Decreto cautelare 5 luglio 2022
Ordinanza cautelare 29 luglio 2022
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/01/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00220/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07867/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7867 del 2022, proposto da Dora Pietrafesa, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Zurlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'istruzione (USR per il Lazio – Ufficio VI – Ambito territoriale per la provincia di Roma), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di ST TA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza dell’intimato Ministero del 6 maggio 2022, prot. m_pi AOOGABMI Registro Decreti R 0000112.06-05-2022, recante “ Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ” nella parte in cui (art. 7, comma 4, lettera e) ha stabilito che l’inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze degli insegnanti abilitati o specializzati all’estero, con titolo ancora non riconosciuto “ non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto ”;
- ove occorra e per quanto di interesse: (i) dell’avviso dell’anzidetto Ministero prot. U. 0018095 dell’11 maggio 2022, emanato in attuazione dell’impugnata ordinanza; (ii) del parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta plenaria n. 84 del 22 aprile 2022; (iii) dell’avviso dell’intimato Ministero prot. 24978 del 30 giugno 2022 con il quale è stato disposto che “ nel periodo compreso tra l’8 luglio 2022 (h. 9,00) e il 21 luglio 2022 (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia, relative ai posti comuni e di sostegno, a seguito del conseguimento, entro la data del 20 luglio 2022, del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno ”; (iv) delle graduatorie delle GPS discendenti dall’impugnata ordinanza, ove nelle more adottate, nella parte in cui la ricorrente dovesse risultare inclusa in una posizione deteriore rispetto agli altri candidati e senza avere titolo alla stipula del relativo contratto di lavoro, a causa del mancato riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero;
- di ogni altro atto precedente, successivo e/o comunque connesso ai precedenti;
nonché per accertare
il diritto della ricorrente ad essere inclusa con riserva nelle graduatorie GPS per il biennio 2022/2024 in qualità di avente titolo alla stipula di contratto di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. ZI BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato, in particolare, l'ordinanza n. 112/2022 dell'intimato Ministero, nella parte in cui ha escluso che gli insegnanti in attesa del riconoscimento del titolo estero potessero sottoscrivere contratti di supplenza, consentendo loro il mero collocamento in graduatoria (art. 7, c. 4, lett. e ).
1.1. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di aver conseguito, il 15.6.2020, il titolo di specializzazione utile all’insegnamento sul sostegno in Spagna, rispetto al quale ha presentato, il 3.8.2020, apposita istanza di riconoscimento;
- di aver vittoriosamente agito avverso il silenzio dell'amministrazione sull'anzidetta istanza (sent. n. 1343/2022 di questo Tribunale), senza tuttavia - allo stato - ottenere alcun provvedimento espresso.
1.2. La ricorrente ha articolato doglianze così rubricate:
- violazione/falsa applicazione dell’art. 2 comma 4 ter del d.l. 08/04/2020, n. 22 recante “misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica” come modificato dall’art. 19, comma 3 bis d.l. 27/01/2022, n. 4, art. 1 comma 4 ter del d.l. 07/04/2004, n. 97. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche del travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento, ingiustizia manifesta ;
- eccesso di potere nelle forme sintomatiche del travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento, ingiustizia manifesta. Violazione/falsa applicazione dell’art. 16 del d.lgs. 09/11/2007, n. 206 recante “attuazione della direttiva 2005/36/ce relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/ce che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”, degli artt. 1 e 3 della l.241 del 1990, degli artt. 3 e 97 della Costituzione ;
- violazione/falsa applicazione dell’art. 2, comma 4 ter del d.l. 08/04/2020, n. 22. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche del travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento, ingiustizia manifesta .
1.3. La ricorrente ha quindi chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari (anche monocratiche), di annullare gli atti impugnati.
2. L'istanza di misure cautelari monocratiche è stata respinta con decreto n. 4241 del 5.7.2022.
3. Si è costituito l'intimato Ministero che, con successiva memoria:
- ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto - all'epoca - non erano state pubblicate le graduatorie né i docenti erano stati convocati per la sottoscrizione del contratto;
- nel merito, ha chiesto di rigettare il ricorso perché infondato.
4. Con ordinanza n. 4907 del 29.7.2022 è stata respinta l'istanza cautelare di parte ricorrente.
5. Il 12.11.2025 la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse.
6. All'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In ossequio al principio della ragione più liquida (Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 951), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612 e giurisprudenza ivi citata).
3. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il carattere in rito della presente pronuncia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte privata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte privata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
ED PP, Presidente FF
ZI BA, Referendario, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZI BA | ED PP |
IL SEGRETARIO