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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1578-1/2024 Ruolo P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
riunito in Camera di Consiglio in data 09.01.2025 nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Caterina Macchi Presidente dott. Luca Giani Giudice rel. dott.ssa Rosa Grippo Giudice
nel procedimento n. 1578-1/2024 Ruolo PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
LU ET, nata a [...] il [...] (C.F.: [...]), residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Notaro
(C.F.: [...]) del Foro di Lecco e Rossella Rebecca Jorio (C.F.:
[...]) del Foro di Monza, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in
Merate (23807 - LC) via Statale n.5/R (per comunicazioni e notifiche: fax 039/92.70.459; e-mail di posta elettronica certificata matteo.notaro@lecco.pecavvocati.it), giusta procura agli atti
- ricorrente in proprio-
Gestore della Crisi: avv. Alessandra Paci - OCC presso CCIAA Como-Lecco. Cremona,
Milano, Monza-Brianza, Lodi, Pavia e Varese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio di LU ET (C.F.:
[...]).
premesso che il ricorso è stato depositato in data 13.12.2024;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 e co. 3 CCII, atteso che: la ricorrente in proprio ha il centro degli interessi principali Novate Milanese, ove risiede, pertanto comune ricompreso nel circondario del Tribunale adito;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
rilevato che: la ricorrente svolge attività nel settore turistico quale impresa individuale, essendo titolare della omonima impresa individuale RI A” (P.IVA 05958260969), avente sede in
Lainate, via Weil Weiss n. 24 (avente quale oggetto sociale: agente di commercio per la TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
promozione di viaggi e pacchetti turistici), che, come da relazione del Gestore, risulta comunque sottosoglia rispetto a quanto disposto dall'art. 2 co. 1 CCII e pertanto impresa minore, esercitata in forma individuale, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale;
la ricorrente ha riferito di svolgere la predetta attività di agente per “Imperatore Travel World Srl” percependo provvigioni;
-la ricorrente (età 53 anni) vive presso abitazione condotta in locazione e il nucleo familiare è composto da quest'ultima e da due figli minorenni (rispettivamente di 10 e 7 anni);
-il passivo viene indicato nella relazione del Gestore in euro 378.000,00;
-l'attivo è costituito da un asset immobiliare (posto auto in “Autosilo Santa Sofia” in Milano), rimesso al Liquidatore in sede di redazione del PdL ogni approfondimento, stante l'acquisto di tale cespite in regime di comunione legale tra coniugi e stante l'impegno assunto dal coniuge (ora ex marito) in sede di separazione di trasferire alla ricorrente la quota pro indiviso di sua spettanza (Cfr. decreto di omologa, agli atti); nonché di diritto di superficie pro quota di un terreno sito nel Comune di Novate Milanese;
considerato che dall'esame della relazione, essendo il Gestore chiamato anche a pronunciarsi in ordine alla possibilità o meno, in costanza di Procedura, di acquisire attivo da distribuire ai creditori, debba concludersi per la sussistenza -oltre che dell'attivo immobiliare sopra riferito- anche di un surplus da destinare ai creditori in ragione della riferita attività lavorativa in forma di impresa individuale, stante il fatturato annuo derivante dalle provvigioni incassate, riservata ogni più specifica determinazione in punto di quantum al GD a fronte della richiesta ex art. 268 co. 4
CCII che il Liquidatore designato provvederà a depositare e conformemente al Protocollo Operativo per le Procedure di Sovraindebitamento del 15.10.2024 (Cfr. paragrafo n. 5 punto i, lett. a) sottoscritto anche dall'OCC che ha redatto, in persona del Gestore, la relazione che correda il presente ricorso, si invita il Liquidatore, in via provvisoria, a far versare alla ricorrente l'importo mensile di euro 400,00 indicato nella relazione, sino a nuova determinazione del GD, a seguito del successivo deposito da parte del Liquidatore di istanza per la determinazione somma ex art. 268 CCII;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;
valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di LU ET, nata a [...] il [...] (C.F.: [...]), residente in [...];
nomina Giudice Delegato il dott. Luca Giani;
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nomina liquidatore l'avv. Alessandra PACI, con studio in Milano, via Crema n. 15 - OCC istituito presso CCIAA Como-Lecco. Cremona, Milano, Monza-Brianza, Lodi, Pavia e Varese;
ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
riserva, ut supra, al giudice delegato la determinazione della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII, su istanza depositata dal Liquidatore;
dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore-persona fisica di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione: I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC (euro 400,00) nella relazione allegata (Cfr. pag. 24) al ricorso quale quota mensile di reddito/ricavi da attività d'impresa- provvigioni che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo;
II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett.
d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali;
Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice ricorrente e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Milano, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile del 09.01.2025
Il giudice rel. ed est. Il Presidente.
dott. Luca Giani dott.ssa Caterina Macchi
Pagina nr. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
riunito in Camera di Consiglio in data 09.01.2025 nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Caterina Macchi Presidente dott. Luca Giani Giudice rel. dott.ssa Rosa Grippo Giudice
nel procedimento n. 1578-1/2024 Ruolo PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
LU ET, nata a [...] il [...] (C.F.: [...]), residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Notaro
(C.F.: [...]) del Foro di Lecco e Rossella Rebecca Jorio (C.F.:
[...]) del Foro di Monza, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in
Merate (23807 - LC) via Statale n.5/R (per comunicazioni e notifiche: fax 039/92.70.459; e-mail di posta elettronica certificata matteo.notaro@lecco.pecavvocati.it), giusta procura agli atti
- ricorrente in proprio-
Gestore della Crisi: avv. Alessandra Paci - OCC presso CCIAA Como-Lecco. Cremona,
Milano, Monza-Brianza, Lodi, Pavia e Varese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio di LU ET (C.F.:
[...]).
premesso che il ricorso è stato depositato in data 13.12.2024;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 e co. 3 CCII, atteso che: la ricorrente in proprio ha il centro degli interessi principali Novate Milanese, ove risiede, pertanto comune ricompreso nel circondario del Tribunale adito;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
rilevato che: la ricorrente svolge attività nel settore turistico quale impresa individuale, essendo titolare della omonima impresa individuale RI A” (P.IVA 05958260969), avente sede in
Lainate, via Weil Weiss n. 24 (avente quale oggetto sociale: agente di commercio per la TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
promozione di viaggi e pacchetti turistici), che, come da relazione del Gestore, risulta comunque sottosoglia rispetto a quanto disposto dall'art. 2 co. 1 CCII e pertanto impresa minore, esercitata in forma individuale, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale;
la ricorrente ha riferito di svolgere la predetta attività di agente per “Imperatore Travel World Srl” percependo provvigioni;
-la ricorrente (età 53 anni) vive presso abitazione condotta in locazione e il nucleo familiare è composto da quest'ultima e da due figli minorenni (rispettivamente di 10 e 7 anni);
-il passivo viene indicato nella relazione del Gestore in euro 378.000,00;
-l'attivo è costituito da un asset immobiliare (posto auto in “Autosilo Santa Sofia” in Milano), rimesso al Liquidatore in sede di redazione del PdL ogni approfondimento, stante l'acquisto di tale cespite in regime di comunione legale tra coniugi e stante l'impegno assunto dal coniuge (ora ex marito) in sede di separazione di trasferire alla ricorrente la quota pro indiviso di sua spettanza (Cfr. decreto di omologa, agli atti); nonché di diritto di superficie pro quota di un terreno sito nel Comune di Novate Milanese;
considerato che dall'esame della relazione, essendo il Gestore chiamato anche a pronunciarsi in ordine alla possibilità o meno, in costanza di Procedura, di acquisire attivo da distribuire ai creditori, debba concludersi per la sussistenza -oltre che dell'attivo immobiliare sopra riferito- anche di un surplus da destinare ai creditori in ragione della riferita attività lavorativa in forma di impresa individuale, stante il fatturato annuo derivante dalle provvigioni incassate, riservata ogni più specifica determinazione in punto di quantum al GD a fronte della richiesta ex art. 268 co. 4
CCII che il Liquidatore designato provvederà a depositare e conformemente al Protocollo Operativo per le Procedure di Sovraindebitamento del 15.10.2024 (Cfr. paragrafo n. 5 punto i, lett. a) sottoscritto anche dall'OCC che ha redatto, in persona del Gestore, la relazione che correda il presente ricorso, si invita il Liquidatore, in via provvisoria, a far versare alla ricorrente l'importo mensile di euro 400,00 indicato nella relazione, sino a nuova determinazione del GD, a seguito del successivo deposito da parte del Liquidatore di istanza per la determinazione somma ex art. 268 CCII;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;
valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di LU ET, nata a [...] il [...] (C.F.: [...]), residente in [...];
nomina Giudice Delegato il dott. Luca Giani;
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nomina liquidatore l'avv. Alessandra PACI, con studio in Milano, via Crema n. 15 - OCC istituito presso CCIAA Como-Lecco. Cremona, Milano, Monza-Brianza, Lodi, Pavia e Varese;
ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
riserva, ut supra, al giudice delegato la determinazione della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII, su istanza depositata dal Liquidatore;
dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore-persona fisica di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione: I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC (euro 400,00) nella relazione allegata (Cfr. pag. 24) al ricorso quale quota mensile di reddito/ricavi da attività d'impresa- provvigioni che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo;
II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett.
d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali;
Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice ricorrente e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Milano, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile del 09.01.2025
Il giudice rel. ed est. Il Presidente.
dott. Luca Giani dott.ssa Caterina Macchi
Pagina nr. 5