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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/10/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4423/ 2023
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
e in persona del legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2
AI IO presso il cui studio elettivamente domicilia in EMICICLO CAPODIMONTE,156/D 80135 NAPOLI Ricorrente E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv.to SCAFIDI LUCIANO con il quale elettivamente domicilia in VIA AMERIGO VESPUCCI 172 NAPOLI C/O D.T..L. Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è la impugnazione di un'ordinanza ingiunzione. Appare opportuno riportare innanzitutto il testo dell'art. 6 del Decreto legislativo - 01/09/2011, n.150 - Gazzetta Uff. 21/09/2011, n.220 il quale dispone:”1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si
1 propone davanti al tribunale quando la sanzione e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale: a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto puo' farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto. 10. Alla prima udienza, il giudice: a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8. 11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente. 12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entita' della sanzione
2 dovuta, che e' determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile. 13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta”. Tanto premesso, in base alla normativa appena citata, nessun dubbio sorge sulla competenza del presente giudice trattandosi di crediti scaturenti dalla irrogazione di sanzioni per infrazione della normativa lavoristica. Al riguardo, si deve osservare che, viceversa, la ripartizione interna dei procedimenti giudiziari all'interno di uno stesso Tribunale non costituisce una questione di competenza in senso proprio e non sarebbe, comunque, più rilevabile in questa fase. Passando all'esame del merito appare opportuno premettere che, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del fatto posto a base della cartella esattoriale, come dell'ordinanza ingiunzione grava sull'odierno opposto, attore sostanziale ancorché formalmente resistente (cfr. Cass. 3837/01: “L'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorita' amministrativa, e spettando all'autorita' che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, la prima puo' anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purche' i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilita', dovendosi cioe' ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di cio', sia pure con qualche margine di opinabilita', restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimita' se convenientemente motivato alla stregua di detti criterio, e restando invece censurabile la palese inadeguatezza della motivazione, come nel caso in cui dalla sosta di un'auto in zona a traffico limitato a talune ore del giorno si sia desunto l'ingresso dell'auto in detta zona nelle ore vietate e non invece nelle ore in cui essa era consentita.”. Analogamente a quanto si ritiene pacificamente in tema di opposizione a decreto ingiuntivo). Inoltre come affermato anche recentissimamente dal Supremo Collegio:” In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto CP_2 previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione
3 del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell' l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi escludere che alle CP_2 dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria). (cfr. Cass. 12108/2010). A questo punto appare opportuno esaminare le risultanze istruttorie. Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza del 04/12/2024):” Testimone_1
…..coniuge in separazione dei beni, dichiara di non volersene avvalere, Il teste pronuncia la formula di rito e ADR: In quanto collega di lavoro, impiegata amministrativa dell'azienda confermo che il dipendente Parte_2 Pt_3
tra il 2015 e il 2019 ha chiesto verbalmente a me nella qualità e al sig.
[...] di assentarsi ogni volta che aveva necessità di assistere il padre e/o la Pt_1 madre malati. ADR: E' vero che le assenze non retribuite per le quali il ha chiesto il permesso, di solito due giorni prima, sono quelle che Pt_3 compaiono nei prospetti presenze dell'azienda dal 2015 al 2019 e che mi vengono mostrati dal Giudice. ADR: Posso confermare che il ricorrente nei giorni indicati nei prospetti che ho verificato e che mi sono stati mostrati. Posso confermare questo in quanto, essendo l'unica impiegata amministrativa, ho preso visione della detta documentazione prima in azienda. ADR: Preciso che io ho sia il ricordo preciso delle assenze in quei giorni, ricordo che è stato confermato dalla visione dei detti prospetti anche ora in udienza.“ . Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza del 04/12/2024):” Testimone_2
ADR: Confermo il contenuto del verbale di primo accesso, del verbale unico, del rapporto di mancato pagamento e dei verbali di sommarie informazioni che oggi mi si mostrano come allegati 2,3,4 e 6 evidenziando la dichiarazione resa in occasione del primo accesso da parte del dipendente , Parte_3 laddove precisa di non avere l'abitudine ad assentarsi durante la settimana ma solo qualche volta per motivi di salute e le registrazioni nel LUL dell'azienda. ADR: il teste conferma che il lavoratore gli ha riferito a volte si Pt_3 assentava solo per motivi di salute e non aveva l'abitudine di assentarsi se non qualche volta, non specificando la quantità delle assenze. ADR: Preciso che quando ho interrogato il lavoratore non gli ho mostrato il libro presenze in quanto non mostratomi in sede di primo accesso.” Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza del Testimone_3
04/12/2024):”ADR: Confermo il contenuto del verbale di primo accesso, del verbale unico, del rapporto di mancato pagamento e dei verbali di sommarie informazioni che oggi mi si mostrano come allegati 2,3,4 e 6 evidenziando la dichiarazione resa in occasione del primo accesso da parte del dipendente
, laddove precisa di non avere l'abitudine ad assentarsi Parte_3 durante la settimana ma solo qualche volta per motivi di salute e le registrazioni nel LUL dell'azienda. ADR: il teste conferma che il lavoratore gli ha Pt_3 riferito a volte si assentava solo per motivi di salute e non aveva l'abitudine di
4 assentarsi se non qualche volta, non specificando la quantità delle assenze. ADR: Preciso che quando ho interrogato il lavoratore non gli ho mostrato il libro presenze in quanto non mostratomi in sede di primo accesso. ADR: il teste precisa di aver interrogato anche il titolare dell'azienda sugli orari di lavoro osservati dal dipendente , titolare che ha confermato l'orario Parte_3 pieno di lavoro di 40 ore settimanali del detto dipendente.”. Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza del Parte_3
04/12/2024):”ADR: Confermo di essere stato io a richiedere tra il 2015 e il 2019 alla sig.ra o al sig. molte volte permessi per assistere i miei Tes_1 Pt_1 genitori malati. Ciò veniva fatto solo verbalmente visto che avevo ottimi rapporti con l'azienda lavorando per essa dal 2003 e non veniva richiesta questa formalità. ADR: Confermo che le assenze di cui ho parlato prima sono queste che risultano dai prospetti presenze dell'azienda e che mi vengono mostrati dal Giudice. ADR: Preciso quindi che nei giorni in cui in questi prospetti io risultavo assente effettivamente non ho lavorato in quanto assistevo i miei genitori, in particolare mio padre. ADR: Sono ancora dipendente della ed ho fatto la dichiarazione agli ispettori che mi viene oggi mostrata, Parte_2 riconoscendo la mia firma. ADR: Preciso che nella dichiarazione fatta agli ispettori intendevo riferirmi alle altre poche assenze fatte nei periodi di lavoro al di fuori del periodo 2015-2019, periodo nel quale le molte assenze erano per motivi familiari come sopra ho precisato. Prima di questo periodo mi sono assentato poche volte solo per motivi di salute come ho riferito agli ispettori. Specifico ho interpretato questa domanda come riferitasi al periodo 2003-fine 2014 e al 2019. Non ho ritenuto di specificare agli ispettori che questa mia risposta non si riferiva al periodo dell'ispezione, in cui mi ero assentato per assistere mio padre. Confermo di non aver riferito che la mia risposta non valeva per il periodo 2015-2019 perché ritenevo che fosse già oggetto dell'ispezione e quindi già accertato e non dovevo precisarlo oltre.”. Orbene il teste in sede di escussione, nel presente giudizio, ha dato una Pt_3 spiegazione delle dichiarazioni rese in sede di ispezione, confermando la tesi dagli odierni ricorrenti, analogamente all'altro teste indicato dai medesimi. Orbene appare opportuno sottolineare che, anche nel caso di specie, la prova testimoniale deve essere valutata con particolare cautela considerati anche i rapporti sussistenti fra i testi indicati dai ricorrenti ed i ricorrenti medesimi. Non si può, tuttavia, che sottolineare che l'onere della prova dell'infrazione gravava sull'odierno opposto e che gli accertamenti compiuti in sede di verbale non appaiono dirimenti qualora non venga raggiunta la prova dell'infrazione nel corso del giudizio. La prova, considerati i contrastanti elementi emergenti dall'istruttoria, non può ritenersi raggiunta e conseguentemente il ricorso deve essere accolto. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. La novità e controversia di alcune problematiche
5 relative alla controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede, accoglie il ricorso e per l'effetto: 1) revoca l'ordinanza ingiunzione n. 44/23 emessa dal Capo dell'
[...]
di Napoli il 12/6/2023, notificata 16/6/2023; Controparte_1
2) compensa fra le parti le spese di lite;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c... Torre Annunziata, 21.10.2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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