Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, previsto dalla legge 13 ottobre 1950, n. 844 , e' elevato da lire 855 milioni a lire 1.055.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.
Il contributo annuo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, previsto dalla legge 13 ottobre 1950, n. 844 , e' elevato da lire 855 milioni a lire 1.055.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.