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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/07/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 687/2025 promossa da:
- nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]11 33077 SACILE C.F._1
ITALIA, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe De Sario;
RICORRENTE
contro
- nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
) e residente in [...] C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Piaia;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 1/7/2025, in cui le parti hanno chiesto congiuntamente emettersi sentenza non definitiva sullo status,
pronunciando la separazione tra i coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/4/2025 ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione personale dalla moglie , con la CP_1
quale aveva contratto matrimonio civile presso il Comune di Sacile in data
19/10/1994, allegando la presenza di quattro figli maggiorenni della coppia, dei quali solo uno non ancora economicamente autosufficiente, e chiedendo l'assegnazione della casa familiare.
Con comparsa depositata il 30/5/2025 si è costituita in giudizio , CP_1
contestando la ricostruzione avversaria sulle ragioni alla rottura del rapporto coniugale e chiedendo a sua volta, oltre alla separazione, l'assegnazione della casa familiare, con obbligo a carico del marito di contributo al mantenimento del figlio non economicamente indipendente.
All'udienza del 1/7/2025 le parti, sentite dal Giudice relatore, sono state invitate a trovare un accordo non limitato alle condizioni di separazione ma esteso alla questione della divisione dell'immobile, centrale nella composizione sostanziale della lite. Le parti hanno quindi chiesto congiuntamente un differimento per intraprendere delle trattative a tal fine, con contestuale richiesta di emissione di sentenza non definitiva sullo status.
La causa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo stato.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Risulta dimostrata e non contestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la cessazione dell'affectio coniugalis.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La causa deve proseguire per la decisione sulle altre questioni di natura economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 , uniti in matrimonio civile in data 19/10/1994 presso il Comune CP_1
di Sacile (PN) (atto n. 15, parte I, serie -, anno 1994);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza di data 1/7/2025
- rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 8/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 687/2025 promossa da:
- nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]11 33077 SACILE C.F._1
ITALIA, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe De Sario;
RICORRENTE
contro
- nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
) e residente in [...] C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Piaia;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 1/7/2025, in cui le parti hanno chiesto congiuntamente emettersi sentenza non definitiva sullo status,
pronunciando la separazione tra i coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/4/2025 ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione personale dalla moglie , con la CP_1
quale aveva contratto matrimonio civile presso il Comune di Sacile in data
19/10/1994, allegando la presenza di quattro figli maggiorenni della coppia, dei quali solo uno non ancora economicamente autosufficiente, e chiedendo l'assegnazione della casa familiare.
Con comparsa depositata il 30/5/2025 si è costituita in giudizio , CP_1
contestando la ricostruzione avversaria sulle ragioni alla rottura del rapporto coniugale e chiedendo a sua volta, oltre alla separazione, l'assegnazione della casa familiare, con obbligo a carico del marito di contributo al mantenimento del figlio non economicamente indipendente.
All'udienza del 1/7/2025 le parti, sentite dal Giudice relatore, sono state invitate a trovare un accordo non limitato alle condizioni di separazione ma esteso alla questione della divisione dell'immobile, centrale nella composizione sostanziale della lite. Le parti hanno quindi chiesto congiuntamente un differimento per intraprendere delle trattative a tal fine, con contestuale richiesta di emissione di sentenza non definitiva sullo status.
La causa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo stato.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Risulta dimostrata e non contestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la cessazione dell'affectio coniugalis.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La causa deve proseguire per la decisione sulle altre questioni di natura economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 , uniti in matrimonio civile in data 19/10/1994 presso il Comune CP_1
di Sacile (PN) (atto n. 15, parte I, serie -, anno 1994);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza di data 1/7/2025
- rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 8/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa