Ordinanza cautelare 28 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01179/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00503/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 503 del 2025, proposto da
EL BA, Echipa S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Gobbi, Martina De Gregoriis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto Prot. Uscita n. 0002951 Area 1/P.A. emesso dal Prefetto di Como in data 16.01.2025 avente ad oggetto il rigetto dell''istanza di rilascio di licenza ex art. 134 TULPS per attività investigativa privata e informazione commerciale; nonchè di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ER Di RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto Prot. Uscita n. 0002951 Area 1/P.A. emesso dal Prefetto di Como in data 16.01.2025 avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di rilascio di licenza ex art. 134 TULPS per attività investigativa privata e di informazione commerciale motivato con riferimento al fatto che “la doppia titolarità di licenza, in considerazione della rilevante distanza tra le sedi delle due attività, ubicate l’una in Puglia e l’altra in Lombardia, potrebbe creare ostacoli e rallentamenti all’attività di controllo da parte dell’Autorità di p.s. con indubbio svilimento del precetto di cui all’art. 8 del T.U.L.P.S.”, anche con riferimento al fatto che “con nota prot. 76811 del 17.10.2024 il signor BA forniva un riscontro riferendo che avrebbe gestito l’attività da remoto, e dunque telefonicamente o attraverso videoconferenze e rappresentava che vi sono molti collegamenti giornalieri tra Bari e Milano”.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 tulps in combinato disposto con del d.m. 269/2010; eccesso di potere; carenza, genericità ed illogicità della motivazione.
Il ricorrente lamenta che il titolare di agenzia investigativa non può certamente svolgere tutte le attività personalmente e quindi, pur mantenendo la piena responsabilità della licenza di polizia, dovrà per forza assumere dei dipendenti (collaboratori per le indagini elementari o dipendenti di segreteria) che lo possano coadiuvare materialmente a portare a termine gli incarichi ricevuti.
Inoltre non comprende in che modo sia conferente il fatto che al numero telefonico della società
Echipa srl abbia risposto un altro soggetto e non il titolare dell’istituto.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della costituzione; eccesso di potere.
Il ricorrente lamenta che il contenuto predittivo dell’articolo costituzionale sopra richiamato impedisce all’amministrazione di negare senza un motivo valido la licenza senza dare la prova che il suo rilascio possa incidere sulla sicurezza e sull’ordine pubblico in modo tale da rendere
incompatibile la richiesta del ricorrente con questi parametri.
3. Violazione dell’art. 97 costituzione. eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
Secondo la difesa non sono stati indicati elementi concreti che dimostrino che la gestione proposta dal ricorrente possa effettivamente compromettere i controlli di sicurezza; il rigetto dell'istanza non appare sorretto da un'adeguata motivazione che dimostri un concreto pregiudizio per l'interesse pubblico; il diniego impedisce al ricorrente di esercitare legittimamente la propria attività
economica, in contrasto con il principio di libertà di iniziativa economica ex articolo 41 Cost. come sopra rappresentato.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato.
L'art. 134 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) vieta a enti o privati di prestare servizi di vigilanza, custodia di proprietà, investigazioni o raccolta informazioni per conto terzi senza la licenza del prefetto.
La licenza per eseguire investigazioni o ricerche o per raccogliere informazioni per conto di privati, di cui all’art. 134, comma 1, del r.d. n. 773 del 1931, rientra nella categoria delle autorizzazioni di polizia le quali, in base all’art. 8, comma 1, del medesimo r.d., sono sottoposte al principio di stretta personalità (“ Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge ”). Ne consegue che tale licenza può far capo ad una persona giuridica solo per il tramite del suo legale rappresentante, al quale e solo al quale può dunque essere rilasciato il relativo titolo abilitativo (cfr., tra le tante: TAR Piemonte, sez. II, n. 1548 del 2010; TAR Liguria, sez. II, n. 125 del 2008; Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, n. 767 del 2005).
La personalità della licenza non preclude ad una persona fisica di essere titolare di più licenze.
Tuttavia, come chiarito, in modo condivisibile, dal Parere del Ministero dell'Interno 27.09.2024 prot. 0071359 protocollo in uscita numero 0071359 del 27/09/2024: “ il principio di personalità della licenza di polizia ex art. 8, primo comma, TULPS, [..] implica, da un lato, la necessità che il titolare della licenza eserciti un controllo pieno e non condizionato sull'attività esercitata, dall'altro la necessità che l'Autorità di p.s. abbia un interlocutore unico in un settore di attività — quale quello sottoposto alla legislazione di pubblica sicurezza — improntato ad una logica di immediata e costante vigilanza nei confronti del privato autorizzato, per superiori esigenze di ordine e sicurezza pubblica. ”
Nel caso di specie l’ufficio dichiara di aver avuto difficoltà ad interloquire con il titolare della licenza e per tali ragioni ha richiesto ulteriore documentazione al fine di accertare la disponibilità all’interlocuzione diretta del richiedente la licenza con gli uffici.
A detta della Prefettura tale disponibilità, richiesta in via teorica, sarebbe insufficiente in quanto con nota prot. 76811 del 17.10.2024 il ricorrente forniva un riscontro riferendo che avrebbe gestito l’attività da remoto, e dunque telefonicamente o attraverso videoconferenze e rappresentava che vi sono molti collegamenti giornalieri tra Bari e Milano.
In merito occorre rilevare che le modalità di svolgimento dell’interlocuzione con gli uffici della Prefettura è stabilita dagli uffici stessi, i quali, per ragioni di riservatezza ed in considerazione della personalità della licenza, hanno sia la possibilità di chiedere la presenza personale del titolare, che di richiedere di interloquire direttamente con il titolare in altri modi.
Ne consegue che non può desumersi dalla disponibilità del richiedente la misura dell’intensità del futuro rapporto di controllo tra destinatario della licenza ed ufficio che la rilascia.
Da ciò consegue che l’inaffidabilità del titolare della licenza può desumersi solo da precisi comportamenti dai quali si desuma che egli si è sottratto ai controlli, le cui modalità sono stabilite unilateralmente dall’ufficio, o che non ha il pieno controllo delle attività per le quali la licenza è stata rilasciata.
3. In definitiva quindi il ricorso va accolto.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per le spese processuali, oltre I.V.A., c.a.p. e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT VI, Presidente
ER Di RI, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER Di RI | NT VI |
IL SEGRETARIO