CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente e Relatore
COZZI STEFANO CELESTE, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1610/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT.24073014310740225-000004 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2023
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT.24073014310740225-000004 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2023
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT.24073014310740225-000004 IRPEF-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4443/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 7 aprile 2025, Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi decorsi 90 giorni dalla domanda di rimborso di maggiore IRPEF, e addizionali regionale e comunale, versata per l'anno d'imposta 2023.
L'istanza presupposta muoveva dal fatto che la contribuente, trasferitasi in Italia prima del 30 aprile 2019 e che già fruiva del regime impatriati prima del 31 dicembre dello stesso anno, riteneva di avere diritto - pur non essendosi mai iscritta all'AIRE - al regime agevolato della c.d. “Misura di radicamento” temporalmente esteso dall'art. 1, comma 50, della Legge di bilancio 2021.
Resisteva la DP II di Milano eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, III^ comma, del D. Lgs. n. 546/1992 e, quanto al merito, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime agevolativo degli 'impatriati'.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio in quanto è condivisibile principio di diritto quello secondo cui, come correttamente evocato dalla ricorrente che ne ha fatto corretto uso, “In tema di imposte sui redditi, posto che l'indicazione nella dichiarazione di un credito d'imposta costituisce già istanza di rimborso, il corrispondente diritto alla restituzione può essere esercitato a partire dall'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza contenuta nella dichiarazione, su cui si forma il silenzio-rifiuto, impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. g), del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, senza che sia necessario attendere la scadenza dei termini entro cui l'Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento vero e proprio, che non riguardano l'esercizio dei diritti del contribuente” (CC21734/2014).
Per il resto, e passando al merito della vertenza, questo Collegio aderisce convintamente a quell'orientamento di questa stessa Corte (CGT II^ Lombardia n. 2279/2025) secondo cui il beneficio dell'estensione temporale introdotto dal Decreto Crescita e dalla Legge di Bilancio del 2021 debba essere riservato ai soggetti che, oltre ad aver trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e a risultare beneficiari del regime al 31 dicembre
2019, siano stati iscritti all'AIRE durante il periodo all'estero o siano cittadini UE, e ciò conformemente ad una lettura restrittiva della norma che:
- in quanto agevolativa, è da intendersi di “stretta interpretazione” ai sensi dell'art. 14 preleggi;
- non è violativa dei valori fondamentali di uguaglianza e di legalità della nostra Costituzione essendo espressamente preordinata ad operare un legittimo distinguo (tra cittadini italiani e gli altri cittadini UE o tra iscritti e non iscritti all'AIRE) in base al possesso di specifici requisiti (iscrizione all'AIRE).
Inapplicabile, da ultimo, la c.d. “sanatoria AIRE” in quanto finalizzata a recuperare situazioni diverse da quella in scrutinio.
Per quanto sopra esposto il ricorso non può essere accolto ma, nonostante la totale soccombenza di parte ricorrente, il contrasto giurisprudenziale sulla materia del contendere giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Milano, li 1.12.2025
- Il Presidente relatore -
AS MI
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente e Relatore
COZZI STEFANO CELESTE, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1610/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT.24073014310740225-000004 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2023
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT.24073014310740225-000004 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2023
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT.24073014310740225-000004 IRPEF-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4443/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 7 aprile 2025, Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi decorsi 90 giorni dalla domanda di rimborso di maggiore IRPEF, e addizionali regionale e comunale, versata per l'anno d'imposta 2023.
L'istanza presupposta muoveva dal fatto che la contribuente, trasferitasi in Italia prima del 30 aprile 2019 e che già fruiva del regime impatriati prima del 31 dicembre dello stesso anno, riteneva di avere diritto - pur non essendosi mai iscritta all'AIRE - al regime agevolato della c.d. “Misura di radicamento” temporalmente esteso dall'art. 1, comma 50, della Legge di bilancio 2021.
Resisteva la DP II di Milano eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, III^ comma, del D. Lgs. n. 546/1992 e, quanto al merito, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime agevolativo degli 'impatriati'.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio in quanto è condivisibile principio di diritto quello secondo cui, come correttamente evocato dalla ricorrente che ne ha fatto corretto uso, “In tema di imposte sui redditi, posto che l'indicazione nella dichiarazione di un credito d'imposta costituisce già istanza di rimborso, il corrispondente diritto alla restituzione può essere esercitato a partire dall'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza contenuta nella dichiarazione, su cui si forma il silenzio-rifiuto, impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. g), del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, senza che sia necessario attendere la scadenza dei termini entro cui l'Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento vero e proprio, che non riguardano l'esercizio dei diritti del contribuente” (CC21734/2014).
Per il resto, e passando al merito della vertenza, questo Collegio aderisce convintamente a quell'orientamento di questa stessa Corte (CGT II^ Lombardia n. 2279/2025) secondo cui il beneficio dell'estensione temporale introdotto dal Decreto Crescita e dalla Legge di Bilancio del 2021 debba essere riservato ai soggetti che, oltre ad aver trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e a risultare beneficiari del regime al 31 dicembre
2019, siano stati iscritti all'AIRE durante il periodo all'estero o siano cittadini UE, e ciò conformemente ad una lettura restrittiva della norma che:
- in quanto agevolativa, è da intendersi di “stretta interpretazione” ai sensi dell'art. 14 preleggi;
- non è violativa dei valori fondamentali di uguaglianza e di legalità della nostra Costituzione essendo espressamente preordinata ad operare un legittimo distinguo (tra cittadini italiani e gli altri cittadini UE o tra iscritti e non iscritti all'AIRE) in base al possesso di specifici requisiti (iscrizione all'AIRE).
Inapplicabile, da ultimo, la c.d. “sanatoria AIRE” in quanto finalizzata a recuperare situazioni diverse da quella in scrutinio.
Per quanto sopra esposto il ricorso non può essere accolto ma, nonostante la totale soccombenza di parte ricorrente, il contrasto giurisprudenziale sulla materia del contendere giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Milano, li 1.12.2025
- Il Presidente relatore -
AS MI