Articolo 2 della Legge 19 novembre 1956, n. 1303
Articolo 1
Versione
12 dicembre 1956
Art. 2.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' fronteggiato, per la quota di lire 400.000.000 relativa all'esercizio 1956-1957, a carico del fondo di cui al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 dicembre 1956