TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/09/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro LUCE, in funzione di giudice del lavoro, alla udienza del 18 settembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile al n. 3463/2024 R.G.A.C Lavoro vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv.to Raffaele Moretti, con cui elett.te Parte_1 domicilia in Solofra alla via Casapapa n. 4,giusta mandato in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti, e che elegge domicilio in Avellino aalla via
Roma n. 17
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il ricorrente in epigrafe ha contestato, a mente dell'art. 445 bis
Cpc, la relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis Cpc) iscritto al n. 3486/2023. Conclude per il riconoscimento dei presupposti per il riconoscimento dello stato di invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di accompagnamento e di assistenza continua, per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento, ai sensi della L. n.18/1980 ed il beneficio previsto dall'art. 3 comma 3 della L.
5.2.1992 n. 104.
Il consulente dell'ATP ha individuato cardiopatia ipertensiva in attuale buon compenso emodinamico, esisti di sostituzione valvola aortica con bio protesi;
BPCO; ipertrofia prostatica;
artrosi polidistrettuale. Il ctu ha rilevato che “Sotto il profilo clinico, si presenta in buon compenso emodinamico in assenza di edemi declivi e dispnea a riposo e/o per lievi sforzi. L'obiettività cardiologica è sostanzialmente negativa. Affetto da broncopatia cronica ed ipertrofia prostatica.
Presenta artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale ai gradi estremi del rachide lombo-sacrale e delle ginocchia , ed ha concluso nelk senso di riconoscere il ricorrente ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le Pt_2 funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) medio-grave del
67%-99% e portatore di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1 della L.104/92” confermando il giudizio conclusivo espresso dalla Commissione medica in CP_2 data 12.06.2023.
La relazione viene contestata perché il consulente non avrebbe correttamente valutato le condizioni della ricorrente.
In particolare, non è stato valutato che in data 2.08.2024 il ricorrente si sottoponeva a visita medica geriatrica che attestava “un peggioramento dello stato di salute con riduzione delle autonomie della vita quotidiana.”, e che in data
8.08.2024, si sottoponeva ad ulteriore controllo geriatrico presso l'
[...]
che attestava “la cardiomiopatia ischemico-ipertensiva con pregressa CP_3 sostituzione valvolare aortica mediante TAVI, dislipidemia, BPCO, IPB”.
Questi ulteriori elementi di scarsa autonomia personale non sono stati valutati dal ctu perché la certificazione medica è successiva al deposito della consulenza definitiva.
Il Tribunale ritiene che la documentazione prodotta non rilevi sulla valutazione complessiva già proposta dal Ctu della fase precedente.
La certificazione dello 02 agosto 2024 nulla aggiunge, se non attestare un peggioramento, in termini generici e, quindi, ininfluenti sul giudizio a cui si è chiamati.
Le patologie di cui al certificato dello 08 agosto 2024 sembrano coincidere con quelle già valutate dal Ctu, né in ricorso vi sono allegazioni specifiche in senso diverso.
Il consulente ha individuato e descritto il complesso patologico, avendone poi desunto, con ragionamento chiaro, preciso e condivisibile, la insussistenza, nelle concrete ricadute di esse patologie sulle condizioni generali del periziando, nei termini voluti dalla Legge ai fini che qui rilevano. Alla udienza di discussione il ricorrente, personalmente comparso, si è mostrato collaborativo, rispondendo alle domande del Giudice innanzi al quale è comparso deambulando, sia pure con appoggio.
Il consulente esprime un giudizio chiaro, preciso, riferito a tutte le patologie accertate, valutate proprio in considerazione dell'impatto che le stesse hanno all'attualità sulle condizioni della ricorrente ai fini del beneficio chiesto.
Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
La relazione della CTU è ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr
Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Spese compensate ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3463/2024 R.G. CP_ Lavoro, proposto da nei confronti di nei confronti di ogni Parte_1 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 18 settembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro LUCE, in funzione di giudice del lavoro, alla udienza del 18 settembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile al n. 3463/2024 R.G.A.C Lavoro vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv.to Raffaele Moretti, con cui elett.te Parte_1 domicilia in Solofra alla via Casapapa n. 4,giusta mandato in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti, e che elegge domicilio in Avellino aalla via
Roma n. 17
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il ricorrente in epigrafe ha contestato, a mente dell'art. 445 bis
Cpc, la relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis Cpc) iscritto al n. 3486/2023. Conclude per il riconoscimento dei presupposti per il riconoscimento dello stato di invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di accompagnamento e di assistenza continua, per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento, ai sensi della L. n.18/1980 ed il beneficio previsto dall'art. 3 comma 3 della L.
5.2.1992 n. 104.
Il consulente dell'ATP ha individuato cardiopatia ipertensiva in attuale buon compenso emodinamico, esisti di sostituzione valvola aortica con bio protesi;
BPCO; ipertrofia prostatica;
artrosi polidistrettuale. Il ctu ha rilevato che “Sotto il profilo clinico, si presenta in buon compenso emodinamico in assenza di edemi declivi e dispnea a riposo e/o per lievi sforzi. L'obiettività cardiologica è sostanzialmente negativa. Affetto da broncopatia cronica ed ipertrofia prostatica.
Presenta artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale ai gradi estremi del rachide lombo-sacrale e delle ginocchia , ed ha concluso nelk senso di riconoscere il ricorrente ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le Pt_2 funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) medio-grave del
67%-99% e portatore di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1 della L.104/92” confermando il giudizio conclusivo espresso dalla Commissione medica in CP_2 data 12.06.2023.
La relazione viene contestata perché il consulente non avrebbe correttamente valutato le condizioni della ricorrente.
In particolare, non è stato valutato che in data 2.08.2024 il ricorrente si sottoponeva a visita medica geriatrica che attestava “un peggioramento dello stato di salute con riduzione delle autonomie della vita quotidiana.”, e che in data
8.08.2024, si sottoponeva ad ulteriore controllo geriatrico presso l'
[...]
che attestava “la cardiomiopatia ischemico-ipertensiva con pregressa CP_3 sostituzione valvolare aortica mediante TAVI, dislipidemia, BPCO, IPB”.
Questi ulteriori elementi di scarsa autonomia personale non sono stati valutati dal ctu perché la certificazione medica è successiva al deposito della consulenza definitiva.
Il Tribunale ritiene che la documentazione prodotta non rilevi sulla valutazione complessiva già proposta dal Ctu della fase precedente.
La certificazione dello 02 agosto 2024 nulla aggiunge, se non attestare un peggioramento, in termini generici e, quindi, ininfluenti sul giudizio a cui si è chiamati.
Le patologie di cui al certificato dello 08 agosto 2024 sembrano coincidere con quelle già valutate dal Ctu, né in ricorso vi sono allegazioni specifiche in senso diverso.
Il consulente ha individuato e descritto il complesso patologico, avendone poi desunto, con ragionamento chiaro, preciso e condivisibile, la insussistenza, nelle concrete ricadute di esse patologie sulle condizioni generali del periziando, nei termini voluti dalla Legge ai fini che qui rilevano. Alla udienza di discussione il ricorrente, personalmente comparso, si è mostrato collaborativo, rispondendo alle domande del Giudice innanzi al quale è comparso deambulando, sia pure con appoggio.
Il consulente esprime un giudizio chiaro, preciso, riferito a tutte le patologie accertate, valutate proprio in considerazione dell'impatto che le stesse hanno all'attualità sulle condizioni della ricorrente ai fini del beneficio chiesto.
Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
La relazione della CTU è ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr
Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Spese compensate ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3463/2024 R.G. CP_ Lavoro, proposto da nei confronti di nei confronti di ogni Parte_1 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 18 settembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE