CASS
Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2024, n. 21114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21114 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PA NO nato a [...] il [...] RA AS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
ricorso deciso con contraddittorio scritto ex art.23 co. 8 d.l. 137/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del G.i.p. di Palermo con cui i due imputati erano stati condannati per il reato di estorsione aggravata e (il solo AN) per il reato di cessione di sostanza stupefacente. La sentenza d'appello escludeva l'aggravante delle più persone riunite (art.628 comma 3 n.1 c.p.), concedeva a ZA le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva e procedeva alla rideterminazione della pena, confermando la condanna del AN per il reato in materia di stupefacenti. 2. ZA e AN hanno presentato ricorsi per ON distinti e tuttavia fondati su argomenti identici, identicamente trattati. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21114 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/03/2024 I motivi, che lamentano tutti la violazione dell'art.606 lett. b) c.p.p. - in relazione al delitto di estorsione - sotto diversi profili, possono essere quindi esaminati unitariamente. 2.1 Con il primo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art.192 c.p.p. in particolare) in ordine alla valutazione della prova in relazione all'attendibilità ed alla credibilità della persona offesa. 2.2 Con il secondo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 125, 192, 544 e 546 c.p.p.) in ordine la valutazione della prova con particolare riferimento alla condotta (insussistenza di minaccia) posta in essere da ciascuno dei ricorrenti. 2.3 Infine, con il terzo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 125, 192, 544 e 546 c.p.p., in relazione all'art.629 c.p.) con particolare riferimento alla sussistenza della ipotesi estorsiva, alla luce della consapevolezza della persona offesa di dover pagare un prezzo per la restituzione della vettura sottrattagli. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I tre motivi enunciati nei due ricorsi sono erroneamente formulati, sono ripetitivi -e perciò generici- e sono manifestamente infondati. Va detto in premessa che, a prescindere dall'esclusione dell'aggravante per il reato di estorsione, e della applicazione nei confronti di ZA delle circostanze attenuanti generiche, si è in presenza di una c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità degli imputati per i fatti loro rispettivamente contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente in relazicne all'accertamento del fatto, costituendo esse un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Per incominciare, vi è in generale un errore di prospettiva nel formulare i primi due motivi che denunciano entrambi un vizio di legge (art.606 lett. b, c.p.p. incentrato sull'art.192 c.p.p. e sulla valutazione della prova) laddove viene in realtà dedotto un vizio di motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.). Infatti, l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo alle 2 ipotesi previste da altre parti dell'art.606 ed in particolare alle lettere h) o c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme penali o processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. La riconduzione dei vizi di motivazione ad altre categorie stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi. In particolare, con riferimento specifico alla lettera b) (l'ipotesi menzionata nelle rubriche dei vari motivi) l'errore di applicazione della disposizione (art.192 c.p.p.) intanto rileva in quanto si rifletta in una motivazione errata. Se si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, non si fa altro che entrare in un circolo vizioso, dato che ad essere oggetto della i -evisione di legittimità sarà pur sempre la motivazione che necessariamente dovrà rendere esplicite le ragioni della (contestata) valutazione degli elementi di fatto. Ed allora, si torna daccapo, poiché l'apparato motivazionale della sentenza non può che essere criticato per la sua assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, ex art. 606 lett. e) c.p.p. (Sez.2, n.12231 del 12/10/2023, Melica). Vero è che nelle rubriche dei motivi i tre vizi motivazionali sono menzionati. E tuttavia, i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo) ed è di per sé dimostrativa della natura di merito della doglianza, perciò non consentita in questa sede, rendendo il ricorso inammissibile in parte qua ex art. 606 comma 3 c.p.p.. Ciò perché le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. È perciò necessario ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. 3. A ciò, si aggiunge che le modalità con le quali le critiche alla sentenza sono formulate, senza spiegare in cosa consista la manifesta illogicità o la contraddittorietà della stessa, dimostrano ulteriormente che la prospettiva da cui si muovono i ricorrenti è quella di una terza valutazione 3 del merito, un terzo grado di giudizio che non è in linea e non è consentito dal nostro sistema processuale, che identifica nella Corte Suprema l'ultima istanza di legittimità, non l'ennesima corte di merito. D'altra parte, i punti in relazione ai quali si dipanano i motivi trovano adeguata risposta nella motivazione della sentenza d'appello. Si tratta della credibilità del denunciante (primo motivo), del ruolo svolto dai due imputati (secondo motivo) e dell'insussistenza della estorsione (terzo motivo). Con riferimento al primo aspetto, la Corte d'appello, pur limitandosi a riprodurre la motivazione del primo giudice, sufficientemente elaborata ed immune da vizi logici manifesti, aggiunge immediatamente dopo (pg.5), relativizzando così il valore della critica alla attendibilità di De IA, che lo stesso AN aveva ammesso i fatti, riconoscendo di essersi attivato per il ritrovamento della vettura e di aver contattato a tal fine ZA. Immediatamente dopo (pg.5 e 6), la Corte fornisce le ragioni che confermano il contenuto ammissivo e confessorio delle dichiarazioni del AN, depotenziando per tale via la forza argomentativa ed il significato stesso della critica alla attendibilità della vittima del reato. Infatti, ogni deduzione sulla credibilità della persona offesa (che non si è costituita parte civile e che non aveva alcuna ragione per calunniare gli imputati) viene 'smontata' dalla ammissione di responsabilità da parte del AN. Quanto al ruolo del ZA (per il AN l'argomento è generico in quanto si riduce - cfr. pg.10- al copia/incolla del ricorso del coimputato -senza nemmeno la cura di adattare il testo e cambiare il nome), l'identificazione dell'imputato ed il relativo coinvolgimento sono dimostrati adeguatamente a pg.6 della sentenza, dove si affermai che, lungi dall'essere Interscambiabile' con un altro Massimo, il ZA è collegato inelludibilmente all'episodio oltre che dalle dichiarazioni del AN (che aveva detto di essersi rivolto a lui per individuare i possessori della vettura sottratta, anche se poi ha cercato di assumere su sé ogni responsabilità), dagli scambi telefonici avuto con il AN, dalla telefonata avuta con costui alla presenza del De IA, e dalla apparizione, con presentazione ("piacere, Massimo"), al cospetto della persona offesa. In tal senso, infine, depone altresì la circostanza che l'analisi dei contatti telefonici del AN avesse escluso la presenza di altri soggetti coinvolti nella vicenda e che l'indicazione alternativa di un 'Massimo Terremoto' sia rimasta indimostrata. Infine, anche il tentativo difensivo diretto a negare la natura estorsiva della condotta dei due imputati è destinato al fallimento. Non è possibile infatti accogliere la tesi per cui, essendo la persona offesa consapevole che il recupero della vettura avrebbe comportato degli oneri, ed essendosi egli rivolto a chi ipotizzava gli potesse garantire la restituzione della stessa, si sia posto volontariamente nelle mani degli intermediari che, pertanto, perdono ogni carica 'coartante'. Costituisce infatti insegnamento giurisprudenziale pacificamente acquisito che l'attività di intermediario, che si inserisca come un ponte tra l'estorsore e la vittima del furto, interessata al 'cavallo di ritorno' (espressione con cui negli ambienti malavitosi meridionali ci si riferisce alla 4 Il Presid refurtiva destinata ad essere restituita a fronte della corresponsione di una somma da parte della vittima del furto) per assicurarne la restituzione, integri il reato di estorsione. Infatti essa presuppone la coscienza e volontà di aderire ed in definitiva di favorire il conseguimento dello scopo illecito, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017 Benestare Rv. 270723 - 01), circostanza quest'ultima esclusa fin dalla sentenza di primo grado (pg.38) non solo dalle modalità e dal contesto in cui la vicenda si è svolta ma soprattutto dalla esplicita richiesta di un 'riconoscimento' di C100,00 formulata dal AN, per se' e 'per Massimo' (ZA). 4. Da quanto precede deriva l'inammissibilità dei ricorsi, da cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissbilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
ricorso deciso con contraddittorio scritto ex art.23 co. 8 d.l. 137/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del G.i.p. di Palermo con cui i due imputati erano stati condannati per il reato di estorsione aggravata e (il solo AN) per il reato di cessione di sostanza stupefacente. La sentenza d'appello escludeva l'aggravante delle più persone riunite (art.628 comma 3 n.1 c.p.), concedeva a ZA le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva e procedeva alla rideterminazione della pena, confermando la condanna del AN per il reato in materia di stupefacenti. 2. ZA e AN hanno presentato ricorsi per ON distinti e tuttavia fondati su argomenti identici, identicamente trattati. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21114 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/03/2024 I motivi, che lamentano tutti la violazione dell'art.606 lett. b) c.p.p. - in relazione al delitto di estorsione - sotto diversi profili, possono essere quindi esaminati unitariamente. 2.1 Con il primo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art.192 c.p.p. in particolare) in ordine alla valutazione della prova in relazione all'attendibilità ed alla credibilità della persona offesa. 2.2 Con il secondo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 125, 192, 544 e 546 c.p.p.) in ordine la valutazione della prova con particolare riferimento alla condotta (insussistenza di minaccia) posta in essere da ciascuno dei ricorrenti. 2.3 Infine, con il terzo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 125, 192, 544 e 546 c.p.p., in relazione all'art.629 c.p.) con particolare riferimento alla sussistenza della ipotesi estorsiva, alla luce della consapevolezza della persona offesa di dover pagare un prezzo per la restituzione della vettura sottrattagli. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I tre motivi enunciati nei due ricorsi sono erroneamente formulati, sono ripetitivi -e perciò generici- e sono manifestamente infondati. Va detto in premessa che, a prescindere dall'esclusione dell'aggravante per il reato di estorsione, e della applicazione nei confronti di ZA delle circostanze attenuanti generiche, si è in presenza di una c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità degli imputati per i fatti loro rispettivamente contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente in relazicne all'accertamento del fatto, costituendo esse un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Per incominciare, vi è in generale un errore di prospettiva nel formulare i primi due motivi che denunciano entrambi un vizio di legge (art.606 lett. b, c.p.p. incentrato sull'art.192 c.p.p. e sulla valutazione della prova) laddove viene in realtà dedotto un vizio di motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.). Infatti, l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo alle 2 ipotesi previste da altre parti dell'art.606 ed in particolare alle lettere h) o c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme penali o processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. La riconduzione dei vizi di motivazione ad altre categorie stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi. In particolare, con riferimento specifico alla lettera b) (l'ipotesi menzionata nelle rubriche dei vari motivi) l'errore di applicazione della disposizione (art.192 c.p.p.) intanto rileva in quanto si rifletta in una motivazione errata. Se si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, non si fa altro che entrare in un circolo vizioso, dato che ad essere oggetto della i -evisione di legittimità sarà pur sempre la motivazione che necessariamente dovrà rendere esplicite le ragioni della (contestata) valutazione degli elementi di fatto. Ed allora, si torna daccapo, poiché l'apparato motivazionale della sentenza non può che essere criticato per la sua assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, ex art. 606 lett. e) c.p.p. (Sez.2, n.12231 del 12/10/2023, Melica). Vero è che nelle rubriche dei motivi i tre vizi motivazionali sono menzionati. E tuttavia, i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo) ed è di per sé dimostrativa della natura di merito della doglianza, perciò non consentita in questa sede, rendendo il ricorso inammissibile in parte qua ex art. 606 comma 3 c.p.p.. Ciò perché le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. È perciò necessario ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. 3. A ciò, si aggiunge che le modalità con le quali le critiche alla sentenza sono formulate, senza spiegare in cosa consista la manifesta illogicità o la contraddittorietà della stessa, dimostrano ulteriormente che la prospettiva da cui si muovono i ricorrenti è quella di una terza valutazione 3 del merito, un terzo grado di giudizio che non è in linea e non è consentito dal nostro sistema processuale, che identifica nella Corte Suprema l'ultima istanza di legittimità, non l'ennesima corte di merito. D'altra parte, i punti in relazione ai quali si dipanano i motivi trovano adeguata risposta nella motivazione della sentenza d'appello. Si tratta della credibilità del denunciante (primo motivo), del ruolo svolto dai due imputati (secondo motivo) e dell'insussistenza della estorsione (terzo motivo). Con riferimento al primo aspetto, la Corte d'appello, pur limitandosi a riprodurre la motivazione del primo giudice, sufficientemente elaborata ed immune da vizi logici manifesti, aggiunge immediatamente dopo (pg.5), relativizzando così il valore della critica alla attendibilità di De IA, che lo stesso AN aveva ammesso i fatti, riconoscendo di essersi attivato per il ritrovamento della vettura e di aver contattato a tal fine ZA. Immediatamente dopo (pg.5 e 6), la Corte fornisce le ragioni che confermano il contenuto ammissivo e confessorio delle dichiarazioni del AN, depotenziando per tale via la forza argomentativa ed il significato stesso della critica alla attendibilità della vittima del reato. Infatti, ogni deduzione sulla credibilità della persona offesa (che non si è costituita parte civile e che non aveva alcuna ragione per calunniare gli imputati) viene 'smontata' dalla ammissione di responsabilità da parte del AN. Quanto al ruolo del ZA (per il AN l'argomento è generico in quanto si riduce - cfr. pg.10- al copia/incolla del ricorso del coimputato -senza nemmeno la cura di adattare il testo e cambiare il nome), l'identificazione dell'imputato ed il relativo coinvolgimento sono dimostrati adeguatamente a pg.6 della sentenza, dove si affermai che, lungi dall'essere Interscambiabile' con un altro Massimo, il ZA è collegato inelludibilmente all'episodio oltre che dalle dichiarazioni del AN (che aveva detto di essersi rivolto a lui per individuare i possessori della vettura sottratta, anche se poi ha cercato di assumere su sé ogni responsabilità), dagli scambi telefonici avuto con il AN, dalla telefonata avuta con costui alla presenza del De IA, e dalla apparizione, con presentazione ("piacere, Massimo"), al cospetto della persona offesa. In tal senso, infine, depone altresì la circostanza che l'analisi dei contatti telefonici del AN avesse escluso la presenza di altri soggetti coinvolti nella vicenda e che l'indicazione alternativa di un 'Massimo Terremoto' sia rimasta indimostrata. Infine, anche il tentativo difensivo diretto a negare la natura estorsiva della condotta dei due imputati è destinato al fallimento. Non è possibile infatti accogliere la tesi per cui, essendo la persona offesa consapevole che il recupero della vettura avrebbe comportato degli oneri, ed essendosi egli rivolto a chi ipotizzava gli potesse garantire la restituzione della stessa, si sia posto volontariamente nelle mani degli intermediari che, pertanto, perdono ogni carica 'coartante'. Costituisce infatti insegnamento giurisprudenziale pacificamente acquisito che l'attività di intermediario, che si inserisca come un ponte tra l'estorsore e la vittima del furto, interessata al 'cavallo di ritorno' (espressione con cui negli ambienti malavitosi meridionali ci si riferisce alla 4 Il Presid refurtiva destinata ad essere restituita a fronte della corresponsione di una somma da parte della vittima del furto) per assicurarne la restituzione, integri il reato di estorsione. Infatti essa presuppone la coscienza e volontà di aderire ed in definitiva di favorire il conseguimento dello scopo illecito, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017 Benestare Rv. 270723 - 01), circostanza quest'ultima esclusa fin dalla sentenza di primo grado (pg.38) non solo dalle modalità e dal contesto in cui la vicenda si è svolta ma soprattutto dalla esplicita richiesta di un 'riconoscimento' di C100,00 formulata dal AN, per se' e 'per Massimo' (ZA). 4. Da quanto precede deriva l'inammissibilità dei ricorsi, da cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissbilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere estensore