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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/07/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Teresa Cianciulli, ha depositato la presente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 1437/2022 avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”, vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Marzano di Nola (AV), Parte_1 C.F._1 alla Via Casa Ettore n.
1. presso lo studio dell'avv. Emilio Addeo (c.f.
, indirizzo pec: che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti a Email_1 margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado
TE
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Benevento (BN), alla Via Enzo Marmorale n. 6, presso lo studio dell'avv. Edoardo Strazzullo (c.f. ), indirizzo pec: C.F._2
che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in Email_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta appellante incidentale e
residente in [...] CP_2
Convenuto contumace e
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi all'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Lauro, la società e esponendo Controparte_1 CP_2
che: il giorno 20 ottobre 2017, ore 20:00 circa, mentre si trovava in Marzano di Nola (AV), alla Via
Nazionale, veniva investito sulle strisce pedonali insieme a dal veicolo Smart targato CP_3
BG649AG, che percorreva la Via Nazionale in direzione di Nola (NA); - in conseguenza dell'urto, cadeva al suolo riportando lesioni personali;
- il veicolo era condotto da e Controparte_4
risultava di proprietà di assicurato per la responsabilità civile obbligatoria da CP_2
- senza esito rimaneva la richiesta di risarcimento danni inviata ad Controparte_1
Unipolsai Ass.ni S.p.A..
Sulla base di tali premesse, chiedeva la condanna, previa dichiarazione di Parte_1
responsabilità, dei convenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro stradale, oltre interessi legali e rivalutazione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' la Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della domanda, contestando il verificarsi del sinistro e il quantum della pretesa risarcitoria, con vittoria delle spese processuali.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento della prova testimoniale e di C.T.U..
Con sentenza n. 508/2021, il Giudice di Pace di Lauro accoglieva la domanda, dichiarando la responsabilità della conducente del veicolo Smart targato BG649AG nella causazione del sinistro, condannando le convenute, in solido, al pagamento della somma di € 4.641,57, oltre interessi e spese processuali.
Avverso detta sentenza, depositata in data 08.10.2021, non notificata, proponeva Parte_1 appello, deducendo: l'erronea motivazione della sentenza in ordine alla valutazione della documentazione medica prodotta nel giudizio di primo grado;
- l'erronea motivazione della sentenza con riferimento alla valutazione della C.T.U., per aver il Giudice di Pace ridotto la percentuale del danno biologico, discostandosi senza motivazione dalle risultanze della C.T.U..
Dunque, l'appellante chiedeva la condanna degli appellati al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.935,35, per il danno biologico, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata che Controparte_1 eccepiva: l'avvenuto pagamento degli importi liquidati nella sentenza di primo grado per i danni non patrimoniali (€ 4.694,14 in favore di e per le spese processuali (2.815,82 in Parte_1 favore dell'avv Emilio Addeo); l'inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c.; il rigetto, nel merito, dell'appello, con vittoria delle spese del primo e secondo secondo grado di giudizio;
la restituzione della somma di € 7.501,06, pagata per la sentenza di primo grado. L'appellata, inoltre, proponeva appello incidentale, chiedendo: 1) la riforma della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di Pace aveva accertato il nesso causale tra il sinistro stradale e i danni da lesioni personali;
2) la riforma della sentenza appellata con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio e delle spese di C.T.U.
L'appellato , pur ritualmente citato, rimaneva contumace. CP_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. art. 190
c.p.c..
Motivi della decisione
L'appello principale e l'appello incidentale sono entrambi infondati per le ragioni che si passano ad illustrare.
In via preliminare, l'appello principale va dichiarato ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c, poiché in esso vengono chiaramente indicati i motivi di impugnazione e le specifiche modifiche parziali richieste alla sentenza di primo grado. L'apppello, inoltre, è tempestivo, poiché proposto nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza n. 508/2021 del 08.10.2021, non notificata.
Parimenti ammissibile è l'appello incidentale proposto da ai Controparte_1 sensi dell'art. 343, co. 1, c.p.c..
Giova, innanzitutto, rilevare che l'esame della comparsa di costituzione e risposta consente di affermare che l'interesse all'impugnazione incidentale è sorto successivamente alla notifica dell'appello principale, atteso che l'appellata, in esecuzione della sentenza di primo grado, aveva provveduto al pagamento degli importi liquidati a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e di spese processuali. Pertanto, con la notifica dell'appello, l'appellata è stata rimessa in termini nel potere di impugnare la sentenza, con riferimento ai capi in cui è rimasta soccombente.
L'appello incidentale, inoltre, è stato proposto nel termine previsto dall'art. 343, co. 1, c.p.c., con comparsa di costituzione e risposta depositata nei venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione. Dunque l'eccezione dell'appellante sulla non tempestività dell'appello incidentale è infondata.
Passando, all'esame del merito, va rilevato che la sentenza di primo grado è adeguatamente motivata sia con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie sia con riferimento agli esiti della C.T.U..
Il Giudice di Pace ha ritenuto provato il fatto storico sulla base dell'escussione della teste
[...]
, cognata dell'appellante, la quale ha dichiarato di aver assistito all'investimento provocato Tes_1
dalla conducente del veicolo Smart, descrivendo la dinamica del sinistro e i punti di contatto tra il veicolo e il pedone. La teste è stata valutata attendibile dal Giudice di Pace, atteso che dalla sua escussione non sono emersi elementi tali da far dubitare della veridicità delle sue dichiarazioni.
Inoltre, la dinamica dell'investimento, descritta dalla teste, ha trovato conferma anche nelle risultanze della C.T.U., che ha accertato il nesso causale tra le lesioni (gomito destro, spalla destra e ginocchio sinistro) riportate dall'appellante e il sinistro. Dall'esame, poi, della sentenza appellata, risulta che il Giudice di Pace ha esaminato la documentazione alle lesioni, rilevando, in particolare, con riferimento agli esami strumentali praticati, che sono stati prodotti dall'appellante né acquisiti dal C.T.U i referti relativi alle radiografie praticate.
Con riferimento, poi, alla valutazione della C.T.U., il Giudice di Pace, con ragionamento logico- giuridico immune da vizi, ha motivato la riduzione del danno biologico accertata dalla C.T.U., sul rilievo che gli esiti delle lesioni residuati al sinistro (spalla destra e ginocchio sinistro) fossero stati sovrastimati dall'ausiliario del Giudice rispetto all'avvenuta guarigione clinica, senza postumi, delle lesioni del gomito destro (cfr. pag. 6 C.T.U., paragrafo B). Per tale ragione, il Giudice di Pace ha ritenuta più congrua la percentuale del 3% rispetto ai postumi residuati.
Dunque, anche sotto tale profilo, la censura è infondata.
In definitiva, sulla base delle risultanze istruttorie in atti, la sentenza di primo grado va confermata, con rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da cosi Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, confermando la sentenza n. 508/2021 del
Giudice di Pace di Lauro;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Teresa Cianciulli, ha depositato la presente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 1437/2022 avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”, vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Marzano di Nola (AV), Parte_1 C.F._1
alla Via Casa Ettore n.
1. presso lo studio dell'avv. Emilio Addeo, indirizzo pec:
che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti a margine dell'atto di Email_1
citazione del giudizio di primo grado
TE
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Benevento (BN), alla Via Enzo Marmorale n. 6, presso lo studio dell'avv. Edoardo Strazzullo (c.f. ), indirizzo pec: C.F._2
che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce Email_2
alla comparsa di costituzione e risposta appellata e
residente in [...] CP_2
appellato contumace e
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi all'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Lauro, la società e esponendo Controparte_1 CP_2
che: il giorno 20 ottobre 2017, ore 20:00 circa, mentre si trovava in Marzano di Nola (AV), alla Via
Nazionale, veniva investito sulle strisce pedonali insieme a dal veicolo Smart targato CP_3
BG649AG, che percorreva la Via Nazionale in direzione di Nola (NA); - in conseguenza dell'urto, cadeva al suolo riportando lesioni personali;
- il veicolo era condotto da e Controparte_4
risultava di proprietà di assicurato per la responsabilità civile obbligatoria da CP_2
- senza esito rimaneva la richiesta di risarcimento danni inviata ad Controparte_1
UnipolSai Ass.ni.
Sulla base di tali premesse, chiedeva la condanna dei convenuti, previo Parte_1
accertamento della loro responsabilità, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro stradale, oltre interessi legali e rivalutazione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' la Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della domanda, contestando il verificarsi del sinistro e il quantum della pretesa risarcitoria, con vittoria delle spese processuali.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento della prova testimoniale e di CTU.
Con sentenza n. 508/2021, il Giudice di Pace di Lauro accoglieva la domanda, dichiarando la responsabilità della conducente del veicolo Smart targato BG649AG nella causazione del sinistro, condannando le convenute, in solido, al pagamento della somma di € 4.641,57, oltre interessi e spese processuali.
Avverso detta sentenza, depositata in data 08.10.2021, non notificata, proponeva Parte_1 appello, deducendo: l'erronea motivazione della sentenza in ordine alla valutazione della documentazione medica prodotta nel giudizio di primo grado;
- l'erronea motivazione della sentenza, per aver il Giudice di Pace ridotto la percentuale del danno biologico, discostandosi senza motivazione dalle risultanze della CTU.
Dunque, l'appellante chiedeva la condanna degli appellati al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.935,35, per il danno biologico, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata che Controparte_1 eccepiva: l'avvenuto pagamento degli importi liquidati nella sentenza di primo grado per i danni non patrimoniali (€ 4.694,14 in favore di e per le spese processuali (€ 2.815,82 in Parte_1 favore dell'avv Emilio Addeo); l'inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c.; il rigetto, nel merito, dell'appello, con vittoria delle spese del primo e secondo secondo grado di giudizio. L'appellata, inoltre, proponeva appello incidentale, chiedendo: 1) la riforma della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di Pace aveva accertato il nesso causale tra il sinistro stradale e i danni da lesioni personali;
2) la riforma della sentenza appellata con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio e delle spese di C.T.U.
L'appellato , pur ritualmente citato, rimaneva contumace. CP_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. art. 190
c.p.c..
Motivi della decisione
L'appello principale e l'appello incidentale sono entrambi infondati per le ragioni che si passano ad illustrare.
In via preliminare, l'appello principale va dichiarato ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c, poiché in esso vengono chiaramente indicati i motivi di impugnazione e le specifiche modifiche parziali richieste alla sentenza di primo grado. L'appello, inoltre, è tempestivo, poiché proposto nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza n. 508/2021 del 08.10.2021, non notificata.
Parimenti ammissibile è l'appello incidentale proposto ai sensi dell'art. 343, co. 1, c.p.c. da
Controparte_1
Giova, innanzitutto, rilevare che l'esame della comparsa di costituzione e risposta consente di affermare che l'interesse all'impugnazione incidentale è sorto successivamente alla notifica dell'appello principale, atteso che l'appellata, in esecuzione della sentenza di primo grado, aveva provveduto al pagamento degli importi liquidati a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e di spese processuali.
Pertanto, con la notifica dell'appello, l'appellata è stata rimessa in termini rispetto alla facoltà di proporre appello incidentale come affermato dalla giurisprudenza in modo consolidato (cfr. Cass.
S.U. 8486/2024).
L'appello incidentale, inoltre, è stato proposto nel termine previsto dall'art. 343, co. 1, c.p.c., con comparsa di costituzione e risposta depositata nei venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione. Dunque l'eccezione dell'appellante sulla non tempestività dell'appello incidentale è infondata.
Passando, all'esame del merito, va rilevato che la sentenza di primo grado è adeguatamente motivata sia con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie, sia con riferimento agli esiti della CTU.
Il Giudice di Pace ha ritenuto provato il fatto storico sulla base dell'escussione della teste
[...]
cognata dell'appellante, la quale ha dichiarato di aver assistito all'investimento provocato Tes_1
dalla conducente del veicolo Smart, descrivendo la dinamica del sinistro e i punti di contatto tra il veicolo e il pedone. La testimone è stata ritenuta attendibile dal Giudice di Pace, atteso che non sono emersi elementi tali da far dubitare della veridicità delle sue dichiarazioni. Inoltre, la dinamica dell'investimento, descritta dalla testimone, ha trovato conferma anche nelle risultanze della CTU..
La CTU, infatti, ha accertato la sussistenza del nesso causale tra le lesioni (gomito destro, spalla destra e ginocchio sinistro) riportate dall'appellante e le modalità di accadimento del sinistro.
Dalla lettura, poi, della sentenza appellata, emerge che il Giudice di Pace ha esaminato la documentazione relativa alle lesion con attenzione particolare agli esami strumentali praticati, rilevando quanto non era stato prodotto e/o acquisto dal CTU.
Con riferimento, infine, alla riduzione del danno biologico, il Giudice di Pace, con ragionamento logico immune da vizi, ha motivato la riduzione del danno biologico rispetto alla misura accertata dal C.T.U., sul rilievo condivisibile che gli esiti delle lesioni residuati al sinistro (spalla destra e ginocchio sinistro) fossero stati sovrastimati dall'ausiliario del Giudice rispetto all'avvenuta guarigione clinica, senza postumi, delle lesioni del gomito destro (cfr. pag. 6 C.T.U., paragrafo B).
Per tale ragione, il Giudice di Pace ha ritenuto congrua la percentuale del 3% del danno biologico.
Dunque, anche sotto tale profilo, l'appello principale è infondato.
In definitiva, sulla base delle risultanze istruttorie in atti, la sentenza di primo grado va confermata, con rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 15.7.25
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli