TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3040/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: LV NA Presidente RA IN Giudice Relatore Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 3040/2024 promosso da:
– con C.F.: - nata il [...] a [...]_1 C.F._1
(CI); e
– con - nato il [...] a [...]_1 C.F._2
AS AL ES (NA), entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. MARCELLO PRATO;
RICORRENTI e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: [CUMULO SEPARAZIONE CONSENSUALE E] DIVORZIO CONGIUNTO-CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCLUSIONI precisate con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 18/11/2025, come da ricorso cumulativo che di seguito si riportano nella loro interezza, con la specificazione che al punto 15 del predetto ricorso, “il riferimento alle spese straordinarie debba intendersi in ossequio al nuovo Protocollo, del Tribunale di Ancona, per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia (D. Lgls. n. 149/2022), sottoscritto in data 10 luglio 2024 (doc_03_prot_n139_int_spese_straordinarie_proc_di_famiglia), che confermano di conoscere e si obbligano a rispettare”:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del vicendevole rispetto;
essi sin da ora prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto od altro documento equipollente valido per l'estero, sia per sé stessi che per i figli minori e . Per_1 Per_2
2) La residenza coniugale è, al momento del deposito del presente ricorso, fissata nella casa coniugale in Fabriano (AN) alla Via Fratelli Rosselli, n. 8 in un immobile condotto in locazione con contratto intestato alla SI.ra ; d'accordo fra i ricorrenti, il SI. si trasferirà, Pt_1 CP_1 entro 14 giorni dal deposito d nte ricorso in altro immobile sito ia Gioberti, n. 8.
3) I figli e , che vengono affidati ad entrambi i genitori con affidamento che Per_1 Per_2 rimane condiviso, rimarranno a vivere con la mamma, che si è già intestata il contratto di locazione dell'immobile sito in Fabriano (AN) alla Via Fratelli Rosselli, n. 8. 4) Eventuali nuovi compagni/e dei ricorrenti dovranno essere inseriti gradualmente nella vita dei figli minori e , sempre rispettando le volontà di questi ultimi in modo da non creare Per_1 Per_2 loro difficoltà o ci.
5) L'abitazione coniugale, così come sopra identificata, rimarrà nella esclusiva disponibilità della SI.ra che vi risiederà unitamente ai 2 figli. Parte_1
6) Considerato che, ad oggi, a causa del lavoro svolto dal SI. quest'ultimo si CP_1 trova spesso ad essere in trasferta, i genitori si impegnano comunq pettivi impegni di lavoro ed ad attivarsi per garantire una giusta frequentazione di entrambi con ed , Per_1 Per_2 compatibilmente con le esigenze dei minori stessi, e sempre nel loro interesse.
7) Ai genitori spetta l'affidamento condiviso paritetico sui figli, i quali abiteranno con la mamma ma dovranno frequentare il papà per almeno 12 giorni al mese, tenendo in considerazione quanto specificato al precedente punto 6; i genitori pianificheranno le frequentazioni reciproche scambiandosi entro il 20 del mese precedente un messaggio allo scopo di comunicare le reciproche disponibilità ed accordarsi sulla gestione di e relativamente all'accompagnamento e Per_1 Per_2 ritiro dalle rispettive scuole e consentire loro la frequentazione di attività extrascolastiche;
il genitore presso cui passeranno la notte, avrà l'obbligo, salvo diverso accordo, di accompagnare i bambini a scuola la mattina seguente compatibilmente con le loro condizioni di salute.
8) I genitori dovranno mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli, i quali riceveranno cura, educazione ed istruzione da entrambi e conserveranno rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, così come previsto dalla Legge 8 Febbraio 2006, n. 54.
9) Rimarranno invariate le abitudini fino ad ora perseguite relativamente alla frequentazione di attività extrascolastiche.
10) Ogni anno, il SI. potrà tenere i figli con sé durante le festività natalizie CP_1 ad anni alterni dal 24 dice re oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le festività Pasquali saranno passate dai figli ad anni alterni con ciascun genitore salvo diverso accordo;
tutte le rimanenti festività saranno trascorse dai figli ed con i SI.ri e sempre Per_1 Per_2 CP_1 Pt_1 rispettando la regola dell'alternanza; durante la stagione estiva, il SI. potrà tenere CP_1
i figli con sé per almeno 15 giorni anche non consecutivi in periodi da concordare per iscritto con la SI.ra , compatibilmente con impegni e ferie di entrambi i coniugi;
premesso che la Parte_1
SI.ra è originaria della Sardegna e che per motivi di lavoro quest'ultima potrebbe anche Pt_1 ritorn sua Regione di nascita, il SI. acconsente che la SI.ra possa trasferirsi CP_1 Pt_1 con i figli in Sardegna per motivi di lavoro;
resta inteso che in caso di trasferimento per motivi di lavoro: a) la SI.ra Contu avrà l'obbligo di comunicare il trasferimento al SI. con congruo Pt_2 anticipo di almeno 30 giorni salvo gravi motivi di urgenza;
b) la SI.ra in caso di trasferimento di cui sopra si obbliga a facilitare la frequentazione Pt_1 del padre, SI. con i figli ed (a titolo esemplificativo partecipando alle CP_1 Per_1 Per_2 necessarie spese di tr endendo u ale trasferimento non potrebbe consentire il rigoroso rispetto delle frequentazioni come sopra stabilite ai punti 6), 7), 8), 9), 10). Resta inteso che anche in conseguenza di un trasferimento della sede di lavoro del SI. CP_1 si procederà in aderenza a quanto sopra stabilito 11) La SI.ra presta attività lavorativa presso il Comune di Fiuminata (MC) Parte_1 oltre che svolgere prestazioni occasionali presso lo studio di architettura “CristalliStudio” con sede in Fabriano (AN), in viale IV Novembre, n. 16; lo stipendio complessivo mensile ammonta a circa € 2.000,00; si producono dichiarazioni fiscali relative alle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate (doc_7_Ultime_tre_dichiarazioni_fiscali Contu). 12) Il SI. è impiegato, a tempo indeterminato, presso il Consorzio Hirpinia- CP_1
Orsara del gruppo Società Webuild S.p.A. con sede in Ariano Irpino (AV), Via Nazionale, n. 4; lo stipendio mensile ammonta a circa € 4.200,00; si producono dichiarazioni fiscali relative alle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate (doc_8_Ultime_tre_dichiarazioni_fiscali_Smimmo). 13) Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli nel momento in cui gli stessi si troveranno presso di lui;
tenuto conto dei criteri di cui all'art. 155, comma 4°, c.c., così come novellato dalla Legge n. 54/06, il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento dei figli ed la somma di € 750,00 (settecentocinquanta/00) per Per_1 Per_2 ciascuno mensili, da rivalu ual econdo gli indici ISTAT del costo della vita da versare entro il giorno 28 di ogni mese mediante bonifico bancario su c/c indicato dalla SI.ra ; Parte_1 il mantenimento dei figli dovrà essere corrisposto fino alla raggiunta indipenden Per_1
ed al compimento del diciottesimo anno di età andrà bonificato direttamente al figlio ormai Per_2 diventato maggiorenne;
i coniugi stabiliscono che gli assegni familiari e/o unico per i figli saranno di spettanza, al 100% della SI.ra ; le eventuali detrazioni per i figli a carico, saranno Parte_1 applicate al 50% salvo futuro diverso accordo.
14) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
15) I ricorrenti provvederanno al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie - in ossequio
[all'art.10 del Protocollo per la trattazione dei procedimenti in materia di famiglia, concordato dal Presidente del Tribunale di Ancona ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona in vigore dal 16.09.2013 come appresso riportato - che verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, entro 10 giorni dal loro verificarsi, previa loro documentazione;
per le altre spese dei figli, i ricorrenti dichiarano che saranno tutte divise al 50% come da protocollo del Tribunale di Ancona. Definizione delle c.d. spese straordinarie A) spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante
- cure dentistiche presso strutture pubbliche
- accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche
- cure termali e fisioterapiche
- accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale
- farmaci particolari C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento
- trasporto pubblico
- servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto) D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati
- corsi di specializzazione
- gite scolastiche con pernottamento
- corsi di recupero e lezioni private
- alloggio presso la sede universitaria E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola
- centro ricreativo e gruppo estivo F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature - spese di custodia (baby-sitter)
-viaggi e vacanze Si specifica che, quando è richiesto il preventivo accordo delle spese straordinarie, il genitore dovrà formulare la richiesta di spesa all'altro genitore in forma scritta o email o whatsapp o sms o posta raccomandata e l'altro, tempestivamente e comunque entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della predetta richiesta, dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso in forma scritta o email o whatsapp o sms o posta raccomandata e motivata;
il silenzio dell'altro genitore, trascorsi 10 giorni dalla consegna della richiesta di spesa, sarà comunque considerato assenso;
qualora la spesa straordinaria per la sua tipologia e/o urgenza dovesse richiedere tempi inferiori ai 10 giorni, il genitore richiedente dovrà motivare per scritto o email o whatsapp o sms o posta raccomandata la deroga al predetto termine e l'altro è tenuto, con le stesse modalità a rispondere nei tempi richiesti;
la mancanza di risposta sarà considerata come assenso;
tale accordo non esonera comunque le parti dalla necessaria valutazione dei relativi costi in modo che possano essere sempre scelti quelli più convenienti;
qualora le spese straordinarie dovessero riguardare settori che consentono la loro detrazione nella dichiarazione dei redditi, i SInori e si divideranno al 50% la documentazione ad Pt_1 CP_1 esse relativa, onde consentire all'alt ch trazione fiscale ammessa dalla legge].
16) I SInori Contu e dichiarano che sono stati già oggetto di divisione consensuale CP_1 tutti i beni mobili, denaro, nali, regali e quanto fra loro e che con la sottoscrizione della presente non hanno più nulla da pretendere reciprocamente.
17) La SI.ra è titolare di un rapporto di c/c presso Banca Ing BA N. V. a lei Pt_1 esclusivamente inte di cui si produce l'estratto conto relativo agli ultimi tre anni (doc_09_Estratto_Conto_Contu); il SI. è titolare di rapporti di c/c presso Banca Intesa San CP_1
Paolo, Ing BA N. V. e EC BA a vamente intestati, di cui si producono gli estratti conto relativi agli ultimi tre anni (doc_10_: Estratti_Conto_Smimmo). 18) La SI.ra è proprietaria di un'auto modello EP OM (doc_11_auto ); il Pt_1 Pt_1
SI. è proprietario di immobili come da visura allegata (doc._12_Visura_ . CP_1 CP_1
g. contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso c chiavi CP_1 della casa sita in Fabriano (AN) alla via Rosselli n. 18.
20) Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
21) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.”
* * * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si Parte_1 CP_1 sono sposati a Sant'Antioco (CI) il 01/09/2013, premesso che dal matrimonio sono nati i figli (Arezzo – 29/01/2012) e (Roma - il 28/04/2015), che per le Per_1 Per_2 incompatibilità di carattere insorte nel corso del matrimonio la convivenza è divenuta intollerabile, hanno chiesto la separazione consensuale con cumulo di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che in data 12/12/2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. L'udienza di comparizione delle parti del 13/12/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
4. Con sentenza n. 7/25 emessa in data 18/12/2024, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
5. All'udienza del 18/11/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare ed hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, con la precisazione che “il riferimento alle spese straordinarie debba intendersi in ossequio al nuovo Protocollo, del Tribunale di Ancona, per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia (D. Lgls. n. 149/2022), sottoscritto in data 10 luglio 2024 (doc_03_prot_n139_int_spese_straordinarie_proc_di_famiglia), che confermano di conoscere e si obbligano a rispettare”.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970. Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 7/25 del 18/12/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva il 08/07/2025. Risulta altresì trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte). Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente. Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Sant'Antioco (CI) il 01/09/2013 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Sant'Antioco (CI) al n. 9, parte 2, serie A dell'anno 2013.
7. Le condizioni prospettate, già vagliate in sede di separazione, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi dei due figli, entrambi minorenni, per i quali le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non convivente, di € 750,00 mensili, adeguato alle esigenze dei minori e corrispondente alle risorse dell'obbligato, oltre al rimborso del 50%delle spese di natura straordinaria come previste nel vigente protocollo del Tribunale (come meglio specificato nelle note di udienza depositate il 17/11/2025). Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
8. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e a Sant'Antioco (CI) il 01/09/2013 e trascritto nel Registro
[...] CP_1 dello Stato Civile del Comune di Sant'Antioco (CI) al n. 9, parte 2, serie A dell'anno 2013; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate nonché precisate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Antioco (CI) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10/XII/2025 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
RA IN LV NA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: LV NA Presidente RA IN Giudice Relatore Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 3040/2024 promosso da:
– con C.F.: - nata il [...] a [...]_1 C.F._1
(CI); e
– con - nato il [...] a [...]_1 C.F._2
AS AL ES (NA), entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. MARCELLO PRATO;
RICORRENTI e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: [CUMULO SEPARAZIONE CONSENSUALE E] DIVORZIO CONGIUNTO-CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCLUSIONI precisate con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 18/11/2025, come da ricorso cumulativo che di seguito si riportano nella loro interezza, con la specificazione che al punto 15 del predetto ricorso, “il riferimento alle spese straordinarie debba intendersi in ossequio al nuovo Protocollo, del Tribunale di Ancona, per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia (D. Lgls. n. 149/2022), sottoscritto in data 10 luglio 2024 (doc_03_prot_n139_int_spese_straordinarie_proc_di_famiglia), che confermano di conoscere e si obbligano a rispettare”:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del vicendevole rispetto;
essi sin da ora prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto od altro documento equipollente valido per l'estero, sia per sé stessi che per i figli minori e . Per_1 Per_2
2) La residenza coniugale è, al momento del deposito del presente ricorso, fissata nella casa coniugale in Fabriano (AN) alla Via Fratelli Rosselli, n. 8 in un immobile condotto in locazione con contratto intestato alla SI.ra ; d'accordo fra i ricorrenti, il SI. si trasferirà, Pt_1 CP_1 entro 14 giorni dal deposito d nte ricorso in altro immobile sito ia Gioberti, n. 8.
3) I figli e , che vengono affidati ad entrambi i genitori con affidamento che Per_1 Per_2 rimane condiviso, rimarranno a vivere con la mamma, che si è già intestata il contratto di locazione dell'immobile sito in Fabriano (AN) alla Via Fratelli Rosselli, n. 8. 4) Eventuali nuovi compagni/e dei ricorrenti dovranno essere inseriti gradualmente nella vita dei figli minori e , sempre rispettando le volontà di questi ultimi in modo da non creare Per_1 Per_2 loro difficoltà o ci.
5) L'abitazione coniugale, così come sopra identificata, rimarrà nella esclusiva disponibilità della SI.ra che vi risiederà unitamente ai 2 figli. Parte_1
6) Considerato che, ad oggi, a causa del lavoro svolto dal SI. quest'ultimo si CP_1 trova spesso ad essere in trasferta, i genitori si impegnano comunq pettivi impegni di lavoro ed ad attivarsi per garantire una giusta frequentazione di entrambi con ed , Per_1 Per_2 compatibilmente con le esigenze dei minori stessi, e sempre nel loro interesse.
7) Ai genitori spetta l'affidamento condiviso paritetico sui figli, i quali abiteranno con la mamma ma dovranno frequentare il papà per almeno 12 giorni al mese, tenendo in considerazione quanto specificato al precedente punto 6; i genitori pianificheranno le frequentazioni reciproche scambiandosi entro il 20 del mese precedente un messaggio allo scopo di comunicare le reciproche disponibilità ed accordarsi sulla gestione di e relativamente all'accompagnamento e Per_1 Per_2 ritiro dalle rispettive scuole e consentire loro la frequentazione di attività extrascolastiche;
il genitore presso cui passeranno la notte, avrà l'obbligo, salvo diverso accordo, di accompagnare i bambini a scuola la mattina seguente compatibilmente con le loro condizioni di salute.
8) I genitori dovranno mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli, i quali riceveranno cura, educazione ed istruzione da entrambi e conserveranno rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, così come previsto dalla Legge 8 Febbraio 2006, n. 54.
9) Rimarranno invariate le abitudini fino ad ora perseguite relativamente alla frequentazione di attività extrascolastiche.
10) Ogni anno, il SI. potrà tenere i figli con sé durante le festività natalizie CP_1 ad anni alterni dal 24 dice re oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le festività Pasquali saranno passate dai figli ad anni alterni con ciascun genitore salvo diverso accordo;
tutte le rimanenti festività saranno trascorse dai figli ed con i SI.ri e sempre Per_1 Per_2 CP_1 Pt_1 rispettando la regola dell'alternanza; durante la stagione estiva, il SI. potrà tenere CP_1
i figli con sé per almeno 15 giorni anche non consecutivi in periodi da concordare per iscritto con la SI.ra , compatibilmente con impegni e ferie di entrambi i coniugi;
premesso che la Parte_1
SI.ra è originaria della Sardegna e che per motivi di lavoro quest'ultima potrebbe anche Pt_1 ritorn sua Regione di nascita, il SI. acconsente che la SI.ra possa trasferirsi CP_1 Pt_1 con i figli in Sardegna per motivi di lavoro;
resta inteso che in caso di trasferimento per motivi di lavoro: a) la SI.ra Contu avrà l'obbligo di comunicare il trasferimento al SI. con congruo Pt_2 anticipo di almeno 30 giorni salvo gravi motivi di urgenza;
b) la SI.ra in caso di trasferimento di cui sopra si obbliga a facilitare la frequentazione Pt_1 del padre, SI. con i figli ed (a titolo esemplificativo partecipando alle CP_1 Per_1 Per_2 necessarie spese di tr endendo u ale trasferimento non potrebbe consentire il rigoroso rispetto delle frequentazioni come sopra stabilite ai punti 6), 7), 8), 9), 10). Resta inteso che anche in conseguenza di un trasferimento della sede di lavoro del SI. CP_1 si procederà in aderenza a quanto sopra stabilito 11) La SI.ra presta attività lavorativa presso il Comune di Fiuminata (MC) Parte_1 oltre che svolgere prestazioni occasionali presso lo studio di architettura “CristalliStudio” con sede in Fabriano (AN), in viale IV Novembre, n. 16; lo stipendio complessivo mensile ammonta a circa € 2.000,00; si producono dichiarazioni fiscali relative alle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate (doc_7_Ultime_tre_dichiarazioni_fiscali Contu). 12) Il SI. è impiegato, a tempo indeterminato, presso il Consorzio Hirpinia- CP_1
Orsara del gruppo Società Webuild S.p.A. con sede in Ariano Irpino (AV), Via Nazionale, n. 4; lo stipendio mensile ammonta a circa € 4.200,00; si producono dichiarazioni fiscali relative alle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate (doc_8_Ultime_tre_dichiarazioni_fiscali_Smimmo). 13) Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli nel momento in cui gli stessi si troveranno presso di lui;
tenuto conto dei criteri di cui all'art. 155, comma 4°, c.c., così come novellato dalla Legge n. 54/06, il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento dei figli ed la somma di € 750,00 (settecentocinquanta/00) per Per_1 Per_2 ciascuno mensili, da rivalu ual econdo gli indici ISTAT del costo della vita da versare entro il giorno 28 di ogni mese mediante bonifico bancario su c/c indicato dalla SI.ra ; Parte_1 il mantenimento dei figli dovrà essere corrisposto fino alla raggiunta indipenden Per_1
ed al compimento del diciottesimo anno di età andrà bonificato direttamente al figlio ormai Per_2 diventato maggiorenne;
i coniugi stabiliscono che gli assegni familiari e/o unico per i figli saranno di spettanza, al 100% della SI.ra ; le eventuali detrazioni per i figli a carico, saranno Parte_1 applicate al 50% salvo futuro diverso accordo.
14) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
15) I ricorrenti provvederanno al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie - in ossequio
[all'art.10 del Protocollo per la trattazione dei procedimenti in materia di famiglia, concordato dal Presidente del Tribunale di Ancona ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona in vigore dal 16.09.2013 come appresso riportato - che verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, entro 10 giorni dal loro verificarsi, previa loro documentazione;
per le altre spese dei figli, i ricorrenti dichiarano che saranno tutte divise al 50% come da protocollo del Tribunale di Ancona. Definizione delle c.d. spese straordinarie A) spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante
- cure dentistiche presso strutture pubbliche
- accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche
- cure termali e fisioterapiche
- accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale
- farmaci particolari C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento
- trasporto pubblico
- servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto) D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati
- corsi di specializzazione
- gite scolastiche con pernottamento
- corsi di recupero e lezioni private
- alloggio presso la sede universitaria E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola
- centro ricreativo e gruppo estivo F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature - spese di custodia (baby-sitter)
-viaggi e vacanze Si specifica che, quando è richiesto il preventivo accordo delle spese straordinarie, il genitore dovrà formulare la richiesta di spesa all'altro genitore in forma scritta o email o whatsapp o sms o posta raccomandata e l'altro, tempestivamente e comunque entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della predetta richiesta, dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso in forma scritta o email o whatsapp o sms o posta raccomandata e motivata;
il silenzio dell'altro genitore, trascorsi 10 giorni dalla consegna della richiesta di spesa, sarà comunque considerato assenso;
qualora la spesa straordinaria per la sua tipologia e/o urgenza dovesse richiedere tempi inferiori ai 10 giorni, il genitore richiedente dovrà motivare per scritto o email o whatsapp o sms o posta raccomandata la deroga al predetto termine e l'altro è tenuto, con le stesse modalità a rispondere nei tempi richiesti;
la mancanza di risposta sarà considerata come assenso;
tale accordo non esonera comunque le parti dalla necessaria valutazione dei relativi costi in modo che possano essere sempre scelti quelli più convenienti;
qualora le spese straordinarie dovessero riguardare settori che consentono la loro detrazione nella dichiarazione dei redditi, i SInori e si divideranno al 50% la documentazione ad Pt_1 CP_1 esse relativa, onde consentire all'alt ch trazione fiscale ammessa dalla legge].
16) I SInori Contu e dichiarano che sono stati già oggetto di divisione consensuale CP_1 tutti i beni mobili, denaro, nali, regali e quanto fra loro e che con la sottoscrizione della presente non hanno più nulla da pretendere reciprocamente.
17) La SI.ra è titolare di un rapporto di c/c presso Banca Ing BA N. V. a lei Pt_1 esclusivamente inte di cui si produce l'estratto conto relativo agli ultimi tre anni (doc_09_Estratto_Conto_Contu); il SI. è titolare di rapporti di c/c presso Banca Intesa San CP_1
Paolo, Ing BA N. V. e EC BA a vamente intestati, di cui si producono gli estratti conto relativi agli ultimi tre anni (doc_10_: Estratti_Conto_Smimmo). 18) La SI.ra è proprietaria di un'auto modello EP OM (doc_11_auto ); il Pt_1 Pt_1
SI. è proprietario di immobili come da visura allegata (doc._12_Visura_ . CP_1 CP_1
g. contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso c chiavi CP_1 della casa sita in Fabriano (AN) alla via Rosselli n. 18.
20) Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
21) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.”
* * * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si Parte_1 CP_1 sono sposati a Sant'Antioco (CI) il 01/09/2013, premesso che dal matrimonio sono nati i figli (Arezzo – 29/01/2012) e (Roma - il 28/04/2015), che per le Per_1 Per_2 incompatibilità di carattere insorte nel corso del matrimonio la convivenza è divenuta intollerabile, hanno chiesto la separazione consensuale con cumulo di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che in data 12/12/2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. L'udienza di comparizione delle parti del 13/12/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
4. Con sentenza n. 7/25 emessa in data 18/12/2024, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
5. All'udienza del 18/11/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare ed hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, con la precisazione che “il riferimento alle spese straordinarie debba intendersi in ossequio al nuovo Protocollo, del Tribunale di Ancona, per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia (D. Lgls. n. 149/2022), sottoscritto in data 10 luglio 2024 (doc_03_prot_n139_int_spese_straordinarie_proc_di_famiglia), che confermano di conoscere e si obbligano a rispettare”.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970. Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 7/25 del 18/12/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva il 08/07/2025. Risulta altresì trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte). Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente. Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Sant'Antioco (CI) il 01/09/2013 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Sant'Antioco (CI) al n. 9, parte 2, serie A dell'anno 2013.
7. Le condizioni prospettate, già vagliate in sede di separazione, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi dei due figli, entrambi minorenni, per i quali le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non convivente, di € 750,00 mensili, adeguato alle esigenze dei minori e corrispondente alle risorse dell'obbligato, oltre al rimborso del 50%delle spese di natura straordinaria come previste nel vigente protocollo del Tribunale (come meglio specificato nelle note di udienza depositate il 17/11/2025). Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
8. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e a Sant'Antioco (CI) il 01/09/2013 e trascritto nel Registro
[...] CP_1 dello Stato Civile del Comune di Sant'Antioco (CI) al n. 9, parte 2, serie A dell'anno 2013; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate nonché precisate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Antioco (CI) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10/XII/2025 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
RA IN LV NA