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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1128/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - OT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13380202400003494000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini, Ricorrente_1, (c.f.:CF_Ricorrente_1), residente in [...]alla Indirizzo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio in Luogo al Indirizzo_2 , si opponeva avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.13380202400003494000, notificato in data 24.07.24, dall'Agenzia Entrate SC, con la quale intimava la sunnominata, al pagamento della somma complessiva di €.1.306,58 comprensiva di sanzioni ed interessi e che, in mancanza nel termine di trenta giorni dalla notifica, si sarebbe proceduto ad iscrivere il fermo sul veicolo di sua proprietà, Modello auto tg.Targa_1, a seguito di mancato pagamento dei tributi diritti camerali anno 2019 ed Irpef anno 2018, rispettivamente vantati dalla CCIAA di
OT e dall'Agenzia delle Entrate di OT, così come descritti nel dettaglio del debito ivi contenuti.
Deduceva la nullità dell'atto opposto, per i seguenti motivi: 1) Carenza dei poteri dell'ufficiale della riscossione incaricato alla notifica delle cartelle di pagamento, con violazione degli artt.26 e 49 DPR n.602/73 e degli artt.42, 43 e 44 d.lgs. n.112/99. Il procedimento di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnato seguito dal concessionario non è certamente conforme a quanto stabilito dall'art.26 citato. La norma di cui al citato art.26, co.1, dispone che: “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge …”; 2) Omessa notifica dell'avviso di accertamento della tassa richiesta. Violazione del diritto di difesa (art.24 Cost.), nonché dell'art.7
L.212/2000. Precisava la ricorrente come l'atto opposto sia il primo atto ricevuto non essendo mai stato validamente notificato alcun atto presupposto per l'anno 2018. Da quanto si evince dalla cartella sottesa all'opposto atto è possibile individuare soltanto gli identificativi del ruolo e non vi è nessuna indicazione degli atti presupposti notificati al contribuente, quali atti necessari per poter iscrivere a ruolo le somme non riscossi nei termini indicati nell'atto presupposto;
4) In merito al diritto camerale, va rilevato che la ricorrente era titolare di un'attività stagionale, in particolare, trattasi di lido balneare, per cui, nell'anno 2018, aveva provveduto ad inviare alla Camera di Commercio una scia di fine attività stagionale e quindi, circoscritta al periodo estivo, non provvedendo per l'anno 2019 all'invio alla Camera di Commercio della scia di apertura di detta attività stagionale. Difatti, per l'anno 2019, la struttura veniva aperta con altro titolare;
5) Intervenuta decadenza e prescrizione dell'Irpef 2018. Le somme di cui alle cartelle esattoriali sono da ritenersi ormai prescritte non avendo l'ente regionale notificato l'avviso di accertamento e costituendo la cartella il primo atto della pretesa erariale in riferimento al tributo in essa riportato, sono ormai spirati i termini per recuperare le somme indicate nell'atto impugnato. La giurisprudenza di legittimità venutasi a creare nel corso degli anni, ha più volte, affrontato la questione circa la prescrizione da applicare alle tasse automobilistiche, ossia se quella quinquennale o triennale. La Corte di Cassazione, ha avuto un orientamento a favore del contribuente stabilendo che opera la prescrizione quinquennale, laddove il titolo esecutivo sia unicamente costituito dalla cartella esattoriale dell'agente della riscossione. Il concessionario della riscossione è ormai decaduto dal potere di riscuotere le somme richieste, non avendo proceduto alla regolare notifica delle predette cartelle,
a pena di decadenza, entro i termini perentori di cui all'art.25 DPR 602/73. Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché voglia: a) nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità delle pretese tributarie dell'Ente creditore comunicazione preventiva di fermo opposto, e, per l'effetto, disporre l'annullamento; b) condannare l'Agenzia delle entrate SC alle spese di lite, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, ex art.93 c.p.c.. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SC che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la correttezza del proprio operato. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, ex art.14, co.
6-bis, d.lgs. n.546/92. Infatti, il comma 6-bis, introdotto dall'art.1, co.1, lett.d), d.lgs. n.220/2023 e che ai sensi dell'art.4, co.2, sopra citato, si applica ai giudizi instaurati in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto. Infatti, il comma 6-bis così recita: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Pertanto, l'Agente della riscossione chiedeva all'adita Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o in subordine, di ordinare la chiamata in causa e/o integrazione del contraddittorio con l'ente impositore a cura del ricorrente. Senza recesso da quanto sopra, l'Agente ha provveduto alla litis denuntiatio, ex art.39 d.lgs. n.112/1999, a mezzo pec nei confronti dell'Ente impositore, di cui allegava copia. Parte resistente evidenziava che prima degli atti impugnati, sono state notificatele cartelle esattoriali ed ulteriori atti interruttivi, oggi non possono essere sollevate censure che avrebbero potuto e dovuto essere sollevate impugnando gli atti precedenti, per cui, il credito contestato è divenuto irretrattabile. Il ricorso de quo avrebbe dovuto essere rivolto anche nei confronti dell'Ente creditore. Il giudizio si appalesa non correttamente instaurato, pertanto, qualora la ricorrente non provveda a sanare tale vizio, il ricorso non potrà che essere dichiarato inammissibile. Sempre in via preliminare, e nel merito, l'Agente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decorrenza del termine, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.19 e 21, co.1, d.lgs.546/92. Alla luce della documentazione prodotta appare evidente che la ricorrente non ha impugnato, entro i termini di legge, le cartelle sottese all'atto impugnato e che risultano notificate. Quanto alla notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo impugnato, l'Agente sosteneva come le stesse, siano state notificate alla contribuente, come evincesi dalla documentazione versata in atti. Quanto alla eccepita intervenuta decadenza e prescrizione dell'Irpef anno 2018, tali doglianze, oltre che tardive, afferiscono unicamente al merito della pretesa, pertanto, non sono in alcun modo riconducibili all'attività svolta dal Concessionario. L'Agente non conosce il merito della pretesa e sosteneva che la legittimazione passiva del Concessionario sussiste soltanto per gli atti di riscossione emessi dallo stesso, infatti, quest'ultimo è privo di legittimazione passiva in ordine alle questioni di merito che, invece, deve ritenersi di esclusiva competenza dell'Ente impositore. Quanto alla eccepita prescrizione del diritto di credito azionato, l'Agente ritiene che i termini di prescrizione invocati dalla ricorrente non sono spirati nel caso di specie, atteso che sussiste in atti documentazione comprovante la notifica di atti interruttivi, stante la notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di fermo opposta. A ciò si aggiunga la sospensione del termine prescrizionale, in virtù della disciplina emergenziale da Covid-19 (art.68. commi 1,2,2-bis e 4-bis del d.l.n.18/2020). Concludeva, in via preliminare affinché l'adita
Corta dichiari l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso;
nel merito, rigettare il ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiratasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e la documentazione processuale, ritiene il ricorso, così come proposto, destituito di fondamento, pertanto, deve ritenersi inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta la carenza dei poteri dell'Ufficiale della riscossione alla notifica della cartella presupposta al preavviso di fermo impugnato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, questo Giudice rileva che, la cartella esattoriale in contestazione è stata regolarmente e ritualmente notificata alla contribuente, ai sensi dell'art.26, primo comma, del DPR 602/73, per cui, alcuna censura può essere mossa nei confronti dell'Ente della riscossione.
Infatti, nel caso di specie, la cartella esattoriale n.13320230007690782000, per diritti camerali anno 2019,
è stata notificata in data 19.10.2023, a mezzo di Raccomandata a/r. n.69542202640-7, quindi, è entrata nella sfera di conoscibilità del contribuente, ne consegue che tale eccezione è priva di pregio giuridico oltre che infondata e, pertanto, va rigettata. Infatti, giova evidenziarsi che, non avendo la sig.ra Ricorrente_1 impugnato gli atti presupposti all'impugnato fermo amministrativo, nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art.21, co.1, del d.lgs. 546/1992, gli stessi sono divenuti definitivi ed i crediti in essi riportati si sono cristallizzati, con la conseguenza che il ricorso de quo deve ritenersi inammissibile. Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale, parte ricorrente eccepiva l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo, per la mancata notifica della cartella presupposta e, quindi, di un valido titolo esecutivo, questo Giudice osserva che tale doglianza è palesemente infondata e, quindi, va rigettata. Infatti, occorre evidenziare che l'opposto fermo amministrativo è stato emesso in forza di atti esattoriali (cartelle) resisi esecutivi, e poi, regolarmente notificati al contribuente, in data 19.10.23, come evincesi dagli atti di causa depositati dall'Agente della riscossione, che, peraltro, non sono stati mai oggetto di impugnazione, divenendo quest'ultimi, definitivi ed i crediti in essi riportati si sono cristallizzati. Ne consegue che, nel caso di specie, i titoli esecutivi erano già sussistenti alla data di notifica del fermo amministrativo di cui oggi è causa e quindi, hanno giustificato a pieno l'espropriazione del bene mobile registrato (Modello auto tg.Targa_1), Quanto al terzo motivo di ricorso, con il quale, parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, questa Corte osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'Agente della riscossione ha provveduto alla regolare notifica della cartella n.13320220001941278000, in data 19.10.23, nonché dell'avviso di accertamento n.TDGTDGM000358, in data 30.08.23, sottostanti all'atto impugnato, come evincesi dalla documentazione in atti.
Considerato che
sia la predetta cartella che l'avviso di accertamento, non risultano mai impugnati dalla Sig.ra Ricorrente_1 tanto che i relativi titoli sono divenuti definitivi ed i crediti in essi riportati si sono cristallizzati e quindi, divenuti anche irretrattabili. Parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo di ricorso con il quale la ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, atteso che nella fattispecie in esame, alcun termine di prescrizione quinquennale è maturato. In relazione a quanto precede, giova rilevare che nel lasso temporale tra la notifica della cartella n.13320220001941278000l, dell'avviso di accertamento n.
TDGTDGM000358 avvenute rispettivamente il 19.10.23 ed il 30.08.23 e la notifica dell'impugnato fermo amministrativo avvenuta in data 24.07.24, non risulta maturato l'invocato termine di prescrizione quinquennale. Ebbene, gli atti sopra indicati, hanno interrotto il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art.2948, n.4, c.c.. A ciò si aggiunga che, in forza del disposto di cui all'art.68, co.
4-bis del d.l.n.18/2020,
a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore ha prorogato i termini di prescrizione e decadenza di ventiquattro mesi, ne consegue che, i termini di prescrizione e decadenza, quinquennale, risultano interrotti, per cui, i crediti portati nell'impugnato preavviso di fermo amministrativo, sono divenuti certi, liquidi ed esigibili. Pertanto, anche tale doglianza è priva di fondamento e, quindi, va rigettata. Per il principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione in favore della resistente Agenzia delle Entrate SC delle spese di giudizio che, liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) dichiara il ricorso inammissibile;
b) condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di AdER, delle spese di giudizio che liquida in €.200,00, oltre oneri ed accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1128/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - OT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13380202400003494000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini, Ricorrente_1, (c.f.:CF_Ricorrente_1), residente in [...]alla Indirizzo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio in Luogo al Indirizzo_2 , si opponeva avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.13380202400003494000, notificato in data 24.07.24, dall'Agenzia Entrate SC, con la quale intimava la sunnominata, al pagamento della somma complessiva di €.1.306,58 comprensiva di sanzioni ed interessi e che, in mancanza nel termine di trenta giorni dalla notifica, si sarebbe proceduto ad iscrivere il fermo sul veicolo di sua proprietà, Modello auto tg.Targa_1, a seguito di mancato pagamento dei tributi diritti camerali anno 2019 ed Irpef anno 2018, rispettivamente vantati dalla CCIAA di
OT e dall'Agenzia delle Entrate di OT, così come descritti nel dettaglio del debito ivi contenuti.
Deduceva la nullità dell'atto opposto, per i seguenti motivi: 1) Carenza dei poteri dell'ufficiale della riscossione incaricato alla notifica delle cartelle di pagamento, con violazione degli artt.26 e 49 DPR n.602/73 e degli artt.42, 43 e 44 d.lgs. n.112/99. Il procedimento di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnato seguito dal concessionario non è certamente conforme a quanto stabilito dall'art.26 citato. La norma di cui al citato art.26, co.1, dispone che: “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge …”; 2) Omessa notifica dell'avviso di accertamento della tassa richiesta. Violazione del diritto di difesa (art.24 Cost.), nonché dell'art.7
L.212/2000. Precisava la ricorrente come l'atto opposto sia il primo atto ricevuto non essendo mai stato validamente notificato alcun atto presupposto per l'anno 2018. Da quanto si evince dalla cartella sottesa all'opposto atto è possibile individuare soltanto gli identificativi del ruolo e non vi è nessuna indicazione degli atti presupposti notificati al contribuente, quali atti necessari per poter iscrivere a ruolo le somme non riscossi nei termini indicati nell'atto presupposto;
4) In merito al diritto camerale, va rilevato che la ricorrente era titolare di un'attività stagionale, in particolare, trattasi di lido balneare, per cui, nell'anno 2018, aveva provveduto ad inviare alla Camera di Commercio una scia di fine attività stagionale e quindi, circoscritta al periodo estivo, non provvedendo per l'anno 2019 all'invio alla Camera di Commercio della scia di apertura di detta attività stagionale. Difatti, per l'anno 2019, la struttura veniva aperta con altro titolare;
5) Intervenuta decadenza e prescrizione dell'Irpef 2018. Le somme di cui alle cartelle esattoriali sono da ritenersi ormai prescritte non avendo l'ente regionale notificato l'avviso di accertamento e costituendo la cartella il primo atto della pretesa erariale in riferimento al tributo in essa riportato, sono ormai spirati i termini per recuperare le somme indicate nell'atto impugnato. La giurisprudenza di legittimità venutasi a creare nel corso degli anni, ha più volte, affrontato la questione circa la prescrizione da applicare alle tasse automobilistiche, ossia se quella quinquennale o triennale. La Corte di Cassazione, ha avuto un orientamento a favore del contribuente stabilendo che opera la prescrizione quinquennale, laddove il titolo esecutivo sia unicamente costituito dalla cartella esattoriale dell'agente della riscossione. Il concessionario della riscossione è ormai decaduto dal potere di riscuotere le somme richieste, non avendo proceduto alla regolare notifica delle predette cartelle,
a pena di decadenza, entro i termini perentori di cui all'art.25 DPR 602/73. Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché voglia: a) nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità delle pretese tributarie dell'Ente creditore comunicazione preventiva di fermo opposto, e, per l'effetto, disporre l'annullamento; b) condannare l'Agenzia delle entrate SC alle spese di lite, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, ex art.93 c.p.c.. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SC che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la correttezza del proprio operato. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, ex art.14, co.
6-bis, d.lgs. n.546/92. Infatti, il comma 6-bis, introdotto dall'art.1, co.1, lett.d), d.lgs. n.220/2023 e che ai sensi dell'art.4, co.2, sopra citato, si applica ai giudizi instaurati in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto. Infatti, il comma 6-bis così recita: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Pertanto, l'Agente della riscossione chiedeva all'adita Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o in subordine, di ordinare la chiamata in causa e/o integrazione del contraddittorio con l'ente impositore a cura del ricorrente. Senza recesso da quanto sopra, l'Agente ha provveduto alla litis denuntiatio, ex art.39 d.lgs. n.112/1999, a mezzo pec nei confronti dell'Ente impositore, di cui allegava copia. Parte resistente evidenziava che prima degli atti impugnati, sono state notificatele cartelle esattoriali ed ulteriori atti interruttivi, oggi non possono essere sollevate censure che avrebbero potuto e dovuto essere sollevate impugnando gli atti precedenti, per cui, il credito contestato è divenuto irretrattabile. Il ricorso de quo avrebbe dovuto essere rivolto anche nei confronti dell'Ente creditore. Il giudizio si appalesa non correttamente instaurato, pertanto, qualora la ricorrente non provveda a sanare tale vizio, il ricorso non potrà che essere dichiarato inammissibile. Sempre in via preliminare, e nel merito, l'Agente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decorrenza del termine, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.19 e 21, co.1, d.lgs.546/92. Alla luce della documentazione prodotta appare evidente che la ricorrente non ha impugnato, entro i termini di legge, le cartelle sottese all'atto impugnato e che risultano notificate. Quanto alla notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo impugnato, l'Agente sosteneva come le stesse, siano state notificate alla contribuente, come evincesi dalla documentazione versata in atti. Quanto alla eccepita intervenuta decadenza e prescrizione dell'Irpef anno 2018, tali doglianze, oltre che tardive, afferiscono unicamente al merito della pretesa, pertanto, non sono in alcun modo riconducibili all'attività svolta dal Concessionario. L'Agente non conosce il merito della pretesa e sosteneva che la legittimazione passiva del Concessionario sussiste soltanto per gli atti di riscossione emessi dallo stesso, infatti, quest'ultimo è privo di legittimazione passiva in ordine alle questioni di merito che, invece, deve ritenersi di esclusiva competenza dell'Ente impositore. Quanto alla eccepita prescrizione del diritto di credito azionato, l'Agente ritiene che i termini di prescrizione invocati dalla ricorrente non sono spirati nel caso di specie, atteso che sussiste in atti documentazione comprovante la notifica di atti interruttivi, stante la notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di fermo opposta. A ciò si aggiunga la sospensione del termine prescrizionale, in virtù della disciplina emergenziale da Covid-19 (art.68. commi 1,2,2-bis e 4-bis del d.l.n.18/2020). Concludeva, in via preliminare affinché l'adita
Corta dichiari l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso;
nel merito, rigettare il ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiratasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e la documentazione processuale, ritiene il ricorso, così come proposto, destituito di fondamento, pertanto, deve ritenersi inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta la carenza dei poteri dell'Ufficiale della riscossione alla notifica della cartella presupposta al preavviso di fermo impugnato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, questo Giudice rileva che, la cartella esattoriale in contestazione è stata regolarmente e ritualmente notificata alla contribuente, ai sensi dell'art.26, primo comma, del DPR 602/73, per cui, alcuna censura può essere mossa nei confronti dell'Ente della riscossione.
Infatti, nel caso di specie, la cartella esattoriale n.13320230007690782000, per diritti camerali anno 2019,
è stata notificata in data 19.10.2023, a mezzo di Raccomandata a/r. n.69542202640-7, quindi, è entrata nella sfera di conoscibilità del contribuente, ne consegue che tale eccezione è priva di pregio giuridico oltre che infondata e, pertanto, va rigettata. Infatti, giova evidenziarsi che, non avendo la sig.ra Ricorrente_1 impugnato gli atti presupposti all'impugnato fermo amministrativo, nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art.21, co.1, del d.lgs. 546/1992, gli stessi sono divenuti definitivi ed i crediti in essi riportati si sono cristallizzati, con la conseguenza che il ricorso de quo deve ritenersi inammissibile. Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale, parte ricorrente eccepiva l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo, per la mancata notifica della cartella presupposta e, quindi, di un valido titolo esecutivo, questo Giudice osserva che tale doglianza è palesemente infondata e, quindi, va rigettata. Infatti, occorre evidenziare che l'opposto fermo amministrativo è stato emesso in forza di atti esattoriali (cartelle) resisi esecutivi, e poi, regolarmente notificati al contribuente, in data 19.10.23, come evincesi dagli atti di causa depositati dall'Agente della riscossione, che, peraltro, non sono stati mai oggetto di impugnazione, divenendo quest'ultimi, definitivi ed i crediti in essi riportati si sono cristallizzati. Ne consegue che, nel caso di specie, i titoli esecutivi erano già sussistenti alla data di notifica del fermo amministrativo di cui oggi è causa e quindi, hanno giustificato a pieno l'espropriazione del bene mobile registrato (Modello auto tg.Targa_1), Quanto al terzo motivo di ricorso, con il quale, parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, questa Corte osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'Agente della riscossione ha provveduto alla regolare notifica della cartella n.13320220001941278000, in data 19.10.23, nonché dell'avviso di accertamento n.TDGTDGM000358, in data 30.08.23, sottostanti all'atto impugnato, come evincesi dalla documentazione in atti.
Considerato che
sia la predetta cartella che l'avviso di accertamento, non risultano mai impugnati dalla Sig.ra Ricorrente_1 tanto che i relativi titoli sono divenuti definitivi ed i crediti in essi riportati si sono cristallizzati e quindi, divenuti anche irretrattabili. Parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo di ricorso con il quale la ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, atteso che nella fattispecie in esame, alcun termine di prescrizione quinquennale è maturato. In relazione a quanto precede, giova rilevare che nel lasso temporale tra la notifica della cartella n.13320220001941278000l, dell'avviso di accertamento n.
TDGTDGM000358 avvenute rispettivamente il 19.10.23 ed il 30.08.23 e la notifica dell'impugnato fermo amministrativo avvenuta in data 24.07.24, non risulta maturato l'invocato termine di prescrizione quinquennale. Ebbene, gli atti sopra indicati, hanno interrotto il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art.2948, n.4, c.c.. A ciò si aggiunga che, in forza del disposto di cui all'art.68, co.
4-bis del d.l.n.18/2020,
a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore ha prorogato i termini di prescrizione e decadenza di ventiquattro mesi, ne consegue che, i termini di prescrizione e decadenza, quinquennale, risultano interrotti, per cui, i crediti portati nell'impugnato preavviso di fermo amministrativo, sono divenuti certi, liquidi ed esigibili. Pertanto, anche tale doglianza è priva di fondamento e, quindi, va rigettata. Per il principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione in favore della resistente Agenzia delle Entrate SC delle spese di giudizio che, liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) dichiara il ricorso inammissibile;
b) condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di AdER, delle spese di giudizio che liquida in €.200,00, oltre oneri ed accessori di legge, se dovuti.