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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1064/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1064/2024 R.G.,
OGGETTO: separazione personale dei coniugi posta in decisione con decreto reso, ex art. 127 c.p.c., in data 29.10.2025; promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/03/1985 e residente a [...], elettivamente domiciliata in
AN, VIA TRAPANI N. 30, presso lo studio dell'avv. SCHEPIS
ANTONELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
Contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...];
-resistente non comparso con l'intervento del pubblico ministero (visto del 30.4.2024);
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso, depositato in data 18/03/2024 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito , CP_1 sposato a AN il 22/06/2019 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di AN anno 2019, n. 7, Parte II, Serie A), dalla cui unione sono nati Per_ i figli (il 27.5.2013), (il 31.5.2017) e il (13.7.2021). Chiedeva, altresì, di Per_2 Per_3 disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli minori nella misura mensile di euro
600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi;
di disporre che il mantenimento per i figli venisse versato direttamente dal datore di lavoro del resistente, nonché di riconoscere alla madre l'Assegno Unico ed Universale per i figli nella misura del 100%. Infine, domandava l'assegnazione dell'autovettura al resistente, con onere a carico del medesimo di provvedere al pagamento mensile delle rate residue di importo pari ad euro 341,00, e di condannare il al pagamento della rata mensile di CP_1 euro 140,00 per debiti contratti dal medesimo prima del matrimonio.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo al resistente, all'udienza del 17.9.2024 innanzi al Giudice istruttore compariva la sola ricorrente, mentre non si CP_1 costituiva, né compariva personalmente. Il Giudice, quindi, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva e con ordinanza riservata Parte_1 autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel suddetto provvedimento, nonchè ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 600,00 complessivi, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
pagina 2 di 7 All'udienza del 10.12.2024 il resistente non compariva per rendere l'interrogatorio formale e alla successiva udienza del 28.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, lette le note scritte di parte ricorrente, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
2. Passando al merito, ritiene il Tribunale che la domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
La natura delle allegazioni mosse da parte ricorrente e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione anche della mancata comparizione del resistente sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una riconciliazione dei coniugi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
3. Devono confermarsi le statuizioni assunte dal Giudice delegato con l'ordinanza riservata del 28.3.2024, in ordine all'affidamento e collocamento dei minori.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente e preso atto che le recriminazioni di rispetto ai comportamenti del marito attengono principalmente a Parte_1 questione economiche, può disporsi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, non essendo emerse situazioni di inadeguatezza genitoriale per discostarsi dal regime ordinario, secondo la prioritaria indicazione data dal legislatore, ed avendo la stessa ricorrente riconosciuto le buone capacità genitoriali del sig. (cfr. verbale udienza del CP_1
Per_ Per_ 17.9.2024: “Ho tre figli, di 11 anni, di 7 anni e di 3 anni che vivono con Per_2 me, frequentano regolarmente la scuola e hanno ottimi rapporti col padre. Mio marito è un buon padre”)
Del resto, la stessa ha dimostrato buona capacità di garantire ai figli Parte_1
l'accesso all'altra figura genitoriale chiedendo la previsione di ampi tempi di frequentazione padre-figli e, in particolare, la conferma della regolamentazione prevista in sede di provvedimenti provvisori.
Va confermato, poi, il collocamento dei minori presso la madre, con cui da sempre convivono e che costituisce il genitore di riferimento per gli stessi.
pagina 3 di 7 Quanto alle frequentazioni padre - figli, ritiene il Collegio che la regolamentazione dei tempi e delle modalità delle visite può essere rimessa ai liberi accordi tra le parti, tenuto conto dell'età dei minori, e in mancanza di accordo, può trovare accoglimento la regolamentazione prevista dalla ricorrente, che appare idonea a garantire ai figli il diritto ad un'effettiva bigenitorialità, seppur con alcune debite integrazioni:
-durante la settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 per il periodo invernale, e dalle ore 18:00 alle ore 22:00 per il periodo estivo;
-week-end alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
- per 7 giorni anche non consecutivi durante le festività natalizie che dovranno ricomprendere ad anni alterni il 24 e 25 dicembre o il 31 dicembre e 1 gennaio;
- per 5 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali che dovranno ricomprendere, ad anni alterni, la domenica di pasqua o il lunedi dell'angelo;
- per due settimane durante il periodo estivo, da concordare tra le parti entro il mese di giugno di ogni anno.
4. Infine, per ciò che attiene alla determinazione del contributo al mantenimento, il
Tribunale ritiene congruo e proporzionato alla capacità reddituale delle parti (il signor CP_1 lavora come dipendente presso la società Manpower con sede legale in Milano e percepisce uno stipendio netto di euro 1.470,89, come da documentazione prodotta;
di contro, la ricorrente che è sempre stata disoccupata, ad oggi svolge attività lavorativa saltuaria e percepisce la metà dell'assegno unico), porre a carico resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 200,00 per ciascun figlio.
L'assegno così determinato dovrà essere corrisposto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra e sarà soggetto a rivalutazione annuale ISTAT. Pt_1
L'obbligo di mantenimento deve farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di aprile 2024 (ricorso depositato in data 18.3.2024), posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
pagina 4 di 7 Restano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per i figli, determinate secondo il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e COA di
Siracusa.
Quanto all'Assegno Unico ed Universale per i figli, si dispone, in accoglimento della domanda della ricorrente, che lo stesso venga percepito interamente dalla stessa, anche per la quota di spettanza del ad integrazione delle somme dovute a titolo di mantenimento CP_1 dei figli.
5. Sono inammissibili in questa sede le ulteriori domande di assegnazione dell'autovettura al resistente, con onere a carico del medesimo di provvedere al pagamento mensile delle rate residue di importo pari ad euro 341,00 e di condanna del al CP_1 pagamento della rata mensile di euro 140,00 per debiti contratti dal medesimo prima del matrimonio, non sussistendo un'ipotesi di connessione “qualificata” con le domande soggette al rito della separazione.
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di somme di denaro, di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870,
Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I
21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
6. Altresì inammissibile è la richiesta di disporre che sia direttamente il datore di lavoro a versare alla ricorrente le somme dovute a titolo di mantenimento.
Il nuovo art. 473 bis 37 c.p.c., che ha sostituito la vecchia disposizione di cui all'art. 156
c.p.c., in attuazione del principio di delega espresso dall'art. 1, comma 23 della legge n.
2026 del 2021, prevede infatti che il beneficiario dell'assegno, decorsi trenta giorni dalla costituzione in mora del debitore inadempiente, può notificare il provvedimento che fissa pagina 5 di 7 an e quantum dell'assegno direttamente al terzo tenuto a versare periodicamente somme di denaro al debitore principale;
e, ricevuto il provvedimento il terzo, dal mese successivo a quello di avvenuta notificazione è tenuto al pagamento dell'assegno al debitore principale.
Mentre, nel caso in cui il credito dell'obbligato sia stato già pignorato al momento della notificazione, dell'assegnazione e alla ripartizione delle somme provvede il Giudice dell'esecuzione, avuto riguardo alla natura e alla finalità delle somma dell'assegno.
Se il terzo non adempie il creditore può promuovere azione esecutiva diretta nei suoi confronti.
Per cui, alla luce della nuova normativa sopra richiamata, nessuna competenza ha ormai il
Giudice della famiglia nel disporre l'ordine diretto di pagamento nei confronti del terzo.
7. Le spese di lite, stante la contumacia del resistente, sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e , sposati a Parte_1 CP_1
AN il 22/06/2019 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di AN anno 2019, n. 7, Parte II, Serie A).
2. Affida i figli minori figli (nata a [...] il [...]), Per_4 Per_5
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), ad Per_6 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
3. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo liberi accordi tra le parti e, in mancanza di accordo, secondo la regolamentazione pagina 6 di 7 individuata in motivazione.
4. Pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di CP_1 aprile 2022, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, della somma mensile di € 600,00, (€ 200,00 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT.
5. Pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie per i figli da determinarsi secondo le
Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di
Siracusa e COA di SIRACUSA, pubblicate il 30.1.2020.
6. Dispone che l'assegno Unico sia interamente percepito dalla ricorrente.
7. Dichiara inammissibili le ulteriori domande.
8. Spese di lite irripetibili;
9. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
10. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 6.11.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1064/2024 R.G.,
OGGETTO: separazione personale dei coniugi posta in decisione con decreto reso, ex art. 127 c.p.c., in data 29.10.2025; promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/03/1985 e residente a [...], elettivamente domiciliata in
AN, VIA TRAPANI N. 30, presso lo studio dell'avv. SCHEPIS
ANTONELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
Contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...];
-resistente non comparso con l'intervento del pubblico ministero (visto del 30.4.2024);
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso, depositato in data 18/03/2024 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito , CP_1 sposato a AN il 22/06/2019 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di AN anno 2019, n. 7, Parte II, Serie A), dalla cui unione sono nati Per_ i figli (il 27.5.2013), (il 31.5.2017) e il (13.7.2021). Chiedeva, altresì, di Per_2 Per_3 disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli minori nella misura mensile di euro
600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi;
di disporre che il mantenimento per i figli venisse versato direttamente dal datore di lavoro del resistente, nonché di riconoscere alla madre l'Assegno Unico ed Universale per i figli nella misura del 100%. Infine, domandava l'assegnazione dell'autovettura al resistente, con onere a carico del medesimo di provvedere al pagamento mensile delle rate residue di importo pari ad euro 341,00, e di condannare il al pagamento della rata mensile di CP_1 euro 140,00 per debiti contratti dal medesimo prima del matrimonio.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo al resistente, all'udienza del 17.9.2024 innanzi al Giudice istruttore compariva la sola ricorrente, mentre non si CP_1 costituiva, né compariva personalmente. Il Giudice, quindi, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva e con ordinanza riservata Parte_1 autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel suddetto provvedimento, nonchè ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 600,00 complessivi, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
pagina 2 di 7 All'udienza del 10.12.2024 il resistente non compariva per rendere l'interrogatorio formale e alla successiva udienza del 28.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, lette le note scritte di parte ricorrente, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
2. Passando al merito, ritiene il Tribunale che la domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
La natura delle allegazioni mosse da parte ricorrente e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione anche della mancata comparizione del resistente sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una riconciliazione dei coniugi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
3. Devono confermarsi le statuizioni assunte dal Giudice delegato con l'ordinanza riservata del 28.3.2024, in ordine all'affidamento e collocamento dei minori.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente e preso atto che le recriminazioni di rispetto ai comportamenti del marito attengono principalmente a Parte_1 questione economiche, può disporsi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, non essendo emerse situazioni di inadeguatezza genitoriale per discostarsi dal regime ordinario, secondo la prioritaria indicazione data dal legislatore, ed avendo la stessa ricorrente riconosciuto le buone capacità genitoriali del sig. (cfr. verbale udienza del CP_1
Per_ Per_ 17.9.2024: “Ho tre figli, di 11 anni, di 7 anni e di 3 anni che vivono con Per_2 me, frequentano regolarmente la scuola e hanno ottimi rapporti col padre. Mio marito è un buon padre”)
Del resto, la stessa ha dimostrato buona capacità di garantire ai figli Parte_1
l'accesso all'altra figura genitoriale chiedendo la previsione di ampi tempi di frequentazione padre-figli e, in particolare, la conferma della regolamentazione prevista in sede di provvedimenti provvisori.
Va confermato, poi, il collocamento dei minori presso la madre, con cui da sempre convivono e che costituisce il genitore di riferimento per gli stessi.
pagina 3 di 7 Quanto alle frequentazioni padre - figli, ritiene il Collegio che la regolamentazione dei tempi e delle modalità delle visite può essere rimessa ai liberi accordi tra le parti, tenuto conto dell'età dei minori, e in mancanza di accordo, può trovare accoglimento la regolamentazione prevista dalla ricorrente, che appare idonea a garantire ai figli il diritto ad un'effettiva bigenitorialità, seppur con alcune debite integrazioni:
-durante la settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 per il periodo invernale, e dalle ore 18:00 alle ore 22:00 per il periodo estivo;
-week-end alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
- per 7 giorni anche non consecutivi durante le festività natalizie che dovranno ricomprendere ad anni alterni il 24 e 25 dicembre o il 31 dicembre e 1 gennaio;
- per 5 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali che dovranno ricomprendere, ad anni alterni, la domenica di pasqua o il lunedi dell'angelo;
- per due settimane durante il periodo estivo, da concordare tra le parti entro il mese di giugno di ogni anno.
4. Infine, per ciò che attiene alla determinazione del contributo al mantenimento, il
Tribunale ritiene congruo e proporzionato alla capacità reddituale delle parti (il signor CP_1 lavora come dipendente presso la società Manpower con sede legale in Milano e percepisce uno stipendio netto di euro 1.470,89, come da documentazione prodotta;
di contro, la ricorrente che è sempre stata disoccupata, ad oggi svolge attività lavorativa saltuaria e percepisce la metà dell'assegno unico), porre a carico resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 200,00 per ciascun figlio.
L'assegno così determinato dovrà essere corrisposto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra e sarà soggetto a rivalutazione annuale ISTAT. Pt_1
L'obbligo di mantenimento deve farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di aprile 2024 (ricorso depositato in data 18.3.2024), posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
pagina 4 di 7 Restano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per i figli, determinate secondo il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e COA di
Siracusa.
Quanto all'Assegno Unico ed Universale per i figli, si dispone, in accoglimento della domanda della ricorrente, che lo stesso venga percepito interamente dalla stessa, anche per la quota di spettanza del ad integrazione delle somme dovute a titolo di mantenimento CP_1 dei figli.
5. Sono inammissibili in questa sede le ulteriori domande di assegnazione dell'autovettura al resistente, con onere a carico del medesimo di provvedere al pagamento mensile delle rate residue di importo pari ad euro 341,00 e di condanna del al CP_1 pagamento della rata mensile di euro 140,00 per debiti contratti dal medesimo prima del matrimonio, non sussistendo un'ipotesi di connessione “qualificata” con le domande soggette al rito della separazione.
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di somme di denaro, di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870,
Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I
21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
6. Altresì inammissibile è la richiesta di disporre che sia direttamente il datore di lavoro a versare alla ricorrente le somme dovute a titolo di mantenimento.
Il nuovo art. 473 bis 37 c.p.c., che ha sostituito la vecchia disposizione di cui all'art. 156
c.p.c., in attuazione del principio di delega espresso dall'art. 1, comma 23 della legge n.
2026 del 2021, prevede infatti che il beneficiario dell'assegno, decorsi trenta giorni dalla costituzione in mora del debitore inadempiente, può notificare il provvedimento che fissa pagina 5 di 7 an e quantum dell'assegno direttamente al terzo tenuto a versare periodicamente somme di denaro al debitore principale;
e, ricevuto il provvedimento il terzo, dal mese successivo a quello di avvenuta notificazione è tenuto al pagamento dell'assegno al debitore principale.
Mentre, nel caso in cui il credito dell'obbligato sia stato già pignorato al momento della notificazione, dell'assegnazione e alla ripartizione delle somme provvede il Giudice dell'esecuzione, avuto riguardo alla natura e alla finalità delle somma dell'assegno.
Se il terzo non adempie il creditore può promuovere azione esecutiva diretta nei suoi confronti.
Per cui, alla luce della nuova normativa sopra richiamata, nessuna competenza ha ormai il
Giudice della famiglia nel disporre l'ordine diretto di pagamento nei confronti del terzo.
7. Le spese di lite, stante la contumacia del resistente, sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e , sposati a Parte_1 CP_1
AN il 22/06/2019 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di AN anno 2019, n. 7, Parte II, Serie A).
2. Affida i figli minori figli (nata a [...] il [...]), Per_4 Per_5
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), ad Per_6 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
3. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo liberi accordi tra le parti e, in mancanza di accordo, secondo la regolamentazione pagina 6 di 7 individuata in motivazione.
4. Pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di CP_1 aprile 2022, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, della somma mensile di € 600,00, (€ 200,00 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT.
5. Pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie per i figli da determinarsi secondo le
Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di
Siracusa e COA di SIRACUSA, pubblicate il 30.1.2020.
6. Dispone che l'assegno Unico sia interamente percepito dalla ricorrente.
7. Dichiara inammissibili le ulteriori domande.
8. Spese di lite irripetibili;
9. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
10. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 6.11.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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