Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2003, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17572/01 - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Rel. Consigliere Dot Roberto PREDEN 3128 Cron. Dott. Michele VARRONE Consigliere 485 Rep. Dott. Michele LO PIANO Consigliere Consigliere - Ud. 26/11/02 Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente LIRE 15UU S EN TENZA sul ricorso proposto da: FCNDAZIONE ENPAM, сот sede in Roma, in persona del 1243: Presidente Prof. Dott. Eolo Parodi, elettivamente R111244 domiciliata in ROMA LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANNUCCI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SI IE IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S CROCE IN GERUSALEMME 104, presso lo studio giustadell'avvocato ANDREA LIJOI, che 10 difende, 2002 delega in atti;
2302
- controricorrente -
1 avverso la sentenza П] + 14134/00 del Tribunale di ROMA, Sezione V Civile, emessa il 20/01/00 e depositata il 15/05/00 (R.G. 51205/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Luigi MANNUCCT;
udito l'Avvocato Andrea LIJOI;
udito il P.M. in рекзопа del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso por il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESS0 Con ricorac al Pretore di Roma notificato all' E.N.P.A.M. il 23.5.1997, IE AS proponeva opposizione ayyer>Q decreto ingiuntivo di pagamento della sonuna di L. 953.226 quale conguaglio degli oneri accessori per l'esercizio 1990/1991 in relazione alla locazione corrente tra le parti. A sostegno dell'opposizione eccepiva, tra l'altro, la prescrizione biennale ai sensi del'art. 6 della leg- gen. 84 del 1973. I pretore, con sentenza del 13.3.1998, accoglieva l'opposizione. Avverso la sentenza 1'E.N.P.A. M. proponova appello con ricorso al Tribunale di Roma depositato il 2 19.6.1999. Il SI resisteva. Il tribunale, cor sentenza del 15.5.2000, dichiara- inammissibile l'appello e condannava l'appellante та al pagamento delle spese. Considerava: che 'art. 134 del d.lgs. П. 51 del 1998, recante norme sull'istituzione del giudice unico di primo grado, pre- vede che l'appello contro le sentenze del pretorė emes- se anteriormente alla date di efficacia del predetto decreto e non ancora impugnate a tale data da alcuna delle parti si propone alla corte di appello;
che l'efficacia del decreto decorre, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 188 del 1998, dal 2.6.1999; che, essendo stata pronunciata la sentenza del pretore il 13.3.1998, e depositato il ricorso recante l'atto di appello il 16.6.1999, erroneamente 1'appellante суста adito il Tribunale in luogo de la corte d'appellc; che 1' appellante, incardinando il giudizio di appello da- vanti al tribunale aveva sostanzialmente adito соле qiudice del gravame lo stesso giudice di primo grado che aveva emesso la gentenza impugnata;
che 1'impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile, non essendo attribuito allo stesso giudice che ha pro- nunciato la sentenza il potere di riformare la sentenza da lui emessa. 3 Avverso la sentenza 1'E.N.P.A.M. ha proposto ri- corso per cassazione, affidato ad unico mezzo. Ha resistito, con contrcricorso, AS. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico mezzo, denunciando violazione delle norme sulla competenza e conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 50 c.p.c., assume il ricorrente che erroneamente il tribunale ha dichiarato inammissi- bile 1'appello avveryo la sentenza dei pretore, in quanto proposto, a seguito della unificazione degli uf- fic della pretura e del tribunale, allo stesso giudi- ce che aveva pronunciato la sentenza impugnata. Sostiene che, essendo caduto l'errore comme 9 SO dall'appellante şui limiti di applicabilità dell'art. 134-bis del d.lgs. [L, 51 del 1998, Ovvero 51 una norma regciatrice della competenza per materia del- le funzioni in grado di appello concesse al tribunale almeno fino al 31.12.1999, il tribunale, facendo appli- cazione del fart. 50 c.p.C., avrebbe dovuto rimettere gli atti alla corte d'appello, non quale giudice supe- riore, benoi quale giudice divenuto, dopo i 2.6.1999, compelente a giudicare in grado di appello tutte le controversie che non rientrassero tra quelle in materia lavoro.
2. Il motivo non è fondato. A seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, in virtù del d.lgs. 19.2.1998 m. 51, la cui efficacia decorre, ai sensi dell'art. - della legge n. 188 del 1998, dal 2.6.1999, l'ufficio del pretore è stato soppresso0 е le relative competenze sono state trasferite al tribunale (art. 1). Nell'ambito della disciplina transitoria del d.lgs. citato, l'art. 134, comma 1, dispone che, "Salvo quanto previsto dall'art. 134-bis, l'appello contro le conton- ze del pretore emesse anteriormente alla data di entra- ta in vigore del presente decreto (2.6.1999) e non an- cora impugnate a tale data da alcuna delle parti si propone alla corte d'appello". A sua volta l'art. 134-bis stabilisce che "Fino al 31.12.1999, nelle controversie relative a rapporti di Lavoro e in quelle di cui all'art. 442 c.p.c. introdct- te antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, l'appello si propone al tribunale, che giudica in composizione collegiale". Nella controversia in esame, la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal Pretore di Roma il 13.3.1998 e Поn cra stata ancora impugnata da alcuna delle parti alla data del 2.5.1999. Trattandosi di sen- tenza resa in controversia avente ad oggetto il paga- 5 mento di oneri accessori nell'ambito di un rapporto di locazione, era 201 tutta evidenza esclusa l'applicabilità dell'art. 134-bis, che riguarda le sole controversie in materia di lavoro e previdenza. Non rileva, infatti, che le controversie in materia di lo- cazione siano soggette, in parte, ai sensi dell'art. 447-bis, c.p.c., al c.d. rito del lavoro, poiché ai fi- ni dell'applicazione della deroga temporanea al prece- dente arl. 134 agli appelli nelle controversie di lavo- IQ (giustificata dall'esigenza di consentire 'organizzazione delle nuove sezioni lavero presso le corsi d'appello), ciò che conta è la natura del rap- porto dedotto in giudizio. L'impugnazione doveva quindi essere proposta secondo le previsioni dell'art. 134, depositando il relativo ricorso, ai sensi dell'art. 434 c.p.c., davanti alla Corte d'appello di Roma. L'atto di appello è stato invece depositato, il 16.6.1999, nella cancelleria del Tribunale di Roma, al quale, dal 2.6.1999, erano state trasferite le compe- tenze del pretore, ed aveva assunto la veste di giudice unico di primo grado. Ma in tal modo l'appello è stato proposto davanti ad un giudice di grado pari a quello che aveva pronunciato la sentenza impugnata, e non, 00- me sarebbe stalo necessaric, davanti al giudice di gra- do superiore individuato, a far data dal 2.6.1999, nel- 6 la corte d'appello. Ora, questa 5.C. ha più volte affermato che è inam- missibile l'appello proposto dinanzi allo stesso giudi- ce o ad un giudice di grado pari a quello che ha pro- nunciato la sentenza impugnata, risultando in tale ipo- tes inapplicabile la norma di cui all'art. 50 c.p.c., che consente la riassunzione e la continuazione della giudice incompetente сайза instaurata davanti ad 1111 (sent. n. 6515/81; n. 9554/98). Si è infatti rilevato che, пе caso di atto di ap- pelio proposto dinanzi ad una autorità giudiziaria di- versa da quella che sarebbe competente secondo la leg- ge, possono essere riconosciuti effetti conservativi al mecesimo atto, in conseguenza della translatio iudicii . al giudice competente, con riassunzione della causa presso quest'ultimo ai sensi dell'art. 50 c.p.C., 501- tanto nell'ipotesi in cui il gravame sia stato deposi- tato presso un giudicante di secondo grado, anche SC territorialmente incompetente;
laddove la medesima translatio non trae fondamento di validità in alcuna norma di legge nell'ipotesi di gravame prodotto dinanzi allo stesso o ad altro giudice di primo grado, ai quali non sono devolute funzioni di appello rispetto alla de- cisicne impugnata, in carenza di uno strumento legisla- tivo che legittima il passaggio del rapporto processua- 7 le dal primc al secondo grado, dotto rapporto non può infatti considerarsi più in vita сол i1 decorso dei termini previsti dalla legge per i gravame, соп 1 a conseguenza che, rattandosi di fattispecie in ordine alla quale si è formata la cosa giudicata per difetto di valido appello (in quanto è tale, nel vigente siste- na processuale, soltanto quello proposto davanti ad un giudice di secondo grado, ai sensi dell'art. 341 c.p.c.), Пon opera la disposizione dell'art. 50 c.p.c., che afferisce soltanto d situazioni definite con sen- tenze non passate in giudicato in ragione dell'osservanza dei termini previsti da tale norma per la riassunzione della causa, quale istituto processuale che trova applicazione nell'ambito dello stesso grado del processo ec concettualmente diverso da quello della impugnazione.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato.
4. Le spese del giudizio di cassazione seguono ia soccombenza, si liquidano nel dispositivo e Vanno di- stratte in favore dell'avv. Anfrea Lijoi che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- т.е al paçamento delle che spesc, Liquida in F10- Yo oltre Euro 400,00 per onorari, da distrarre B in favore dell'avv. Andrea Lijci. Cosi deciso in Roma il 26.11.2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLERE C1 Oggi 30 GEN. 2003 innocenzo altista IL CANCELLIERE C1 Innodenn Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 7 APR. 2003 delle Entrate di Roma 2 il versate €170.43 serie 4 al n.14133 apposta in calce alla copi■ autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA (F. FilppyScarpino)