Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 117
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Non debenza dell'IVA su TIA1

    La Corte ha ritenuto provato l'esborso della ricorrente e la non debenza dell'imposta, evitando un indebito arricchimento dell'Erario e rispettando il principio di neutralità dell'IVA.

  • Rigettato
    Eccezione di decadenza ex art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, poiché il presupposto per la restituzione coincide con il momento in cui la ricorrente ha effettivamente sostenuto l'esborso a fronte di titoli esecutivi, non con il versamento originario dell'imposta.

  • Rigettato
    Eccezione di inammissibilità limitata alla posizione nominativo_10

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, poiché il decreto ingiuntivo non opposto costituisce titolo idoneo e l'esborso è stato documentato.

  • Accolto
    Interessi per prescrizione quinquennale

    La Corte ha accolto parzialmente la richiesta, stabilendo che gli interessi sono dovuti nei limiti del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso e fino all'effettivo soddisfo, in applicazione dell'art. 2948 c.c.

  • Accolto
    Soccombenza dell'Ufficio

    La Corte ha condannato l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 117
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 117
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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