISSIS-;
- che in data 20.5.2025, la competente divisione amministrativa della Questura di Lecce ha notificato preavviso di rigetto, ex art. 10 bis L n. 241/1990;
- che, il preannunciato diniego, è correlato alla nota prot. n.-OMISSIS- del 15.05.2025, con la quale il Comune di Specchia ha rilevato che il locale destinato ad “ospitare” l’esercizio commerciale presenta una distanza da c.d. luoghi sensibili inferiore a quella indicata dall’art. 7 co. 2 L.r. 43/2013 (come modificato dall’art. 1 della L.R. n. 21 del 17.06.2019);
- che, dall’analisi della nota dirigenziale del 15.5.2025, a seguito di istanza di accesso, è emerso come l’Ente civico abbia certificato per il tramite di ruota metrica di misurazione stradale una distanza inferiore a 250 mt rispetto ad un ingresso della scuola -OMISSIS- che insiste al civico 3 di Via -OMISSIS-, malgrado, a dire del ricorrente, si tratti di ingresso secondario non pedonale, destinato a permettere ai veicoli del personale scolastico di accedere allo scoperto retrostante l’istituto, utilizzato come parcheggio auto;
- che con nota del 26.06.2025, acquisite le osservazioni presentate dall’istante, e dopo aver fatto richiamo alla precedente nota del 15.05.2025, il Comune di Specchia ha confermato l’iniziale parere negativo, dando atto che “il locale commerciale sito … alla via -OMISSIS- risulta essere posizionato a mt 228 dall’ingresso di via -OMISSIS- n. 3 sede della scuola -OMISSIS-di secondo grado denominata-OMISSIS-”;
- che, con provvedimento n. -OMISSIS-, il Questore della Provincia di Lecce, preso atto della nota de qua, indicata come conseguenza di “ulteriori verifiche”, ha comunicato il non accoglimento della domanda de qua;
- che avverso tale atto ha proposto ricorso gerarchico innanzi la Prefettura di Lecce, definito con provvedimento di rigetto prefettizio pervenuto a mezzo pec in data 29.10.2025, con il quale si è ritenuto che all’esito del negativo parere del Comune di Specchia, quale ente titolare esclusivo del compito di procedere all’accertamento tecnico sulle distanze, la decisione ostativa del Questore di Lecce fosse un atto dovuto, senza che, a suo dire, si sia proceduto ad alcuna valutazione dei motivi di impugnazione proposti.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. CARENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
II - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. CARENZA ISTRUTTORIA. IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE ART. 7 co. 2 L.r. 43/2013.VIOLAZIONE DEL PRINCPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO SOTTO ALTRO PROFILO.
Con decreto presidenziale n. 139/2025, pubblicato il 4 dicembre 2025, è stata accolta l’istanza di abbreviazione dei termini processuali presentata ex art. 53 c.p.a. dalla ricorrente con ricorso notificato il 3 dicembre 2025, al fine di poter discutere l’istanza cautelare posta a corredo del ricorso introduttivo nella prossima camera di consiglio della Sezione competente (Sezione III) fissata il 18.12.2025.
Il 5 dicembre 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate.
Il 17 dicembre 2025, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per le Amministrazioni intimate, ha depositato una memoria difensiva, concludendo per il rigetto dell’istanza di sospensione, perché priva dei requisiti di legge, nonché, per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ha depositato in giudizio, inoltre, dei documenti, tra i quali la relazione sui fatti di causa trasmessa dalla Questura di Lecce all’Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota prot. n. -OMISSIS- del 10 dicembre 2025, avente ad oggetto “-OMISSIS-, nata a [...] il -OMISSIS- RICORSO AL T.A.R. CON SOSPENSIVA”.
Con ordinanza collegiale n. 1603/2025, pubblicata il 22 dicembre 2025, questa Sezione - sospesa ogni altra decisione anche in relazione all’istanza cautelare incidentalmente proposta nel ricorso indicato in epigrafe – ha ordinato al Comune di Specchia, in persona del Sindaco e al Comando Polizia Locale del predetto Comune, in persona del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, di depositare presso la Segreteria di questo T.A.R. una relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, avendo cura di prendere posizione sui fatti affermati e sulle doglianze formulate nel ricorso e nell’allegata perizia tecnica e, in particolare, di precisare se l’ingresso della scuola -OMISSIS-, posizionato al civ 3 di via -OMISSIS-, sia utilizzato anche come ingresso pedonale, e se il percorso pedonale più breve su suolo pubblico sia stato misurato o meno secondo le regole previste dal d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), nell’osservanza delle regole di comune prudenza, avendo cura di specificare, nell’ambito del percorso pedonale oggetto di misurazione, l’effettiva distanza (alla luce delle regole predette), anche (eventualmente) attraverso una nuova misurazione tra l’ingresso principale del locale commerciale di Via -OMISSIS- e l’ingresso della scuola -OMISSIS- posizionato al civ 3 di via -OMISSIS-.
Ha rinviato, quindi, la causa per il prosieguo della trattazione dell’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2026.
Il 29 dicembre 2025, il Comune di Specchia, attraverso il Comandante del Comando di Polizia Locale di Specchia, dott. Andrea Zacà, ha depositato in giudizio la relazione di chiarimenti richiesta da questo Tribunale con la sopracitata ordinanza collegiale n. 1603/2025.
Il 08 marzo 2026, il difensore della parte ricorrente ha depositato una nota con la quale, premesso che la Questura di Lecce, “con atto questorile del 29.01.2026 ha proceduto alla revoca del precedente atto ostativo del 4.7.2025 e in pari data al rilascio della licenza in favore di parte ricorrente” e che tali provvedimenti “in quanto integralmente satisfattivi della pretesa fatta valere con il ricorso indicato in epigrafe, sono utili a determinare la cessazione della materia del contendere”, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna del Comune di Specchia alla rifusione delle competenze di lite.
Nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2026, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, il Presidente di questa Sezione, a fronte della richiesta del difensore della parte ricorrente, con nota depositata in giudizio in data 08 marzo 2026, di cessazione della materia del contendere, ha dato avviso alle parti costituite, ex art. 60 c.p.a., della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
2.1 In particolare, osserva il Collegio che, con l’esibito sopravvenuto provvedimento n.-OMISSIS-del 29 gennaio 2026, la Questura di Lecce ha proceduto al rilascio della licenza in favore della parte ricorrente, per cui il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere”, così come richiesto anche, dal difensore della parte ricorrente, con la sopracitata istanza di cessazione della materia del contendere depositata in giudizio in data 08 marzo 2026.
In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
2.2. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..
3. Le spese processuali, possono essere compensate in ragione del tempestivo sopravvenuto provvedimento della Questura di Lecce, integralmente satisfattivo della pretesa fatta valere con il ricorso dal ricorrente, adottato dall’Amministrazione intimata alla luce delle risultanze istruttorie della Relazione di chiarimenti depositata in giudizio dal Comune di Specchia in data 29 dicembre 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA OR, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
CA BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA BE | PA OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.