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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/12/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 144/2022
C O R T E D'A P P E L L O
DI EG BR
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 144/2022 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.01.1958, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Maria Cordova, pec elettivamente domiciliato in Email_1
Reggio Calabria, via Magna Graecia n. 31
nei confronti di
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
TR AN, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Nicolò da Reggio nr 13, domiciliato all'indirizzo pec Email_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte d'Appello
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
impugna la sentenza n. 113/2022, pronunciata dal Tribunale Parte_1
di Reggio Calabria, pubblicata in data 31/1/2022, a definizione del proc.
559/2013 R.G., con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento per i danni occorsi al proprio mobilificio in occasione dell'allagamento determinato da una perdita dai rubinetti dell'appartamento al piano superiore, di proprietà del CP_1
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda perché il non ha Pt_1
dimostrato né i danni subiti dal mobilio né le spese sostenute per il ripristino dell'agibilità dei locali.
Il giudice, altresì, non ha posto a fondamento della propria decisione la consulenza espletata nel corso del giudizio, ritenendola meramente esplorativa in quanto, in conseguenza dell'irreversibile modifica dello stato dei luoghi, il consulente tecnico non ha potuto constatare direttamente i danni, basando la propria valutazione esclusivamente sulle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice.
- Domanda di parte appellante
L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provati i danni subiti.
Deduce, in proposito, che la CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere assunta alla base della decisione, atteso che il
2 Corte d'Appello
consulente tecnico ha quantificato i danni sulla base degli elementi documentali allegati dal el fascicolo di parte. Pt_1
In particolare, in merito ai lavori per il ripristino dei locali, l'appellante rappresenta che è stata redatta apposita perizia di stima particolareggiata per la riparazione dei danni alle opere murarie per un totale di € 18.745,00.
Invece, in relazione alla merce danneggiata, deduce che è stato redatto un elenco, con relativa descrizione del mobilio e indicazione delle fatture di acquisto, per € 33.599,59, ed è stata prodotta la fattura di smaltimento dei mobili non più utilizzabili perché gravemente danneggiati. Deduce, altresì, che i testi hanno riferito in merito al grado di deterioramento dei beni, dichiarando che i mobili non erano più utilizzabili perché imbibiti d'acqua e i tessuti erano macchiati di muffa.
Quanto alla quantificazione del danno derivato dalla sospensione dell'attività lavorativa, l'appellante deduce di aver prodotto, su richiesta dal CTU, le dichiarazioni dei redditi della ditta, relative ai periodi d'imposta degli anni 2011
e 2012.
- Comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
L'appellato preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello perché
l'atto non rispetta le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Nel merito, chiede il rigetto dell'appello in quanto infondato, non CP_1 avendo l'appellante assolto al proprio onere probatorio. In relazione alla CTU, deduce che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter valorizzarne le conclusioni perché contraddittoria ed inesatta.
***
1.- Violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. L'eccezione, formulata dalla parte appellata, di violazione dell'art. 342
c.p.c., è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
2.- Sui danni al mobilio
3 Corte d'Appello
1. L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provati i danni subiti, sostenendo di aver puntualmente assolto all'onere probatorio per le voci di danno oggetto del risarcimento.
In merito ai danni al mobilio, l'appellante deduce che il giudice di prime cure erroneamente non ha tenuto conto delle conclusioni della CTU, rilevando che il consulente tecnico ha quantificato i danni sulla base degli elementi documentali allegati dal el suo fascicolo di parte. Pt_1
2. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
A fondamento della pretesa risarcitoria rispetto ai mobili presuntivamente danneggiati dall'allagamento, l'attore produce una CTP contenente un elenco delle merci danneggiate con l'indicazione degli estremi delle fatture di acquisto e l'importo, nonché alcune fotografie dei luoghi oggetto di causa.
Non sono state prodotte in giudizio le fatture indicate.
Tuttavia l'identificazione dei mobili danneggiati è evincibile dall'elenco contenuto nella fattura della Eco.F.A.L. del 29 novembre 2014, elenco indicante 18 beni mobili.
Tra i predetti 18 beni mobili il ctu ha operato la stima del valore del mobilio rilevato dalle foto, individuando in tal modo nove beni mobili.
Ritiene il Collegio che il dato incrociato delle foto, ritraenti i beni mobili danneggiati dall'allagamento e dalla caduta di calcinacci, e dell'elenco contenuto nella fattura della Eco.F.A.L. consenta di ritenere attendibile l'indagine peritale sul valore dei predetti beni, pur essendo stata tale stima eseguita la verifica diretta dei mobili danneggiati (che erano già stati smaltiti in data 29/11/2014).
Questa Corte non condivide l'assunto del Tribunale secondo cui la CTU è inidonea a dare prova dei danni, essendo esplorativa, non avendo il Pt_1
fornito concretamente prova sufficiente dei dati su cui il ctu avrebbe dovuto operare la valutazione tecnica.
La prova dei danni al mobilio può infatti trarsi:
a) dalle testimonianze, in particolare quelle rese dal teste dal teste Tes_1
, che descrivono, ancorché sommariamente, i danni ai mobili Tes_2 causati dall'allagamento. Testimonianza riscontrate dalle altre deposizioni testimoniali;
4 Corte d'Appello
b) dalla fattura relativa allo smaltimento della Eco.fal, contenente un elenco di
18 mobili;
il ctu ha rilevato prova dei danni per nove dei predetti mobili;
c) dalle foto.
Questi dati possono ritenersi sufficienti ad escludere la natura esplorativa dell'indagine peritale disposta in primo grado.
Il CTU ha quantificato in € 10.485,00 i danni al mobilio del Tali danni Pt_1
vanno risarciti.
Va riconosciuto anche il risarcimento per il danno consistito nelle spese per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, risultanti dalla fattura della Eco.F.A.L.
s.n.c. (€ 183,00).
Pertanto la sentenza impugnata va riformata e va risarcito il danno al mobilio stimato dal ctu nonché il danno consistito nell'esborso per lo smaltimento.
3.- Sui danni ai locali
1. L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provati i danni subiti, deducendo di aver puntualmente assolto all'onere probatorio per i danni subiti ai locali producendo un'apposita perizia di stima particolareggiata per la riparazione dei danni alle opere murarie, per un totale di € 18.745,00.
2. Il motivo è infondato.
L'attore non produce documentazione comprovante le somme spese per ripristinare l'originario stato dei luoghi.
Infatti, anche il CTU, dopo aver constatato che gli interventi di ripristino erano tecnicamente semplici e non molto onerosi, ha chiarito che non resistente possibile quantificare specificamente i danni alla struttura architettonica in quanto lo stato dei luoghi è stato modificato.
Non sono state prodotte fatture comprovanti l'importo degli esborsi sostenuti dall'odierno appellante.
La produzione del computo metrico estimativo allegato alla CTP di per sé non costituisce idonea prova poiché rappresenta un semplice preventivo che non attesta i lavori eseguiti e le spese effettivamente sostenute dal Pt_1
Nella fattispecie in esame l'attore odierno appellante avrebbe potuto acquisire idonea prova dei danni con un accertamento tecnico preventivo, strumento
5 Corte d'Appello
apprestato dall'ordinamento proprio al fine di non disperdere la prova di circostanze difficili da dimostrare successivamente in ragione di possibili e probabili modifiche della situazione di fatto da sottoporre a indagine. Modifiche nella fattispecie in esame effettivamente verificatesi.
Non risultano ragioni che impedivano nell'immediatezza di richiedere un ATP.
L'onere della prova implica l'onere di attivarsi utilizzando tutti gli strumenti che la normativa offre per agevolare l'acquisizione e la conservazione delle fonti di prova.
L'inadempimento di tale onere non può essere colmato tramite una ctu che necessariamente interviene su una situazione che può essere significativamente diversa da quella sussistente al momento dell'evento lesivo.
Pertanto non può essere riconosciuto il risarcimento del danno ai locali.
4.- Sui danni per chiusura dell'attività
1. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provati i danni subiti a causa dalla sospensione dell'attività lavorativa, deducendo di aver puntualmente assolto all'onere probatorio, producendo, su richiesta dal
CTU, le dichiarazioni dei redditi della ditta, relative ai periodi d'imposta degli anni 2011 e 2012.
2. Il motivo è infondato.
A sostegno della domanda l'appellante non ha prodotto, entro il termine previsto per l'attività istruttoria, documentazione idonea a provare i danni derivanti dalla sospensione dell'attività lavorativa.
Solo dopo la richiesta del CTU di depositare documentazione volta ad attestare quale fosse il guadagno annuo del negozio, il a prodotto le Pt_1
dichiarazioni dei redditi della ditta.
Tale produzione documentale, essendo stata effettuata oltre le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., non è ammissibile.
La richiesta stessa del CTU non è conforme ai principi processuali che vietano al consulente tecnico di acquisire o richiedere alle parti documenti che siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare (Cass. Sez. un. n. 3086/2022).
6 Corte d'Appello
Comunque tale documentazione non sarebbe idonea a provare un danno causato dalla sospensione dell'attività commerciale per 10 giorni, atteso il notevole divario in ordine all'arco temporale di riferimento (le dichiarazioni dei redditi attengono ad un arco temporale annuale).
Pertanto sul punto l'appello va rigettato.
5.- Danno per spese fisse
1. L'appellante insiste nella domanda di condanna al pagamento di €
7.300,00, a titolo di risarcimento del danno consistito nell'esborso delle spese fisse (compensi dei collaboratori;
consumo di energia elettrica;
traffico telefonico, canone di locazione dell'immobile).
2. Il motivo è inammissibile.
Sul punto l'appellante ha sostenuto, nell'atto di appello, esclusivamente che
«vanno, altresì, considerate anche le spesse fisse (compensi dei collaboratori;
consumo di energia elettrica;
traffico telefonico, canone di locazione dell'immobile e quant'altro) che l'istante ha dovuto continuare a sopportare unitamente a tutte le altre maggiori spese che si sono rese necessarie per contenere la perdita di produzione. Tali ultimi danni, forfettariamente, possono essere quantificati in €.
7.300,00 o anche in via equitativa in quella maggiore o minore somma che la Corte riterrà di giustizia (…)».
In proposito nell'atto di appello non vengono esposte ragioni idonee a confutare gli argomenti della sentenza.
Pertanto, mancando specifiche e puntuali contestazioni critiche degli argomenti sviluppati nella sentenza appellata, il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
6.- Spese per gli operai
1. L'attore ha chiesto il risarcimento del danno consistito nella somma corrisposta agli operai per la rimozione dei mobili e per il prosciugamento della superficie del negozio e per la pulizia dello stesso. L'appellante allega di avere corrisposto per tale ragione la complessiva somma di € 960,00, precisamente per quattro operai per quattro giorni di lavoro ad € 60,00 ciascuno.
7 Corte d'Appello
L'utilizzo di operai per il prosciugamento del negozio e per la pulizia dello stesso è stato confermato dalla teste e dal teste Tes_1 Tes_3
.
[...]
I testi non specificano il numero di operai impiegati nelle predette attività.
Comunque erano almeno due operai, atteso che i testi parlano al plurale.
Appare verosimile l'importo indicato dall'attore (€ 60 al giorno per ciascun operaio), così come appare verosimile il numero di giorni indicato dall'attore per le suindicate attività (quattro giorni).
Pertanto il danno in questione può essere determinato in misura pari ad €
480,00.
Di conseguenza, il danno complessivamente risentito – e provato – dall'attore ammonta ad € 11.148,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma originaria, devalutata al momento dell'evento lesivo, annualmente rivalutata, dal giorno dell'evento lesivo sino al soddisfo.
Pertanto la sentenza impugnata va parzialmente riformata e per l'effetto parte appellata va condannata alla corresponsione in favore dell'appellante della predetta somma.
7.- Spese processuali
In ragione del divario tra l'importo chiesto e quello accertato, si reputa equo compensare per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendosi a carico dell'appellato la restante parte, che si liquida in complessivi € 2.538,00 per il primo grado, ed € 1.453,00 per il secondo grado
– sulla base del d.m. n. 147/2022, applicando lo scaglione tra € 5.201 e €
26.000, tenendo conto dei valori medi per il primo grado e dei valori minimi per il secondo grado attesa la mancanza di istruttoria orale nel secondo grado
– oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe
Cordova, procuratore dell'appellante.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
8 Corte d'Appello
Giuseppe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna alla corresponsione in favore di Controparte_1
della complessiva somma di € 11.148,00, oltre alla Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma originaria, devalutata al momento dell'evento lesivo, annualmente rivalutata, dal giorno dell'evento lesivo sino al soddisfo;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico di la restante parte, che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.538,00 per il primo grado, ed € 1.453,00 per il secondo grado
– sulla base del d.m. n. 147/2022, applicando lo scaglione tra € 5.201 e €
26.000, tenendo conto dei valori medi per il primo grado e dei valori minimi per il secondo grado, attesa la mancanza di istruttoria orale nel secondo grado
– oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe
Cordova, procuratore dell'appellante.
Reggio Calabria, 23.12.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
9
n. 144/2022
C O R T E D'A P P E L L O
DI EG BR
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 144/2022 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.01.1958, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Maria Cordova, pec elettivamente domiciliato in Email_1
Reggio Calabria, via Magna Graecia n. 31
nei confronti di
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
TR AN, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Nicolò da Reggio nr 13, domiciliato all'indirizzo pec Email_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte d'Appello
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
impugna la sentenza n. 113/2022, pronunciata dal Tribunale Parte_1
di Reggio Calabria, pubblicata in data 31/1/2022, a definizione del proc.
559/2013 R.G., con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento per i danni occorsi al proprio mobilificio in occasione dell'allagamento determinato da una perdita dai rubinetti dell'appartamento al piano superiore, di proprietà del CP_1
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda perché il non ha Pt_1
dimostrato né i danni subiti dal mobilio né le spese sostenute per il ripristino dell'agibilità dei locali.
Il giudice, altresì, non ha posto a fondamento della propria decisione la consulenza espletata nel corso del giudizio, ritenendola meramente esplorativa in quanto, in conseguenza dell'irreversibile modifica dello stato dei luoghi, il consulente tecnico non ha potuto constatare direttamente i danni, basando la propria valutazione esclusivamente sulle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice.
- Domanda di parte appellante
L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provati i danni subiti.
Deduce, in proposito, che la CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere assunta alla base della decisione, atteso che il
2 Corte d'Appello
consulente tecnico ha quantificato i danni sulla base degli elementi documentali allegati dal el fascicolo di parte. Pt_1
In particolare, in merito ai lavori per il ripristino dei locali, l'appellante rappresenta che è stata redatta apposita perizia di stima particolareggiata per la riparazione dei danni alle opere murarie per un totale di € 18.745,00.
Invece, in relazione alla merce danneggiata, deduce che è stato redatto un elenco, con relativa descrizione del mobilio e indicazione delle fatture di acquisto, per € 33.599,59, ed è stata prodotta la fattura di smaltimento dei mobili non più utilizzabili perché gravemente danneggiati. Deduce, altresì, che i testi hanno riferito in merito al grado di deterioramento dei beni, dichiarando che i mobili non erano più utilizzabili perché imbibiti d'acqua e i tessuti erano macchiati di muffa.
Quanto alla quantificazione del danno derivato dalla sospensione dell'attività lavorativa, l'appellante deduce di aver prodotto, su richiesta dal CTU, le dichiarazioni dei redditi della ditta, relative ai periodi d'imposta degli anni 2011
e 2012.
- Comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
L'appellato preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello perché
l'atto non rispetta le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Nel merito, chiede il rigetto dell'appello in quanto infondato, non CP_1 avendo l'appellante assolto al proprio onere probatorio. In relazione alla CTU, deduce che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter valorizzarne le conclusioni perché contraddittoria ed inesatta.
***
1.- Violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. L'eccezione, formulata dalla parte appellata, di violazione dell'art. 342
c.p.c., è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
2.- Sui danni al mobilio
3 Corte d'Appello
1. L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provati i danni subiti, sostenendo di aver puntualmente assolto all'onere probatorio per le voci di danno oggetto del risarcimento.
In merito ai danni al mobilio, l'appellante deduce che il giudice di prime cure erroneamente non ha tenuto conto delle conclusioni della CTU, rilevando che il consulente tecnico ha quantificato i danni sulla base degli elementi documentali allegati dal el suo fascicolo di parte. Pt_1
2. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
A fondamento della pretesa risarcitoria rispetto ai mobili presuntivamente danneggiati dall'allagamento, l'attore produce una CTP contenente un elenco delle merci danneggiate con l'indicazione degli estremi delle fatture di acquisto e l'importo, nonché alcune fotografie dei luoghi oggetto di causa.
Non sono state prodotte in giudizio le fatture indicate.
Tuttavia l'identificazione dei mobili danneggiati è evincibile dall'elenco contenuto nella fattura della Eco.F.A.L. del 29 novembre 2014, elenco indicante 18 beni mobili.
Tra i predetti 18 beni mobili il ctu ha operato la stima del valore del mobilio rilevato dalle foto, individuando in tal modo nove beni mobili.
Ritiene il Collegio che il dato incrociato delle foto, ritraenti i beni mobili danneggiati dall'allagamento e dalla caduta di calcinacci, e dell'elenco contenuto nella fattura della Eco.F.A.L. consenta di ritenere attendibile l'indagine peritale sul valore dei predetti beni, pur essendo stata tale stima eseguita la verifica diretta dei mobili danneggiati (che erano già stati smaltiti in data 29/11/2014).
Questa Corte non condivide l'assunto del Tribunale secondo cui la CTU è inidonea a dare prova dei danni, essendo esplorativa, non avendo il Pt_1
fornito concretamente prova sufficiente dei dati su cui il ctu avrebbe dovuto operare la valutazione tecnica.
La prova dei danni al mobilio può infatti trarsi:
a) dalle testimonianze, in particolare quelle rese dal teste dal teste Tes_1
, che descrivono, ancorché sommariamente, i danni ai mobili Tes_2 causati dall'allagamento. Testimonianza riscontrate dalle altre deposizioni testimoniali;
4 Corte d'Appello
b) dalla fattura relativa allo smaltimento della Eco.fal, contenente un elenco di
18 mobili;
il ctu ha rilevato prova dei danni per nove dei predetti mobili;
c) dalle foto.
Questi dati possono ritenersi sufficienti ad escludere la natura esplorativa dell'indagine peritale disposta in primo grado.
Il CTU ha quantificato in € 10.485,00 i danni al mobilio del Tali danni Pt_1
vanno risarciti.
Va riconosciuto anche il risarcimento per il danno consistito nelle spese per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, risultanti dalla fattura della Eco.F.A.L.
s.n.c. (€ 183,00).
Pertanto la sentenza impugnata va riformata e va risarcito il danno al mobilio stimato dal ctu nonché il danno consistito nell'esborso per lo smaltimento.
3.- Sui danni ai locali
1. L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provati i danni subiti, deducendo di aver puntualmente assolto all'onere probatorio per i danni subiti ai locali producendo un'apposita perizia di stima particolareggiata per la riparazione dei danni alle opere murarie, per un totale di € 18.745,00.
2. Il motivo è infondato.
L'attore non produce documentazione comprovante le somme spese per ripristinare l'originario stato dei luoghi.
Infatti, anche il CTU, dopo aver constatato che gli interventi di ripristino erano tecnicamente semplici e non molto onerosi, ha chiarito che non resistente possibile quantificare specificamente i danni alla struttura architettonica in quanto lo stato dei luoghi è stato modificato.
Non sono state prodotte fatture comprovanti l'importo degli esborsi sostenuti dall'odierno appellante.
La produzione del computo metrico estimativo allegato alla CTP di per sé non costituisce idonea prova poiché rappresenta un semplice preventivo che non attesta i lavori eseguiti e le spese effettivamente sostenute dal Pt_1
Nella fattispecie in esame l'attore odierno appellante avrebbe potuto acquisire idonea prova dei danni con un accertamento tecnico preventivo, strumento
5 Corte d'Appello
apprestato dall'ordinamento proprio al fine di non disperdere la prova di circostanze difficili da dimostrare successivamente in ragione di possibili e probabili modifiche della situazione di fatto da sottoporre a indagine. Modifiche nella fattispecie in esame effettivamente verificatesi.
Non risultano ragioni che impedivano nell'immediatezza di richiedere un ATP.
L'onere della prova implica l'onere di attivarsi utilizzando tutti gli strumenti che la normativa offre per agevolare l'acquisizione e la conservazione delle fonti di prova.
L'inadempimento di tale onere non può essere colmato tramite una ctu che necessariamente interviene su una situazione che può essere significativamente diversa da quella sussistente al momento dell'evento lesivo.
Pertanto non può essere riconosciuto il risarcimento del danno ai locali.
4.- Sui danni per chiusura dell'attività
1. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provati i danni subiti a causa dalla sospensione dell'attività lavorativa, deducendo di aver puntualmente assolto all'onere probatorio, producendo, su richiesta dal
CTU, le dichiarazioni dei redditi della ditta, relative ai periodi d'imposta degli anni 2011 e 2012.
2. Il motivo è infondato.
A sostegno della domanda l'appellante non ha prodotto, entro il termine previsto per l'attività istruttoria, documentazione idonea a provare i danni derivanti dalla sospensione dell'attività lavorativa.
Solo dopo la richiesta del CTU di depositare documentazione volta ad attestare quale fosse il guadagno annuo del negozio, il a prodotto le Pt_1
dichiarazioni dei redditi della ditta.
Tale produzione documentale, essendo stata effettuata oltre le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., non è ammissibile.
La richiesta stessa del CTU non è conforme ai principi processuali che vietano al consulente tecnico di acquisire o richiedere alle parti documenti che siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare (Cass. Sez. un. n. 3086/2022).
6 Corte d'Appello
Comunque tale documentazione non sarebbe idonea a provare un danno causato dalla sospensione dell'attività commerciale per 10 giorni, atteso il notevole divario in ordine all'arco temporale di riferimento (le dichiarazioni dei redditi attengono ad un arco temporale annuale).
Pertanto sul punto l'appello va rigettato.
5.- Danno per spese fisse
1. L'appellante insiste nella domanda di condanna al pagamento di €
7.300,00, a titolo di risarcimento del danno consistito nell'esborso delle spese fisse (compensi dei collaboratori;
consumo di energia elettrica;
traffico telefonico, canone di locazione dell'immobile).
2. Il motivo è inammissibile.
Sul punto l'appellante ha sostenuto, nell'atto di appello, esclusivamente che
«vanno, altresì, considerate anche le spesse fisse (compensi dei collaboratori;
consumo di energia elettrica;
traffico telefonico, canone di locazione dell'immobile e quant'altro) che l'istante ha dovuto continuare a sopportare unitamente a tutte le altre maggiori spese che si sono rese necessarie per contenere la perdita di produzione. Tali ultimi danni, forfettariamente, possono essere quantificati in €.
7.300,00 o anche in via equitativa in quella maggiore o minore somma che la Corte riterrà di giustizia (…)».
In proposito nell'atto di appello non vengono esposte ragioni idonee a confutare gli argomenti della sentenza.
Pertanto, mancando specifiche e puntuali contestazioni critiche degli argomenti sviluppati nella sentenza appellata, il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
6.- Spese per gli operai
1. L'attore ha chiesto il risarcimento del danno consistito nella somma corrisposta agli operai per la rimozione dei mobili e per il prosciugamento della superficie del negozio e per la pulizia dello stesso. L'appellante allega di avere corrisposto per tale ragione la complessiva somma di € 960,00, precisamente per quattro operai per quattro giorni di lavoro ad € 60,00 ciascuno.
7 Corte d'Appello
L'utilizzo di operai per il prosciugamento del negozio e per la pulizia dello stesso è stato confermato dalla teste e dal teste Tes_1 Tes_3
.
[...]
I testi non specificano il numero di operai impiegati nelle predette attività.
Comunque erano almeno due operai, atteso che i testi parlano al plurale.
Appare verosimile l'importo indicato dall'attore (€ 60 al giorno per ciascun operaio), così come appare verosimile il numero di giorni indicato dall'attore per le suindicate attività (quattro giorni).
Pertanto il danno in questione può essere determinato in misura pari ad €
480,00.
Di conseguenza, il danno complessivamente risentito – e provato – dall'attore ammonta ad € 11.148,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma originaria, devalutata al momento dell'evento lesivo, annualmente rivalutata, dal giorno dell'evento lesivo sino al soddisfo.
Pertanto la sentenza impugnata va parzialmente riformata e per l'effetto parte appellata va condannata alla corresponsione in favore dell'appellante della predetta somma.
7.- Spese processuali
In ragione del divario tra l'importo chiesto e quello accertato, si reputa equo compensare per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendosi a carico dell'appellato la restante parte, che si liquida in complessivi € 2.538,00 per il primo grado, ed € 1.453,00 per il secondo grado
– sulla base del d.m. n. 147/2022, applicando lo scaglione tra € 5.201 e €
26.000, tenendo conto dei valori medi per il primo grado e dei valori minimi per il secondo grado attesa la mancanza di istruttoria orale nel secondo grado
– oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe
Cordova, procuratore dell'appellante.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
8 Corte d'Appello
Giuseppe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna alla corresponsione in favore di Controparte_1
della complessiva somma di € 11.148,00, oltre alla Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma originaria, devalutata al momento dell'evento lesivo, annualmente rivalutata, dal giorno dell'evento lesivo sino al soddisfo;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico di la restante parte, che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.538,00 per il primo grado, ed € 1.453,00 per il secondo grado
– sulla base del d.m. n. 147/2022, applicando lo scaglione tra € 5.201 e €
26.000, tenendo conto dei valori medi per il primo grado e dei valori minimi per il secondo grado, attesa la mancanza di istruttoria orale nel secondo grado
– oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe
Cordova, procuratore dell'appellante.
Reggio Calabria, 23.12.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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