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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5102 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CO MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa AR MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4372 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Palazzolo, presso il cui studio a Terrasini, via Perez
n. 65, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Elvira Mariarita Gandolfo, presso il cui studio a Palermo, via
Catania n. 15, elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da entrambe le parti:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 3330/2014 emesso da questo Tribunale il 20/06/2014 – 18/09/2014;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. Dall'unione coniugale sono nati tre figli, oggi tutti maggiorenni e autosufficienti.
3. Quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dal resistente, va preliminarmente ricordato che nel giudizio di separazione consensuale definito nel 2014 nulla era stato previsto a titolo di assegno di mantenimento per i coniugi.
4. Nel presente giudizio, all'udienza del 19/06/2025 sono state ascoltate le parti.
La ricorrente ha dichiarato:
“siamo separati dal 2014; dopo la separazione siamo rimasti entrambi nella casa coniugale perché lui non aveva dove andare;
in quel momento lui non aveva neanche la pensione, mentre io lavoravo e avevo uno stipendio;
in tutti questi anni ho pagato tutto io, non solo le utenze ma anche i debiti che avevamo contratto insieme;
preciso però che in questi anni non abbiamo vissuto come marito e moglie, siamo rimasti nella stessa casa ma solo per necessità ed abbiamo vissuto da separati in casa;
lui aveva una stanza tutta sua;
io lavoravo tutto il giorno;
adesso lui vive a casa di sua sorella;
è andato via da casa da circa due mesi, dopo che mia figlia ha fatto installare una telecamera sulla porta di ingresso;
percepisco circa € 1.800,00 di pensione ma nella realtà mi vengono accreditati € 1.600,00 perché subisco una cessione del quinto pari a € 229,00 al mese;
pago il canone di locazione della casa coniugale di proprietà dell' , che ammonta a € 339,00 al mese;
il contratto di Pt_2 locazione è intestato a me;
paghiamo così tanto, perché risulta un reddito familiare molto alto tra la mia pensione, il reddito di mia marito e di quello di mia figlia;
ho anche altre spese;
pago una rata di € 530 per un prestito contratto con ND per la ristrutturazione di detta casa;
poi pago anche € 319,00 alla cassa mutua;
lui ha iniziato a percepire una pensione, che lui stesso ha scritto essere pari ad € 730,00”.
5. Il resistente ha dichiarato:
“io e mia moglie siamo separati da 18 anni;
in questi anni abbiamo vissuto entrambi nella casa coniugale;
io continuo a vivere in questa casa;
non posso andare da nessuna altra parte, non ho dove andare;
non posso permettermi un canone di locazione;
lei vuole buttarmi fuori casa;
la mia ex moglie ha un compagno, con cui vive;
lui ha una casa a mia figlia ha un CP_2 villino a Punta Raisi dove vive;
pertanto, la mia ex è messa bene;
sono io che non ho dove andare;
comunque il contratto di locazione con è cointestato”. Pt_2
2 6. Il Giudice delegato con ordinanza ex art. 473bis 22 c.p.c. emessa il 07/07/2025 ha così disposto:
“rilevato che, in assenza di prole da tutelare (la figlia ha 43 anni e svolge attività Per_1 lavorativa), alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale può essere adottato in questo giudizio, dovendosi applicare per il godimento dell'immobile le regole ordinarie dei diritti dominicali;
rilevato che, alla luce dei redditi rispettivamente percepiti dalle parti e degli oneri gravanti sulla ricorrente a causa del finanziamento con ND (all. 7), non ricorrono i presupposti per prevedere un assegno di mantenimento in favore del resistente”.
L'ordinanza non è stata reclamata.
7. All'udienza del 23/10/2025 la ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata in ricorso;
il resistente ha, invece, insistito nella domanda di riconoscimento di un assegno divorzile di € 500,00 al mese.
8. In punto di diritto giova ricordare che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, con la sentenza di divorzio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni unite, valorizzando maggiormente il principio costituzionale di solidarietà, hanno optato per il superamento della rigida bipartizione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, cui va riconosciuta una preminente funzione equilibratrice- perequativa, da perseguirsi valorizzando tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5.
L'adeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive va cioè fondata “in primo luogo” sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
ove sussistesse una
“rilevante disparità” della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo, al fine di perequarla occorre avere riguardo al “livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate” e ciò in relazione, anzitutto, alla durata, individuata come “fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro”, ed inoltre all'età del richiedente, la quale comporta la necessità di
3 operare al fine un giudizio prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico mediante un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
9. Nella specie, dal raffronto tra le rispettive condizioni economiche, emergono i seguenti dati.
(classe 1953) è titolare dei seguenti redditi: Parte_1
- modello 730/2021: reddito complessivo € 29.790,00 - imposta netta € 6.086,00;
- modello 730/2022: reddito complessivo € 28.548,00 - imposta netta € 6.022,00;
- modello 730/2023: reddito complessivo € 28.824,00 - imposta netta € 5.933,00.
La stessa percepisce un trattamento pensionistico di € 1.600,00 al mese circa (cf. cedolini), al netto della cessione del quinto dell'importo di € 229,00 al mese in forza di un finanziamento sottoscritto in data 01/04/2019 per la somma di € 24.732,00 da pagarsi in n. 108 rate (cf. all. 7 del ricorso).
La ricorrente, inoltre, è onerata del pagamento di una rata di € 538,70 al mese per un finanziamento contratto con ND il 29/07/2017 per l'importo di € 43.520,00 da restituirsi in n. 120 rate (all. 2 della memoria del 26/09/2025).
Tali finanziamenti sono stati contratti diversi anni or sono e la ricorrente ha allegato che sono stati effettuati per la manutenzione della casa familiare;
tali circostanze non sono state specificatamente contestate dal resistente.
La ricorrente è intestataria del contratto di locazione della casa coniugale di via Girolamo
Alibrandi n. 5, di pertinenza dell'Istituto Autonomo Case Popolari, ed è onerata del pagamento di un canone di € 339,00 al mese (cf. contratto di locazione e bollettini di pagamento allegati al ricorso).
Quanto al prestito con la , non è stata prodotta alcuna Parte_3 documentazione.
10. (classe 1948) ha dichiarato fiscalmente un reddito di € 8.938,16 per CP_1
l'anno d'imposta 2022 e di € 9.085,04 per l'anno d'imposta 2023, come risulta dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate.
Dai cinque cedolini INPS depositati risulta un trattamento pensionistico di € 750,00 circa al mese.
11. Orbene, mettendo a confronti i dati sopra rassegnati ed avuto riguardo ai rilevanti oneri gravanti sulla ricorrente (€ 538,70 ed € 339,00, oltre alla cessione del quinto che già abbatte la pensione ad € 1.600,00), non sussiste tra le parti una sperequazione economica, proprio al netto degli esborsi che incombono sulla . Parte_1
4 Inoltre, il resistente, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non ha allegato, né dimostrato la sussistenza degli altri requisiti necessari ai fini del riconoscimento di un assegno di divorzio, secondo i principi di diritto sopra rassegnati.
La domanda dal medesimo proposta merita, pertanto, il rigetto.
12. La natura e il complessivo esito della lite comportano la condanna del resistente al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dalla ricorrente e la compensazione della restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 22/07/1972 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( ). C.F._2
b) Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da . CP_1
c) Condanna il resistente a pagare alla ricorrente la metà delle spese di lite, che liquida nella misura di € 1.250,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, compensando la restante metà.
d) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 164, parte II, serie A, dell'anno 1972).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 15/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR RI CO CE
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CO MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa AR MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4372 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Palazzolo, presso il cui studio a Terrasini, via Perez
n. 65, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Elvira Mariarita Gandolfo, presso il cui studio a Palermo, via
Catania n. 15, elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da entrambe le parti:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 3330/2014 emesso da questo Tribunale il 20/06/2014 – 18/09/2014;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. Dall'unione coniugale sono nati tre figli, oggi tutti maggiorenni e autosufficienti.
3. Quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dal resistente, va preliminarmente ricordato che nel giudizio di separazione consensuale definito nel 2014 nulla era stato previsto a titolo di assegno di mantenimento per i coniugi.
4. Nel presente giudizio, all'udienza del 19/06/2025 sono state ascoltate le parti.
La ricorrente ha dichiarato:
“siamo separati dal 2014; dopo la separazione siamo rimasti entrambi nella casa coniugale perché lui non aveva dove andare;
in quel momento lui non aveva neanche la pensione, mentre io lavoravo e avevo uno stipendio;
in tutti questi anni ho pagato tutto io, non solo le utenze ma anche i debiti che avevamo contratto insieme;
preciso però che in questi anni non abbiamo vissuto come marito e moglie, siamo rimasti nella stessa casa ma solo per necessità ed abbiamo vissuto da separati in casa;
lui aveva una stanza tutta sua;
io lavoravo tutto il giorno;
adesso lui vive a casa di sua sorella;
è andato via da casa da circa due mesi, dopo che mia figlia ha fatto installare una telecamera sulla porta di ingresso;
percepisco circa € 1.800,00 di pensione ma nella realtà mi vengono accreditati € 1.600,00 perché subisco una cessione del quinto pari a € 229,00 al mese;
pago il canone di locazione della casa coniugale di proprietà dell' , che ammonta a € 339,00 al mese;
il contratto di Pt_2 locazione è intestato a me;
paghiamo così tanto, perché risulta un reddito familiare molto alto tra la mia pensione, il reddito di mia marito e di quello di mia figlia;
ho anche altre spese;
pago una rata di € 530 per un prestito contratto con ND per la ristrutturazione di detta casa;
poi pago anche € 319,00 alla cassa mutua;
lui ha iniziato a percepire una pensione, che lui stesso ha scritto essere pari ad € 730,00”.
5. Il resistente ha dichiarato:
“io e mia moglie siamo separati da 18 anni;
in questi anni abbiamo vissuto entrambi nella casa coniugale;
io continuo a vivere in questa casa;
non posso andare da nessuna altra parte, non ho dove andare;
non posso permettermi un canone di locazione;
lei vuole buttarmi fuori casa;
la mia ex moglie ha un compagno, con cui vive;
lui ha una casa a mia figlia ha un CP_2 villino a Punta Raisi dove vive;
pertanto, la mia ex è messa bene;
sono io che non ho dove andare;
comunque il contratto di locazione con è cointestato”. Pt_2
2 6. Il Giudice delegato con ordinanza ex art. 473bis 22 c.p.c. emessa il 07/07/2025 ha così disposto:
“rilevato che, in assenza di prole da tutelare (la figlia ha 43 anni e svolge attività Per_1 lavorativa), alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale può essere adottato in questo giudizio, dovendosi applicare per il godimento dell'immobile le regole ordinarie dei diritti dominicali;
rilevato che, alla luce dei redditi rispettivamente percepiti dalle parti e degli oneri gravanti sulla ricorrente a causa del finanziamento con ND (all. 7), non ricorrono i presupposti per prevedere un assegno di mantenimento in favore del resistente”.
L'ordinanza non è stata reclamata.
7. All'udienza del 23/10/2025 la ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata in ricorso;
il resistente ha, invece, insistito nella domanda di riconoscimento di un assegno divorzile di € 500,00 al mese.
8. In punto di diritto giova ricordare che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, con la sentenza di divorzio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni unite, valorizzando maggiormente il principio costituzionale di solidarietà, hanno optato per il superamento della rigida bipartizione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, cui va riconosciuta una preminente funzione equilibratrice- perequativa, da perseguirsi valorizzando tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5.
L'adeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive va cioè fondata “in primo luogo” sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
ove sussistesse una
“rilevante disparità” della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo, al fine di perequarla occorre avere riguardo al “livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate” e ciò in relazione, anzitutto, alla durata, individuata come “fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro”, ed inoltre all'età del richiedente, la quale comporta la necessità di
3 operare al fine un giudizio prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico mediante un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
9. Nella specie, dal raffronto tra le rispettive condizioni economiche, emergono i seguenti dati.
(classe 1953) è titolare dei seguenti redditi: Parte_1
- modello 730/2021: reddito complessivo € 29.790,00 - imposta netta € 6.086,00;
- modello 730/2022: reddito complessivo € 28.548,00 - imposta netta € 6.022,00;
- modello 730/2023: reddito complessivo € 28.824,00 - imposta netta € 5.933,00.
La stessa percepisce un trattamento pensionistico di € 1.600,00 al mese circa (cf. cedolini), al netto della cessione del quinto dell'importo di € 229,00 al mese in forza di un finanziamento sottoscritto in data 01/04/2019 per la somma di € 24.732,00 da pagarsi in n. 108 rate (cf. all. 7 del ricorso).
La ricorrente, inoltre, è onerata del pagamento di una rata di € 538,70 al mese per un finanziamento contratto con ND il 29/07/2017 per l'importo di € 43.520,00 da restituirsi in n. 120 rate (all. 2 della memoria del 26/09/2025).
Tali finanziamenti sono stati contratti diversi anni or sono e la ricorrente ha allegato che sono stati effettuati per la manutenzione della casa familiare;
tali circostanze non sono state specificatamente contestate dal resistente.
La ricorrente è intestataria del contratto di locazione della casa coniugale di via Girolamo
Alibrandi n. 5, di pertinenza dell'Istituto Autonomo Case Popolari, ed è onerata del pagamento di un canone di € 339,00 al mese (cf. contratto di locazione e bollettini di pagamento allegati al ricorso).
Quanto al prestito con la , non è stata prodotta alcuna Parte_3 documentazione.
10. (classe 1948) ha dichiarato fiscalmente un reddito di € 8.938,16 per CP_1
l'anno d'imposta 2022 e di € 9.085,04 per l'anno d'imposta 2023, come risulta dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate.
Dai cinque cedolini INPS depositati risulta un trattamento pensionistico di € 750,00 circa al mese.
11. Orbene, mettendo a confronti i dati sopra rassegnati ed avuto riguardo ai rilevanti oneri gravanti sulla ricorrente (€ 538,70 ed € 339,00, oltre alla cessione del quinto che già abbatte la pensione ad € 1.600,00), non sussiste tra le parti una sperequazione economica, proprio al netto degli esborsi che incombono sulla . Parte_1
4 Inoltre, il resistente, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non ha allegato, né dimostrato la sussistenza degli altri requisiti necessari ai fini del riconoscimento di un assegno di divorzio, secondo i principi di diritto sopra rassegnati.
La domanda dal medesimo proposta merita, pertanto, il rigetto.
12. La natura e il complessivo esito della lite comportano la condanna del resistente al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dalla ricorrente e la compensazione della restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 22/07/1972 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( ). C.F._2
b) Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da . CP_1
c) Condanna il resistente a pagare alla ricorrente la metà delle spese di lite, che liquida nella misura di € 1.250,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, compensando la restante metà.
d) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 164, parte II, serie A, dell'anno 1972).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 15/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR RI CO CE
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