Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 21.000.000 in ragione di anno, si fara' fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per lo stesso anno e dei corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 21.000.000 in ragione di anno, si fara' fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per lo stesso anno e dei corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.