Art. 10.
Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente legge, sono applicabili le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente legge, sono applicabili le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.