TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/03/2026, n. 4046
TAR
Sentenza 3 marzo 2026
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TAR
Ordinanza collegiale 23 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Silenzio-inadempimento sulla nomina della Commissione esaminatrice

    Il Tribunale rileva la sussistenza di un obbligo di provvedere a carico delle Amministrazioni, derivante dalla normativa di cui all'art. 5, comma 1, del regolamento e dall'art. 5, comma 1, del bando, e accerta la condotta inerte delle stesse, non avendo adottato il decreto di nomina entro il termine previsto.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice

    Il Tribunale ordina ai Ministeri di procedere all'adozione del decreto di nomina della Commissione esaminatrice entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

  • Rigettato
    Silenzio-inadempimento sulla formazione degli elenchi degli ammessi

    Il Tribunale ritiene che l'obbligo di formare gli elenchi degli ammessi sorga solo dopo la nomina della Commissione esaminatrice e che, pertanto, non sia ancora scaduto il termine per adempiere a tale obbligo.

  • Rigettato
    Indennizzo da mero ritardo

    Il Tribunale respinge la domanda di indennizzo da mero ritardo, ritenendo che la normativa in materia (art. 2-bis, comma 1-bis, L. 241/1990 e art. 28 D.L. 69/2013) si applichi solo ai procedimenti relativi all'attività d'impresa e non a quelli volti all'acquisizione di una qualifica professionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/03/2026, n. 4046
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4046
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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