Art. 9. Modifiche all'articolo 10
del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65 1. All' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65 , le parole: «all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 10. (Sanzioni). - 1. L'armatore, l'esercente o il comandante che violano le norme di cui all'articolo 5 sono puniti con la sanzione di cui all' articolo 1215, primo comma, del codice della navigazione .
2. L'armatore o l'esercente che violano le norme di cui agli articoli 7, comma 1, e 8, commi 1 e 2, sono puniti con la sanzione di cui all' articolo 1216 del codice della navigazione . La stessa pena si applica al comandante ma la pena e' ridotta.».
del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65 1. All' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65 , le parole: «all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 10. (Sanzioni). - 1. L'armatore, l'esercente o il comandante che violano le norme di cui all'articolo 5 sono puniti con la sanzione di cui all' articolo 1215, primo comma, del codice della navigazione .
2. L'armatore o l'esercente che violano le norme di cui agli articoli 7, comma 1, e 8, commi 1 e 2, sono puniti con la sanzione di cui all' articolo 1216 del codice della navigazione . La stessa pena si applica al comandante ma la pena e' ridotta.».