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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/12/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA AN AR CA,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2772 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Michele Parte_1
Rillo, presso il cui domicilio digitale all'indirizzo pec elettivamente Email_1 domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato in data 11/07/2025 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 539/2025) e chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il suo diritto al riconoscimento dell'invalidità ex art. 1, l. 222/1984 per riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro, legittimante la pretesa in ordine alla prestazione azionata dell'assegno ordinario di invalidità, e conseguentemente di condannare l' al pagamento in suo favore della suddetta CP_1 indennità dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, nella misura di legge maggiorata degli interessi legali;
con vittoria di spese e onorari.
Si è ritualmente costituito – a seguito di notifica del ricorso per l'udienza del 9/12/2025 – l' , CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
È opportuno premettere che, sebbene le conclusioni del ricorso facciano riferimento alla l.
222/1984 e all'assegno ordinario di invalidità, risulta da una lettura complessiva dell'atto e della documentazione allegata, e non è in contestazione fra le parti, che la prestazione oggetto del giudizio sia la pensione di inabilità.
1 Ai sensi dell'art. 12 della l. 118/1971, la pensione di inabilità è riconosciuta in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
Il CTU nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che il ricorrente, ex magazziniere di 60 anni, è attualmente affetto da: “cardiopatia ischemica trattata con PTCA
(2022); stenosi carotidea dx (2022); diabete mellito tipo 2; BPCO;
obesità; sindrome ansioso depressiva”, patologie che, valutate con riferimento alle tabelle di cui al D.M. 5/02/1992 applicando la formula a scalare, conducono a un grado di invalidità complessivo pari al 90%.
Parte ricorrente contesta tali conclusioni lamentandone la contraddittorietà e la lacunosità; si duole, in particolare, che il CTU abbia omesso di indicare specificamente le infermità lamentate dall'istante e il grado d'invalidità attribuito a ciascuna di esse, e che abbia sottostimato l'obesità
e la depressione.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Nella fattispecie, non si ravvisa la lamentata carenza motivazionale, infatti il CTU ha indicato, per ciascuna patologia riscontrata, il codice delle tabelle approvate con D.M. 5/02/1992 a cui ha fatto riferimento e la percentuale di invalidità applicata.
Le ulteriori contestazioni in merito alla sottovalutazione di alcune patologie si sostanziano in un mero dissenso diagnostico e non possono, pertanto, trovare accoglimento, in presenza di una consulenza tecnica esaustivamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, in relazione all'esame clinico e alla documentazione medica esibita. Il ricorso va, conseguentemente, respinto, stante l'accertata insussistenza del requisito sanitario e in difetto di elementi che giustifichino il rinnovo delle operazioni peritali.
Le spese di lite si compensano ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1 2
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 10 dicembre 2025.
Il Giudice
IA AN AR CA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA AN AR CA,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2772 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Michele Parte_1
Rillo, presso il cui domicilio digitale all'indirizzo pec elettivamente Email_1 domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato in data 11/07/2025 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 539/2025) e chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il suo diritto al riconoscimento dell'invalidità ex art. 1, l. 222/1984 per riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro, legittimante la pretesa in ordine alla prestazione azionata dell'assegno ordinario di invalidità, e conseguentemente di condannare l' al pagamento in suo favore della suddetta CP_1 indennità dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, nella misura di legge maggiorata degli interessi legali;
con vittoria di spese e onorari.
Si è ritualmente costituito – a seguito di notifica del ricorso per l'udienza del 9/12/2025 – l' , CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
È opportuno premettere che, sebbene le conclusioni del ricorso facciano riferimento alla l.
222/1984 e all'assegno ordinario di invalidità, risulta da una lettura complessiva dell'atto e della documentazione allegata, e non è in contestazione fra le parti, che la prestazione oggetto del giudizio sia la pensione di inabilità.
1 Ai sensi dell'art. 12 della l. 118/1971, la pensione di inabilità è riconosciuta in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
Il CTU nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che il ricorrente, ex magazziniere di 60 anni, è attualmente affetto da: “cardiopatia ischemica trattata con PTCA
(2022); stenosi carotidea dx (2022); diabete mellito tipo 2; BPCO;
obesità; sindrome ansioso depressiva”, patologie che, valutate con riferimento alle tabelle di cui al D.M. 5/02/1992 applicando la formula a scalare, conducono a un grado di invalidità complessivo pari al 90%.
Parte ricorrente contesta tali conclusioni lamentandone la contraddittorietà e la lacunosità; si duole, in particolare, che il CTU abbia omesso di indicare specificamente le infermità lamentate dall'istante e il grado d'invalidità attribuito a ciascuna di esse, e che abbia sottostimato l'obesità
e la depressione.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Nella fattispecie, non si ravvisa la lamentata carenza motivazionale, infatti il CTU ha indicato, per ciascuna patologia riscontrata, il codice delle tabelle approvate con D.M. 5/02/1992 a cui ha fatto riferimento e la percentuale di invalidità applicata.
Le ulteriori contestazioni in merito alla sottovalutazione di alcune patologie si sostanziano in un mero dissenso diagnostico e non possono, pertanto, trovare accoglimento, in presenza di una consulenza tecnica esaustivamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, in relazione all'esame clinico e alla documentazione medica esibita. Il ricorso va, conseguentemente, respinto, stante l'accertata insussistenza del requisito sanitario e in difetto di elementi che giustifichino il rinnovo delle operazioni peritali.
Le spese di lite si compensano ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1 2
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 10 dicembre 2025.
Il Giudice
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