Sentenza 3 marzo 2026
Ordinanza collegiale 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/03/2026, n. 4046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4046 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04046/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14462/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14462 del 2025, proposto da ZI AR, CE AN SI, HE BE, ZI RT, EN CU, AL TI, NA AN, NA NI, CH DO, AR AZ, IM EN IA, IL LA, RA LI, RE ET, CI IA, RA ON, FE UR, GO UR LA e UM YO, rappresentati e difesi dall’avvocato Pietro Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, preso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’università e della ricerca, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in relazione ai subprocedimenti concernenti la nomina della Commissione esaminatrice e la successiva formazione e pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alle prove idoneative, da concludersi nei termini fissati dall’art. 5, commi 1, 3 e 4, del decreto interministeriale 17 gennaio 2024, n. 52, e dall’art. 5, commi 1, 4 e 5, del bando MiC-MUR pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 41 del 27 maggio 2025;
e per la conseguenziale condanna delle Amministrazioni resistenti a provvedere all’adozione dei suddetti atti dovuti entro un termine perentorio, il più breve ritenuto congruo da codesto Ecc.mo T.A.R., con nomina di un commissario ad acta per provvedere, in caso di ulteriore inerzia, all’esecuzione sostitutiva degli obblighi imposti dal regolamento e dal bando;
nonché per la condanna del Ministero della cultura e del Ministero dell’università e della ricerca, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, dell’indennizzo da ritardo previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nella misura di euro 30,00 per ciascun giorno di ritardo decorrente: - dal 23 settembre 2025, per l’omessa adozione del decreto di nomina della Commissione esaminatrice; - e, in via cumulativa, dal 23 novembre 2025, per l’omessa formazione e pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi, indennizzo dovuto sino all’effettivo adempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa RG OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I soggetti indicati in epigrafe sono titolari della qualifica di “ collaboratore restauratore di beni culturali ”, conseguita in esito ad apposita procedura selettiva svoltasi ai sensi dell’art. 182, comma 1- sexies , del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“ Codice dei beni culturali e del paesaggio ”, d’ora in avanti, per brevità, anche solo “Codice”) e conclusasi nell’anno 2016.
In quanto in possesso di detta qualifica, essi hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura avente ad oggetto le prove di idoneità finalizzate all’acquisizione della qualifica di “ restauratore di beni culturali ”, indetta – ai sensi dell’art. 182, comma 1- quinquies , del Codice e dell’art. 3, comma 1, decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca, n. 52 del 17 gennaio 2024 (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “il regolamento”) – con il bando di cui al decreto del 16 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Concorsi ed esami, n. 41 del 27 maggio 2025 (d’ora in avanti, per brevità, “il bando”).
2. Con l’odierno ricorso, notificato e depositato il 24 novembre 2025, gli stessi soggetti hanno agito, ex artt. 31 e 117 c.p.a., per la dichiarazione di illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero della cultura e dal Ministero dell’università e della ricerca in relazione ai subprocedimenti di nomina della Commissione esaminatrice e di formazione degli elenchi dei candidati ammessi alle prove di esame, che avrebbero dovuto essere conclusi, rispettivamente, entro sessanta giorni dal termine di scadenza stabilito per l’invio delle domande (art. 5, comma 1, del regolamento e art. 5, comma 1, del bando) ed entro sessanta giorni dall’adozione del decreto di nomina della Commissione (art. 5, comma 3, del regolamento e art. 5, comma 4, del bando).
I ricorrenti chiedono, quindi, che dette Amministrazioni vengano condannate all’adozione dei provvedimenti in questione, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, evidenziando, in fatto, che l’attuale situazione di inerzia “ si iscrive in una sequenza di inadempimenti protratti nel tempo ”. Precisano, al riguardo, che la procedura selettiva per cui è causa è stata indetta in esito all’annullamento in autotutela della precedente, indetta con bando pubblicato nella G.U. n. 48 del 14 giugno 2024 e a sua volta contraddistinta dall’inerzia delle Amministrazioni procedenti, il che ha condotto alla proposizione di due precedenti ricorsi ex art. 117 c.p.a. (R.G. n. 10584/2024 per la nomina della Commissione esaminatrice e R.G. n. 3476/2025 per la formazione degli elenchi dei candidati ammessi alle prove di esame); ancora prima, inoltre, con sentenza n. 5669 del 6 maggio 2022, questa Sezione accogliendo il ricorso R.G. n. 6840/2021, aveva accertato il silenzio-inadempimento nella indizione della procedura idoneativa, ordinando al Ministero della cultura, di concerto con l’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di adottare il relativo decreto.
I ricorrenti formulano, inoltre, domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo da mero ritardo ex art. 2- bis , comma 1- bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella misura di euro 30,00 per ciascun giorno, con decorrenza dal 23 settembre 2025 per la mancata nomina della Commissione esaminatrice e dal 23 novembre 2025, per la mancata formazione e pubblicazione degli elenchi degli ammessi.
3. In data 23 gennaio 2026 si sono costituiti in giudizio il Ministero della cultura e il Ministero dell’istruzione e del merito.
Con memoria del 24 gennaio 2026, la difesa erariale, dopo aver eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso “ stante l’insussistenza di un obbligo giuridico di provvedere in capo all’Amministrazione, venendo in rilievo una procedura concorsuale, rispetto alla quale non sussiste dunque una istanza del privato ”, ha dedotto che i termini di cui si lamenta il superamento non avrebbero carattere perentorio e che, in ogni caso, il ritardo “ non configura un comportamento assolutamente inerte, ma riflette, invece, la gestione di un procedimento complesso di natura organizzativa e discrezionale ”.
4. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, nel corso della quale il difensore della parte ricorrente ha eccepito a verbale la tardività nel deposito della memoria del Ministero della cultura, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
5. In via preliminare deve essere estromesso dal giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito, in quanto soggetto non intimato ed estraneo alla presente controversia, avente ad oggetto il silenzio serbato, oltre che dal Ministero della cultura, dal Ministero dell’università e della ricerca.
6. Sempre in rito, il Collegio rileva che, come da eccezione dei ricorrenti, la difesa erariale ha depositato i documenti e la memoria difensiva oltre i termini dimidiati pari, rispettivamente, a venti e a quindici giorni liberi prima della camera di consiglio – risultanti dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. – con conseguente inutilizzabilità ai fini della decisione.
7. Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei soli limiti della domanda dei ricorrenti volta ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni procedenti (e la loro conseguente condanna a provvedere) in relazione all’adozione del decreto di nomina della Commissione esaminatrice.
8. Ricorrono, infatti, con riferimento a tale domanda, i due presupposti richiesti per l’accoglimento del ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a.: in primo luogo, la sussistenza di un obbligo di provvedere a carico dell’amministrazione e, in secondo luogo, la tenuta da parte di questa di una condotta inerte, che si traduce nella mancata adozione del provvedimento espresso conclusivo del procedimento una volta scaduto il relativo termine (cfr. Cons. St., Sez. VI, 28 aprile 2021, n. 3430).
8.1. In ordine al primo presupposto, rileva il Collegio che l’art. 5, comma 1, del regolamento, il cui testo è sostanzialmente riprodotto dall’art. 5, comma 1, del bando, dispone che “ Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dal termine di scadenza stabilito per l’invio delle domande da parte dei candidati, è nominata la Commissione esaminatrice delle prove di cui all’articolo 4, di seguito denominata Commissione […]”.
Non vi è dubbio, pertanto, che, una volta pubblicato il bando per lo svolgimento della procedura idoneativa, con conseguente fissazione della data per la presentazione delle domande al 26 luglio 2025 (sessanta giorni dal 27 maggio 2025), gravasse sulle Amministrazioni intimate l’obbligo di procedere, entro il termine di sessanta giorni da tale data, i.e. entro il 24 settembre 2025, all’adozione del decreto di nomina della Commissione esaminatrice. Trattasi di un obbligo di provvedere discendente dalla citata previsione normativa di natura regolamentare, oltretutto richiamata anche dalla lex specialis della procedura idoneativa, al quale corrisponde una situazione giuridica soggettiva differenziata e qualificata in capo ai partecipanti, consistente nell’interesse legittimo al conseguimento, mediante il sollecito svolgimento della procedura medesima, dell’anelata qualifica professionale.
8.2. Atteso che, a seguito dell’intervenuta scadenza del termine per provvedere alla nomina della Commissione, perdura la condotta inerte del Ministero della cultura e del Ministero dell’università e della ricerca, non risultando adottato il relativo decreto, il ricorso, per questa parte, merita accoglimento.
9. Non altrettanto è a dirsi per la domanda volta ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio delle medesime Amministrazioni in relazione alla formazione degli elenchi dei candidati ammessi alle prove di esame, atteso che, al riguardo, non può ritenersi ancora sussistente un obbligo di provvedere.
Tale obbligo, infatti, gravando sulla Commissione esaminatrice, la quale è chiamata a svolgere la verifica circa il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di ammissione individuati dall’art. 2 del regolamento e dall’art. 3 del bando, viene ad esistenza necessariamente dopo la relativa nomina. Dispone, in tal senso, l’art. 5, comma 3, del regolamento (e, con disposizione sovrapponibile, l’art. 5, comma 4, del bando) che “ Entro sessanta giorni dalla adozione del decreto di cui al comma 1 [il decreto di nomina della Commissione] , la Commissione forma gli elenchi dei candidati ammessi alle prove di esame di cui all'articolo 4, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 ”.
Non sussistendo, allo stato, un obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni intimate, tanto meno venuto a scadere e rimasto inadempiuto, alle stesse, com’è evidente, non può essere ordinato di adottare il relativo provvedimento.
10. Va altresì respinta la domanda di indennizzo da mero ritardo, atteso che l’attuale ambito di efficacia della disposizione di cui all’art. 2- bis , comma 1- bis , della legge n. 241 del 1990 – letta in combinato disposto con l’art. 28 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 – resta ancora limitato, fino all’introduzione di diverse previsioni normative, ai soli procedimenti relativi allo svolgimento dell’attività di impresa (cfr., per un’ampia ricostruzione dei termini della questione, T.A.R. Puglia, Sez. II, 10 ottobre 2024, n. 1057), mentre nella presente vicenda contenziosa il procedimento è diretto all’acquisizione di una qualifica professionale.
In tal senso si è pronunciato, anche di recente, il Consiglio di Stato secondo cui “ l’art. 28 del D.L. n. 69 del 2013, conv. in L. 9 agosto 2013, n. 98, nell’introdurre nel corpo dell’art. 2 bis della L. n. 241 del 1990 il comma 1-bis (relativo all'indennizzo da mero ritardo), al comma 10 ha precisato che le disposizioni ivi contenute si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai soli procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa, precisando, al successivo comma 12, che decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione sarebbero stati stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni contenute nell'articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sarebbero state applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10. Non risulta che il Legislatore abbia dato corso alla disposizione programmatica recata dalla disposizione in commento, con la conseguenza che l’indennizzo da mero ritardo non risulta allo stato esteso a procedimenti diversi da quelli relativi all’avvio e all’esercizio dell'attività di impresa ” (così Cons. St., Sez. III, 1° marzo 2025, n. 2019).
11. Sulla scorta delle superiori considerazioni, la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio e di condanna a provvedere va accolta nei soli limiti sopra illustrati, vale a dire con riferimento all’adozione del decreto di nomina della Commissione esaminatrice, prescritta dall’art. 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto n. 52 del 17 gennaio 2024 e dall’art. 5, comma 1, del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Concorsi ed esami, n. 41 del 27 maggio 2025. Per l’effetto, al Ministero della cultura e al Ministero dell’università e della ricerca va ordinato di procedere all’adozione di tale decreto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza. Quanto alla richiesta di nomina di un commissario ad acta , il Collegio si riserva di procedere a tale nomina, ad istanza della parte interessata, in caso di persistente inerzia.
La domanda di indennizzo da mero ritardo ex art. 2- bis , comma 1- bis , della legge n. 241 del 1990 va respinta perché infondata.
12. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- estromette dal giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito;
- accoglie la domanda ex art. 31 e 117 c.p.a. nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto (i) dichiara l’illegittimità del silenzio del Ministero della cultura e del Ministero dell’università e della ricerca in relazione all’obbligo di adozione del decreto di nomina della Commissione esaminatrice stabilito dall’art. 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto n. 52 del 17 gennaio 2024 e dall’art. 5, comma 1, del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Concorsi ed esami, n. 41 del 27 maggio 2025; (ii) ordina ai predetti Ministeri di procedere all’adozione di tale decreto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza;
- respinge la domanda di indennizzo da mero ritardo ex art. 2- bis , comma 1- bis , della legge n. 241 del 1990.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LL GI, Presidente
CE Santoro Cayro, Primo Referendario
RG OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG OR | LL GI |
IL SEGRETARIO