Art. 24. (Effetti della legge ed abrogazioni)
I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1970.
Il sistema decentrato di erogazione dei benefici previsto dalla presente legge ha inizio dal 1 gennaio 1971.
Dalla stessa data le competenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili, di cui agli articoli 4, 6 e 7, vengono trasferite ai comitati di assistenza e beneficenza pubblica, integrati secondo quanto disposto dal precedente articolo 9.
E' abrogato l'ultimo comma dell' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 .
Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili o in contrasto con le norme della presente legge.
I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1970.
Il sistema decentrato di erogazione dei benefici previsto dalla presente legge ha inizio dal 1 gennaio 1971.
Dalla stessa data le competenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili, di cui agli articoli 4, 6 e 7, vengono trasferite ai comitati di assistenza e beneficenza pubblica, integrati secondo quanto disposto dal precedente articolo 9.
E' abrogato l'ultimo comma dell' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 .
Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili o in contrasto con le norme della presente legge.